Copertura dei rischi legati alle reti termiche e accumulatori termici a lungo termine

Attualità

Per domande sull'attuazione della legge sul clima e l'innovazione (LOCli) ai sensi dell'art. 7, si prega di contattare mail@itinero.info.

La legge sul clima e l'innovazione è stata adottata con voto popolare il 18 giugno 2023. È entrata in vigore il 1° gennaio 2025, contemporaneamente alla relativa ordinanza. La legge prevede l'introduzione di una copertura per i rischi associati agli investimenti in infrastrutture pubbliche necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo zero netto (art. 7 LOCli). Come infrastrutture pubbliche si intendono le reti termiche e gli accumulatori termici a lungo termine. Essi vengono assicurati con una parte delle risorse finanziarie previste per la promozione di tecnologie e processi innovativi (art. 6 LOCli).

La copertura riguarda solo i rischi il cui verificarsi è imprevedibile e che sfuggono al controllo dei gestori degli impianti. Nel caso delle reti termiche, vengono coperti i rischi di una limitazione o cessazione della produzione di calore così come di una perdita di una parte significativa delle vendite di calore. Nel caso di impianti di accumulo termico a lungo termine vengono coperti i rischi per una riduzione dell'efficienza dell'accumulo di oltre il 15% e per una limitazione imprevedibile dell'utilizzo della superficie (il cosiddetto doppio utilizzo) nel caso bacini di stoccaggio interrati. La copertura ammonta a un massimo di 5 milioni di franchi e copre al massimo la metà delle perdite finanziarie subite.

La domanda di copertura può essere presentata all'UFE a partire dal 1° gennaio 2025 (mail@itinero.info).

https://www.bfe.admin.ch/content/bfe/it/home/promozione/decarbonizzazione/copertura-rischi-reti-termiche-accumulatori-termici-a-lungo-termine.html