TEST-VERSION - FAQ Abraxas
Procedura per gli importatori di veicoli
I veicoli a cui si applica l'articolo 17 dell'ordinanza sul CO2, sono assoggettati alle prescrizioni sulle emissioni di CO2 e devono essere registrati presso l'Ufficio federale delle strade mediante una richiesta di attestazione e i documenti complementari in essa menzionati. Entro 5 giorni lavorativi viene inviata al richiedente un'eventuale fattura unitamente all'attestazione sul CO2. A pagamento ricevuto saranno restituiti per posta i documenti originali e il mezzo potrà essere immatricolato presso l’Ufficio cantonale della circolazione stradale.
I veicoli a cui si non applica l'articolo 17 dell'ordinanza sul CO2 non devono neanche essere registrati mediante una richiesta di attestazione. Tali veicoli possono essere immatricolati direttamente presso l’Ufficio cantonale della circolazione stradale.
Link:
I piccoli importatori necessitano di moduli speciali per mettere in circolazione un veicolo?
I piccoli importatori necessitano di un'attestazione comprovante che i documenti rilevanti (in part. modulo 13.20 A, Certificate of Conformity COC) sono stati sottoposti per esame all'USTRA e che l'eventuale sanzione è stata pagata. Tale attestazione è rilasciata mediante un timbro sul rapporto d'esame 13.20. Il modulo per la domanda di registrazione all'USTRA può essere scaricato al seguente indirizzo Internet:
Link:
Come procedere se manca un'approvazione del tipo svizzera?
Per i veicoli sprovvisti dell'approvazione del tipo svizzera (cosiddetta approvazione del tipo "X"), prima dell'ammissione alla circolazione occorre inoltrare all'Ufficio federale delle strade (USTRA) il modulo 13.20 A e un documento comprovante le emissioni di CO2 (ad esempio un COC). L'USTRA valuta le emissioni di CO2 e, se del caso, infligge una sanzione al piccolo importatore o attribuisce il veicolo a un grande importatore. Il modulo per la domanda di registrazione all'USTRA può essere scaricato dal seguente indirizzo Internet:
Link:
Come procedere per farsi registrare come grande importatore?
Grandi importatori
Un importatore che in un anno abbia importato almeno 6 nuovi autofurgoni o trattori a sella leggeri (iperonimo: veicoli commerciali leggeri, VCL) viene automaticamente considerato un grande importatore nell'anno di riferimento successivo; in questo caso all'UFE vanno trasmessi soltanto i dati di base. Sono presi in considerazione i VCL ai quali si applicano le prescrizioni sulle emissioni di CO2 e che, in base all’approvazione del tipo o di un'attestazione dell’USTRA, possono essere attribuiti al conto GI del relativo importatore.
Un grande importatore che nell'anno di riferimento non raggiunga il numero richiesto di 6 nuovi VCL potrà comunque far valere il valore medio delle emissioni del nuovo parco veicoli, mentre l'anno successivo sarà considerato un piccolo importatore. Potrà tuttavia presentare nuovamente domanda per essere riconosciuto come grande importatore provvisorio.
Grande importatore provvisorio
Tutte le imprese non considerate automaticamente grandi importatori (v. sopra) possono farsi registrare come grandi importatori provvisori presso l'Ufficio federale dell'energia. Si serviranno dell'apposito modulo "Modulo di domanda per ottenere lo statuto provvisorio di grande importatore". La domanda può essere presentata in qualsiasi momento. Se l'inoltro avviene durante l'anno a cui la domanda si riferisce, verranno conteggiati solo i VCL del parco dell'importatore che rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza sul CO2 e che sono stati immatricolati dopo l'inoltro della domanda all'UFE; i VCL immatricolati prima dell'approvazione della domanda all'UFE vengono conteggiati singolarmente dall'USTRA.
Qualora alla fine dell'anno di riferimento figurino nel conto di un grande importatore provvisorio meno di 6 VCL (secondo il campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2), l'importatore in questione viene considerato un piccolo importatore e deve procedere, a posteriori, a un conteggio separato per ogni singolo veicolo immatricolato nell'anno di riferimento.
Se, indipendentemente dal momento dell'iscrizione presso l'UFE, un grande importatore provvisorio raggiunge il numero necessario di VCL, nell'anno seguente è registrato automaticamente come grande importatore e non deve presentare una domanda di registrazione come grande importatore provvisorio (v. sopra).
Link:
Che cos'è un raggruppamento di emissioni?
Un raggruppamento di emissioni è un'unione di importatori che, per un periodo massimo di 5 anni, intendono raggiungere congiuntamente l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.
Possono riunirsi in un raggruppamento tutti gli importatori (grandi, piccoli e importatori privati). Un raggruppamento ha gli stessi diritti e doveri di un singolo grande importatore. Se ha ottenuto lo statuto provvisorio, nell’anno di riferimento il raggruppamento considerato piccolo importatore deve procedere a un computo separato per ogni veicolo se i suoi membri, congiuntamente, hanno immatricolato per la prima volta in Svizzera meno di 6 nuovi VCL (art. 19 cpv 3). Se, nell'anno di riferimento, i membri del raggruppamento hanno immatricolato per la prima volta in Svizzera meno di 6 veicoli commerciali leggeri, a partire dall'anno successivo all'anno di riferimento non sono più considerati un raggruppamento (art. 20).
Il modulo di domanda per raggruppamenti dev'essere inviato all'UFE al più tardi entro fine novembre dell'anno che precede l'anno di riferimento. Le domande inoltrate nel corso dell'anno di riferimento possono essere prese in considerazione solo per l'anno successivo.
Prescrizioni sulle emissioni di CO2 - dati generali
Nel 2011 il Parlamento europeo ha deciso di introdurre obiettivi di emissioni di CO2 anche per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri (iperonimo: veicoli commerciali leggeri VCL), analogamente alle automobili. Secondo l'attuale diritto UE, i veicoli commerciali leggeri importati conformemente all’utilizzo cui sono destinati e immatricolati per la prima volta in Svizzera devono ridurre le proprie emissioni in media a 186 g CO2/km (secondo il sistema di misurazione WLTP). Tale obiettivo sarà valido prevedibilmente fino a fine 2024. Il 1° gennaio 2021 si è passati dai valori misurati secondo la procedura NEDC ai valori più realistici misurati con la procedura WLTP. In questo modo si tiene conto che dalla nuova procedura di misurazione WLTP risultano valori di CO2 più elevati e più realistici.
Per principio ogni importatore deve rispettare un obiettivo di emissione di CO2 specifico per il proprio parco veicoli nuovi. Questo obiettivo è di norma calcolato sulla base dell'obiettivo medio, tenuto conto del peso a vuoto del veicolo. Se le emissioni di CO2/km superano l'obiettivo, va pagata una sanzione per ogni veicolo e per ogni grammo in eccesso.
FAQ – A chi si applicano le prescrizioni?
FAQ – Quali obiettivi si applicano?
Perché vengono introdotte queste prescrizioni?
Nella legge sul CO2, la Svizzera si impegna a ridurre le emissioni di CO2 rispetto all’anno base 1990. Una parte significativa della quota di emissioni di CO2 in Svizzera è da ricondurre al traffico stradale; il potenziale di risparmio è particolarmente consistente sia nel caso delle automobili che dei veicoli commerciali leggeri. Nel confronto europeo le vetture nuove in Svizzera presentano le emissioni specifiche di CO2 di gran lunga più elevate.
I termini "autofurgoni e trattori a sella leggeri" sono definiti nell'articolo 11 capoverso 2 lettere e ed i dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per veicoli stradali (OETV) e si applicano ai veicoli con un peso totale fino a 3'500 kg. L’ordinanza non si applica ai veicoli adibiti a uno scopo particolare (ad es. veicoli antiproiettile, veicoli autorizzati a trasportare carrozzelle per disabili e camper).
Allo scopo di promuovere i sistemi di propulsione privi di emissioni, d’ora in poi anche i veicoli nuovi con un peso complessivo fino a 4'250 kg, che a prescindere dal peso corrispondono alla definizione di autofurgone e il cui peso totale superiore a 3'500 kg è da ricondurre esclusivamente al maggiore peso di un sistema di propulsione privo di emissioni, rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri (art. 2 lett. abis numero 2). Questi veicoli possono essere condotti con una licenza della categoria B/BE.
Si tiene così conto del fatto che alcuni sistemi di propulsione alternativi sono più pesanti rispetto a quelli alimentati da carburanti fossili. Ciò vale in particolare per i veicoli elettrici a batteria.
Ai sensi della legge sul CO2 sono considerati immatricolati per la prima volta i VCL ammessi per la prima volta alla circolazione in Svizzera. I veicoli precedentemente immatricolati in Svizzera non rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni. Ne sono esclusi anche i VCL la cui immatricolazione all’estero risale a più di 6 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. La durata dell’immatricolazione nonché le prestazioni chilometriche del veicolo al momento dello sdoganamento in Svizzera non sono rilevanti. Per i veicoli già precedentemente immatricolati all'estero è riconosciuta solamente un'ammissione ordinaria alla circolazione, con licenza di circolazione. Ad esempio, le immatricolazioni per targhe di trasferimento o l’utilizzo di veicoli con targhe professionali non sono considerate immatricolazioni ordinarie. L'immatricolazione all'estero deve tassativamente essere stata fatta a nome di una persona fisica o giuridica domiciliata nel Paese in questione. I veicoli immatricolati nel Principato del Liechtenstein sono equiparati ai veicoli immatricolati in Svizzera.
L'articolo 10 della legge sul CO2 prevede per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri un valore obiettivo di 186 g CO2/km (secondo la procedura WLTP). Il 1° gennaio 2021, nel quadro dell'attuazione delle prescrizioni sul CO2, si è passati dai valori misurati secondo la procedura NEDC ai valori più realistici misurati con la procedura WLTP. Nel quadro di tale passaggio, il valore obiettivo del CO2 delle automobili è stato aumentato da 95 g CO2/km a 118 g CO2/km, nel caso dei VCL da 147 g CO2/km a 186 g CO2/km. In questo modo si tiene conto che dalla nuova procedura di misurazione WLTP risultano valori di CO2 più elevati e più realistici.
Si applicano ulteriori disposizioni oltre a questi valori obiettivo?
A differenza dell'UE, dove l'obiettivo di emissione di 186 g CO2/km a partire dal 2021 si applica a tutta la flotta di VCL, in Svizzera è prevista un'introduzione agevolata: si tratta del phasing-in e dei supercrediti, validi fino a fine 2022.
Phasing-in:
Nell'anno di riferimento 2022, per il calcolo della sanzione viene considerato il 95 per cento dei veicoli con le emissioni di CO2 più basse.
La selezione dei veicoli avviene al netto dei valori di CO2 ottenuti con le tecnologie innovative riconosciute (cosiddette innovazioni ecocompatibili) e della detrazione nel caso dei veicoli alimentati da una miscela di gas naturale e biogas.
Supercrediti:
Nell'anno di riferimento 2022 i veicoli con emissioni di CO2 inferiori a 50 g CO2/km, fino a una riduzione delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi, pari a un totale di 9,3 g di CO2/km, sono considerati 1,33 volte secondo la procedura WLTP.
Con il passaggio alla procedura WLTP, i valori complessivi computabili di g/km vengono adeguati sull’arco di tre anni a 9,3 g/km, il che equivale alla limitazione a 7,5 g/km calcolata finora con il metodo NEDC (art. 27 cpv. 3 e 4). L'effetto ancora presente dopo il 2020 a causa dell'applicazione multipla viene quindi convertito per il 2021 e il 2022 nello standard WLTP con il fattore 1,24.
FAQ – Esistono fattori atti a ridurre le emissioni di CO2?
FAQ – Qual è la data determinante per il calcolo della sanzione? Che cos'è l'anno di riferimento?
FAQ – Come viene calcolato l'obiettivo di CO2 per i piccoli importatori?
FAQ – Come viene calcolato l'obiettivo di CO2 per i grandi importatori e i costruttori?
A chi si applicano le prescrizioni?
Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 si applicano a tutti gli importatori di VCL nuovi. A riguardo si opera una distinzione tra grandi e piccoli importatori.
Grandi importatori (almeno 6 VCL)
Per grandi importatori si intendono le imprese che in un anno importano almeno 6 veicoli nuovi da immatricolare in Svizzera. Se l'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO2 della flotta di VCL di un grande importatore non è raggiunto, questi dovrà pagare una sanzione per ogni veicolo immatricolato per la prima volta nell'anno in questione.
In un determinato anno di riferimento sono considerati grandi importatori coloro che:
- nell'anno civile che precede l'anno di riferimento hanno immatricolato almeno 6 nuovi VCL;
- sono registrati presso l'Ufficio federale dell'energia come grandi importatori provvisori o come raggruppamento di emissioni.
L'iscrizione avviene tramite apposito modulo.
Piccoli importatori (meno di 6 VCL)
Per piccoli importatori si intendono le imprese che in un anno importano meno di 6 veicoli nuovi da immatricolare in Svizzera. Rientrano in questa categoria anche le persone che importano direttamente il proprio veicolo dall'estero e lo fanno immatricolare in Svizzera (importatori privati).
Nel caso dei piccoli importatori, l'obiettivo individuale è calcolato singolarmente per ogni automobile. Nel caso l'obiettivo venga superato, la sanzione dev'essere pagata prima dell'immatricolazione. All'Ufficio federale delle strade (USTRA) occorre inoltrare per posta i documenti rilevanti (ossia in particolare il modulo 13.20 A, "Domanda di attestazione" e il Certificate of Conformity COC).
A chi si applicano le prescrizioni nel caso di veicoli importati in fasi diverse?
I veicoli commerciali leggeri possono essere importati in Svizzera in fasi di costruzione diverse: ad es. già completi oppure sotto forma di veicoli base, che saranno completati in loco da un costruttore, secondo le esigenze del cliente. In quest'ultimo caso si parla di veicoli costruiti in più fasi (ingl. Multi Stage Vehicles, MSV). Anche nel caso degli MSV l'importatore del veicolo base è responsabile del conteggio del CO2. Per il rispetto dell'obiettivo è determinante il veicolo nella sua forma completa al momento della prima immatricolazione.
Come vengono considerati i veicoli di persone che beneficiano di privilegi o immunità?
A riguardo occorre distinguere due casi:
- nel caso di una persona a beneficio di privilegi o immunità che acquista un veicolo presso un importatore/rivenditore (grande o piccolo), la sanzione dev'essere pagata dall'importatore. Quest'ultimo è libero di includere l'ammontare della sanzione nel prezzo finale di vendita del veicolo, pagato dall'acquirente;
- nel caso un veicolo sia importato a nome della persona che beneficia di privilegi o immunità (da parte della persona stessa o, tramite intermediario, a suo nome), tale persona è considerata l'importatore. Tuttavia, poiché quest'ultima gode di immunità dalla giurisdizione amministrativa, può sottrarsi al pagamento di un'eventuale sanzione. Per tale motivo, a titolo eccezionale si prevede un'esenzione dal pagamento della sanzione nei casi in cui un veicolo sia importato in Svizzera a nome di una persona che beneficia di privilegi o immunità.
Conformemente all’articolo 11 della legge sul CO2, il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore o costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO2 dei VCL importati o fabbricati in Svizzera. Il calcolo si riferisce ai VCL dell’importatore o del costruttore immatricolati per la prima volta durante l’anno corrispondente (parco di VCL). Per quanto riguarda le prescrizioni sulle emissioni di CO2 dei VCL, il responsabile e colui che si vede attribuire il veicolo al proprio parco è pertanto il primo importatore o il costruttore del veicolo, e non terzi che eventualmente immatricolano i veicoli in Svizzera più tardi. Se è realizzata la fattispecie determinante per l’attribuzione di un veicolo (importazione/costruzione), le relative conseguenze giuridiche (i VCL fanno parte del parco dell’importatore) producono il loro effetto. Se la fattispecie si ripete, le conseguenze giuridiche non producono ancora una volta il loro effetto.
Entro quale data dev'essere pagata la sanzione?
Grandi importatori (conteggio annuale)
Ogni tre mesi l’UFE trasmette ai grandi importatori l’elenco dei VCL immatricolati per la prima volta nell'anno di riferimento entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre, nonché l’obiettivo e le emissioni di CO2 determinanti. Nel caso in cui al termine dell’anno di riferimento sussistano dubbi circa il pagamento della sanzione, l’UFE può chiedere il versamento di acconti trimestrali. Nella primavera successiva, il grande importatore riceve un conteggio finale per tutti i veicoli immatricolati nell'anno di riferimento.
Le fatture vengono emesse dall'UFE in base ai dati ricevuti dall'USTRA; in linea di principio non è necessario che l’importatore inoltri i dati.
Piccoli importatori (prima della messa in circolazione)
I piccoli importatori devono pagare un'eventuale sanzione all'USTRA già prima dell'immatricolazione rilasciata dall'Ufficio cantonale della circolazione.
FAQ – Qual è la data determinante per il calcolo della sanzione? Che cos'è l'anno di riferimento?
Come sono utilizzati i proventi delle sanzioni?
A partire dal 1° gennaio 2018 i proventi di tali sanzioni vanno ad alimentare il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA). In precedenza, i proventi delle sanzioni alimentavano il Fondo infrastrutturale.
Calcolo della sanzione
Che cosa cambia con l'introduzione del metodo di misurazione WLTP?
Il 1° gennaio 2021, nel quadro dell'attuazione delle prescrizioni sul CO2, si è passati dai valori misurati secondo la procedura NEDC ai valori più realistici misurati con la procedura WLTP. Qui di seguito trovate una breve panoramica delle principali modifiche.
Adeguamento dei precedenti valori obiettivo del CO2 ai valori di misurazione basati sulla procedura WLTP
Come conseguenza del passaggio dai valori misurati con la procedura NEDC a quelli misurati con la procedura WLTP, il valore obiettivo del CO2 dei VCL è passato da 147 g CO2/km a 186 CO2/km. In questo modo si tiene conto del fatto che dalla nuova procedura di misurazione WLTP risultano valori di CO2 più elevati e più realistici (art. 17b cpv. 2 lett. a).
Modifica delle emissioni di CO2 determinanti
Dal 2021, per il calcolo delle sanzioni si devono impiegare i valori delle emissioni di CO2 calcolati mediante la procedura WLTP (art. 25). Sono determinanti di volta in volta le emissioni combinate di CO2. La cascata delle fonti di dati da impiegare per la determinazione delle emissioni di CO2 rimane invariata rispetto alla norma valida finora.
Nel caso dei VCL con procedura di approvazione del tipo a più fasi, per il peso a vuoto è determinante anche in futuro lo stato del veicolo completo che è preso in considerazione per il calcolo della sanzione.
- Il peso a vuoto può essere ricavato dal modulo 13.20 A (se disponibile) e corrisponde al peso del veicolo rilevato in sede di esame da parte dell’Ufficio cantonale della circolazione. Il peso a vuoto può però risultare anche dal bollettino di pesatura del veicolo completo.
Se tuttavia l’importatore dichiara i dati COC (a titolo volontario o perché non è disponibile l’approvazione del tipo), nel quadro del passaggio al sistema WLTP dal 2021 sono determinanti il valore delle emissioni di CO2 e il peso a vuoto secondo l’Allegato III parte A numero 1.2.2 del Regolamento (UE) 2019/631.
Riguardo al metodo di interpolazione da applicare secondo l'Allegato XXI Suballegato 7 punto 3.2.3.2 del Regolamento (UE) 2017/1151, gli importatori possono fare capo al tool di calcolo messo a disposizione dai costruttori (Allegato XII punto 2.3 dello stesso regolamento). Per l'inoltro dei dati calcolati si consulti la seguente scheda informativa: https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/efficienza/mobilita/prescrizioni-sulle-emissioni-di-co2-per-le-automobili-e-gli-autofurgoni-nuovi/autofurgoni-e-trattori-a-sella-leggeri.html -> Documenti -> Moduli e schede informative -> Scheda informativa per la presentazione dei dati.
Obiettivo: gli importatori di veicoli incompleti devono avere anche in futuro la possibilità di determinare i valori rilevanti in termini di sanzione facendo riferimento ai veicoli base.
Ponderazione dei fattori di riduzione del CO2 nei veicoli
A seguito del passaggio alla procedura WLTP, le riduzioni di CO2 ottenute con innovazioni ecocompatibili hanno, in via transitoria, una ponderazione maggiore (art. 26 cpv. 2).
FAQ – Esistono fattori atti a ridurre le emissioni di CO2?
FAQ – Quali sono i dati determinanti per il CO2 e il peso a vuoto?
Come viene calcolato l'obiettivo di CO2 per i piccoli importatori?
Nel caso dei piccoli importatori, l'obiettivo individuale è calcolato singolarmente per ogni veicolo sulla base della seguente formula:
emissioni specifiche ammesse = 186 + a × (peso a vuoto – Mt-2) g CO2/km.
dove:
186: | obiettivo in grammi di CO2/km |
a: | 0,096 (coefficiente angolare della retta del valore auspicato) |
Mt-2: | peso a vuoto medio in kg dei VCL messi in circolazione per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno prima dell'anno di riferimento. |
Per l'anno 2022 fa stato il peso a vuoto medio del 2020, ossia 2'089 kg. |
Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO2 di un veicolo sono superiori all'obiettivo individuale fissato.
Come viene calcolato l'obiettivo di CO2 per i grandi importatori e i costruttori?
L'obiettivo dei grandi importatori è calcolato sulla base della seguente formula per tutta la flotta di VCL di un grande importatore immatricolata per la prima volta nell'anno di riferimento:
Emissioni specifiche ammesse = 186 + a × (Mi,t – Mt-2) g CO2/km.
dove:
186: | obiettivo in grammi di CO2/km |
a: | 0,096 (coefficiente angolare della retta del valore auspicato) |
Mi,t: | peso a vuoto medio in kg dei VCL messi in circolazione per la prima volta dall'importatore nell'anno di riferimento |
Mt-2: | peso a vuoto medio in kg dei VCL messi in circolazione per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno prima dell'anno di riferimento. |
Per l'anno 2022 fa stato il peso a vuoto medio del 2020, ossia 2'089 kg. |
Nota: il conteggio definitivo può essere fatto soltanto alla fine dell'anno di riferimento.
Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO2 della flotta di veicoli sono superiori all'obiettivo individuale fissato.
Link:
I piccoli costruttori che nell'UE immatricolano per la prima volta meno di 22'000 VCL all'anno, in seno all'UE possono chiedere un obiettivo speciale. Tale obiettivo deve essere approvato dalla Commissione europea. La Svizzera aveva ripreso questa regola fino alla fine del 2021. A partire dal 2022 non sono più ammessi obiettivi speciali per i costruttori piccoli e di nicchia.
Secondo la normativa europea i costruttori che immatricolano nell'UE meno di 1'000 VCL all'anno possono chiedere anche in un secondo momento di essere esonerati per un anno dall'adempimento degli obiettivi UE (cos. clausola de minimis). In Svizzera si è deciso di non applicare la clausola "de minimis".
Per i VCL di marche che nell'UE beneficiano dell'esclusione "de minimis" o che dispongono di obiettivi speciali per costruttori piccoli o di nicchia, in Svizzera si applica pertanto l'obiettivo medio di 186 g CO2/km.
Quali sono i dati determinanti per il CO2 e il peso a vuoto?
Gli articoli 24 e 25 dell'ordinanza sul CO2 precisano quali dati occorre prendere in considerazione per le emissioni di CO2 e per il peso a vuoto caso per caso. Si distingue tra veicoli con approvazione del tipo, ossia veicoli con una scheda tecnica svizzera (art. 24), e veicoli privi di approvazione del tipo (art. 25). Le seguenti tabelle illustrano i dati da prendere in considerazione a seconda del caso. Non è ammesso mischiare le fonti per il CO2 e il peso a vuoto se la fonte di dati utilizzata contiene entrambi i valori.
CO2 | Peso a vuoto | |
Veicolo completato | 1. Approvazione del tipo 2. Certificate of Conformity (COC) |
1. Approvazione del tipo 2. Modulo 13.20 A 3. COC |
Veicolo costruito in più fasi | 1. Approvazione del tipo del veicolo base 2. Se vengono inoltrati dati COC: calcolo secondo Regolamento (UE) 2019/631 |
1. Approvazione del tipo 2. 13.20 A (fonte: immatricolazione individuale o bollettino di pesatura) 3. Se vengono inoltrati dati COC: calcolo secondo Regolamento (UE) 2019/631 |
Tabella 1 Fonte dei dati relativi alle emissioni di CO2 e al peso per i veicoli con approvazione del tipo
CO2 | Peso a vuoto | |
Veicolo completato | 1. COC 2. Valutazione o certificazione della conformità 3. Calcolo secondo l'allegato 4 dell'ordinanza sul CO2 4. Valore fisso presunto (400 g CO2/km) |
1. COC 2. Valutazione o certificazione della conformità 3. Bollettino di pesatura |
Veicolo costruito in più fasi | 1. Se vengono inoltrati dati COC: calcolo secondo Regolamento (UE) 2019/631 2. Valutazione o certificazione della conformità |
1. 13.20 A (fonte: immatricolazione individuale o bollettino di pesatura) 2. Valutazione o certificazione della conformità 3. Se vengono inoltrati dati COC: calcolo secondo Regolamento (UE) 2019/631 |
Tabella 2 Fonte dei dati relativi alle emissioni di CO2 e al peso nel caso di veicoli privi di approvazione del tipo
Qual è il peso a vuoto determinante dei veicoli di piccoli importatori costruiti in più fasi?
Nel caso dei piccoli importatori, prima della prima immatricolazione ogni veicolo è conteggiato singolarmente. È determinante lo stato del veicolo completo. Il peso a vuoto preso in considerazione per il calcolo della sanzione può essere ricavato dal modulo 13.20 A (se disponibile) e corrisponde al peso del veicolo rilevato in sede di esame da parte dell’Ufficio cantonale della circolazione. Il peso a vuoto può però essere ripreso anche dal bollettino di pesatura del veicolo completo. Su richiesta vi è la possibilità di inoltrare all'USTRA il COC (Certificate of Conformity) del veicolo base che, conformemente all'Allegato III Parte A numero 1.2.4 del Regolamento (UE) 2019/631, consente di calcolare il peso a vuoto del veicolo generale completato.
Esistono fattori atti a ridurre le emissioni di CO2
Nei seguenti casi le emissioni determinanti di CO2 vengono ridotte:
- veicoli con motore a gas naturale (-20% per la quota di biogas computabile secondo l’ordinanza sull’efficienza energetica OEEne; RS 730.02)
- tecnologie innovative (ecoinnovazioni riconosciute dall'UE). L'importatore deve fornire la prova di tali riduzioni mediante il Certificate of Conformity (COC).
A seguito del passaggio alla procedura WLTP, le riduzioni di CO2 ottenute tramite innovazioni ecocompatibili hanno, in via transitoria, una ponderazione maggiore (art. 26 cpv. 2). Per gli anni di riferimento 2022 - 2023 i fattori di moltiplicazione sono i seguenti:
a. nell’anno di riferimento 2022: 1,7
b. nell’anno di riferimento 2023: 1,5
Che cosa accade se un VCL non dispone di valori misurati con la procedura WLTP?
Se un VCL non dispone di un valore delle emissioni di CO2 misurato secondo la procedura WLTP, l’importatore deve fornire una prova di tali emissioni secondo la procedura di misurazione WLTP. Tale prova deve essere effettuata da un servizio d’esame ufficialmente riconosciuto. In assenza di tale prova, le emissioni di CO2 sono calcolate conformemente alle formule di calcolo dell’allegato 4 numero 1 dell’ordinanza sul CO2. Se mancano dati determinanti per tale calcolo, viene stabilito un valore predefinito di 400 g CO2/km. Le emissioni di CO2 finora rilevate secondo la procedura NEDC non possono essere fatte valere.
Come vengono calcolate le sanzioni per un singolo veicolo?
Esempio per l'anno di riferimento 2022 (cfr. apposito strumento di calcolo sul sito Internet)
Importazione privata di un VCL nel 2022:
- emissioni di CO2: 225 g CO2/km
- peso a vuoto: 2'382 kg
- peso a vuoto di riferimento: 2'089 kg
- importo della sanzione: 104 franchi per ogni grammo, a partire da un superamento dell'obiettivo di 0,1 grammi (importo provvisorio)
obiettivo di CO2 = 186 + 0,096 x (2'382 - 2'089) = 214,128 g/km di CO2 (arrotondare a tre cifre decimali)
obiettivo mancato: 225 - 214,128 = 10,8 g CO2/km (arrotondare per difetto al prossimo decimo di CO2/km)
sanzione: 10,8 × CHF 104 * 0,951 = CHF 1'067,05 (arrotondare a cinque centesimi)
____________________
1 Negli anni di riferimento 2020–2022, per ogni veicolo la sanzione deve essere moltiplicata per i tassi percentuali del phasing-in in vigore.
Link:
Quale importo si dovrà pagare in futuro in caso di superamento dell'obiettivo?
A partire da un superamento dell'obiettivo di 0,1 grammi, il costruttore o l'importatore dovrà versare alla Confederazione, per ogni veicolo, 104 franchi per ogni grammo di CO2/km (importo provvisorio). Ogni anno vengono definiti nuovi importi, tenendo conto di quelli vigenti nell'UE e del tasso di cambio (art. 13 legge sul CO2).
Qual è la data determinante per il calcolo della sanzione? Che cos'è l'anno di riferimento?
Grandi importatori
Per il calcolo della sanzione è determinante la data dell'immatricolazione. Un veicolo immatricolato per la prima volta in Svizzera tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di un determinato anno di riferimento viene preso in considerazione per il calcolo di tale anno.
Piccoli importatori
Per il calcolo della sanzione è determinante la data di emissione della fattura da parte dell'Ufficio federale delle strade.
Non è previsto un bonus diretto. Tuttavia, i grandi importatori possono compensare i VCL con emissioni di CO2 che superano l'obiettivo specifico del proprio parco veicoli con VCL che producono meno emissioni.
I piccoli importatori che si riuniscono in raggruppamenti beneficiano delle stesse possibilità di compensazione offerte ai grandi importatori.
Attraverso la cessione di un veicolo efficiente a un grande importatore, i piccoli importatori e gli importatori privati hanno la possibilità di ottenere un bonus per un veicolo efficiente.
Che cosa si intende per prima immatricolazione di un VCL? In che modo può essere ceduto un veicolo?
Per il calcolo della sanzione per le emissioni di CO2 ogni importatore di VCL, sia esso grande o piccolo, ha la possibilità di cedere un veicolo da esso importato a un altro importatore. La cessione dev’essere notificata all’Ufficio federale delle strade (USTRA) prima della prima immatricolazione del veicolo in Svizzera. Le cessioni avvenute dopo la prima immatricolazione in Svizzera non vengono riconosciute. Un’automobile può essere ceduta al massimo una volta. Per la cessione di un veicolo si prega di compilare il modulo "Domanda di attestazione" dell'USTRA (cfr. riquadro rosso "Cessione").
Link:
Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 02.12.2020