Campo di applicazione
Secondo la legge sul CO2 sottostanno alle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per autofurgoni e trattori a sella leggeri i veicoli immatricolati per la prima volta in Svizzera. Sono considerati autofurgoni e trattori a sella leggeri i veicoli della classe N1 e del tipo 30 o 38 con un carico utile di al massimo 3,5 tonnellate. Considerati sono anche autofurgoni ai sensi della presenta ordinazione i veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo da 3,5 t a 4,25 t che, a prescindere dal peso, corrispondono alla definizione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3,5 t possa essere causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emissioni. I veicoli precedentemente immatricolati in Svizzera non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni. Sono esclusi anche gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri la cui immatricolazione all'estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera e quelli con un peso a vuoto superiore a 2585 kg, misurati secondo la procedura disciplinata per gli autoveicoli pesanti nel regolamento (CE) n. 595/2009 e che non presentano valori di emissione secondo il regolamento (CE) n. 715/2007.
Obiettivo
L'attuazione avviene analogamente agli obiettivi fissati per le automobili. Ogni importatore è tenuto a rispettare uno specifico obiettivo individuale di CO2 per la sua flotta di automobili nuove (nel caso di un piccolo importatore o di un singolo importatore si tratta dell'obiettivo specifico del veicolo). Di regola tale obiettivo è calcolato sulla base del valore medio, tenendo conto del peso a vuoto (cfr. FAQ). Se le emissioni di CO2 per chilometro superano l'obiettivo, occorre pagare una sanzione per grammi di superamento e veicolo.
Aspetti particolari
In linea di massima le prescrizioni si orientano a grandi linee al corrispondente regolamento UE. Rispetto all'UE in Svizzera sono tuttavia previste agevolazioni iniziali anche per gli autofurgoni e trattori a sella leggeri. Queste agevolazioni corrispondono a quelle previste per le automobili e comprendono un phasing-in e supercrediti fino alla fine dell'anno di riferimento 2022. È possibile istituire anche raggruppamenti di emissioni, indipendenti da eventuali raggruppamenti di emissioni per automobili. Anche per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri valgono regolamentazioni speciali quali la definizione di obiettivi per piccoli produttori o produttori di nicchia, la presa in considerazione di innovazioni ecologiche e le cessioni.