Trasmissione delle cessioni dal 25 marzo 2024

Un importatore può convenire con un grande importatore che questi riprenda i suoi veicoli (cosiddetta cessione). Conformemente all’articolo 22a dell’ordinanza sul CO2, a partire dal 1°gennaio 2024 le cessioni dovranno essere notificate all’UFE.

Le cessioni dovranno essere notificate all’UFE esclusivamente tramite gli appositi servizi del portale eGovernment del DATEC. Sono disponibili i seguenti servizi:

  • Notifica di cessione: con questo servizio potete notificare le cessioni di singoli automobili e di veicoli commerciali leggeri. Un grande importatore registrato può notificare cessioni a un altro grande importatore o effettuare la ripresa di una cessione. Inoltre le cessioni possono essere riprese dai piccoli importatori oppure un grande importatore può notificare una cessione in qualità di intermediario tra grandi importatori. La verifica non ha valore giuridico.
  • Notifiche di cessione tramite Excel: con questo servizio i grandi importatori possono cedere le proprie automobili e i propri veicoli commerciali leggeri mediante liste Excel. Per compiere quest’operazione deve essere utilizzato il modello standard disponibile sul portale eGovernment del DATEC. I veicoli inseriti nella lista Excel vengono verificati e il portale informa se la cessione ha potuto essere eseguita. La verifica non ha valore giuridico.
  • Valutare cessioni: con questo servizio potete effettuare una valutazione delle cessioni della vostra organizzazione. Le cessioni possono essere esportate in un documento Excel.

I seguenti punti devono essere osservati in relazione alle cessioni:

  • Tale cessione deve essere notificata all’UFE antecedentemente alla prima immatricolazione in Svizzera
  • Un veicolo può essere ceduto una sola volta; la revoca di una cessione non è possibile (art. 22a cpv. 3 ordinanza sul CO2).
  • Se un grande importatore riprende un veicolo di un importatore ai sensi dell’articolo 22a dell’ordinanza sul CO2, deve assicurarsi che questo sia stato importato e immatricolato in Svizzera per l’uso cui è destinato e non in modo abusivo, con l’unica finalità di commerciare con i crediti CO2.

Per ulteriori chiarimenti, siete pregati di scrivere al seguente indirizzo e-mail: co2-auto@bfe.admin.ch

https://www.bfe.admin.ch/content/bfe/it/home/efficienza/mobilita/prescrizioni-sulle-emissioni-di-co2-per-le-automobili-e-gli-autofurgoni-nuovi/trasmissione-cessioni.html