Automobili

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Campo di applicazione per le automobili

In virtù della legge sul CO2 tutte le automobili immatricolate per la prima volta in Svizzera sottostanno alle prescrizioni sulle emissioni di CO2. I veicoli precedentemente immatricolati in Svizzera non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni. Sono escluse anche le automobili la cui immatricolazione all'estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. Altre deroghe per le automobili figurano nelle FAQ.

Obiettivo

Ogni importatore è tenuto a rispettare uno specifico obiettivo individuale di CO2 per la sua flotta di automobili nuove (nel caso di un piccolo importatore o di un singolo importatore si tratta dell'obiettivo specifico del veicolo). Di regola tale obiettivo è calcolato sulla base del valore medio, tenendo conto del peso a vuoto (cfr. FAQ). Se le emissioni di CO2 per chilometro superano l'obiettivo, occorre pagare una sanzione per grammi di superamento e veicolo.

Nell'UE i piccoli produttori e i produttori di nicchia di automobili possono chiedere un obiettivo specifico. Un obiettivo specifico è un obiettivo di emissioni di CO2 individuale per marca di automobile che sostituisce il consueto obiettivo, calcolato sulla base del peso a vuoto. La normativa svizzera prevede di applicare gli obiettivi per produttori piccoli e di nicchia ai grandi e piccoli importatori. L'elenco delle marche di automobili interessate è pubblicato nella rubrica «Moduli e schede informative». L'obiettivo specifico scatta automaticamente non appena viene rilevata una sanzione per un piccolo importatore. Se un grande importatore, che vende marche di automobili di piccoli produttori o di produttori di nicchia, vuole fare valere obiettivi specifici, deve comunicarlo all'UFE prima dell'immatricolazione di un'automobile nell'anno in questione mediante apposito modulo di domanda (cfr. «Moduli e schede informative»).

Processo per i piccoli importatori

I piccoli importatori devono pagare un'eventuale sanzione prima dell'immatricolazione in Svizzera. In questo caso, indipendentemente dal fatto che debba essere pagata una sanzione o meno, occorre inviare all'USTRA il «Modulo di richiesta dell'attestazione» unitamente al 13.20 e al COC originale. L'indirizzo a cui inviare la documentazione figura a piè di pagina del modulo di richiesta dell'attestazione.

Documenti

Risultati dell'attuazione

Nel 2017 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha deciso che l'interesse pubblico ai risultati dell'attuazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli sulla protezione dei dati (sentenza A-6755/2016 del 23 ottobre 2017). In ottemperanza a tale sentenza, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) pubblica annualmente un quadro dei risultati dell'attuazione.

Calcolo delle sanzioni

Informazioni per il settore

Opuscoli e rapporti

Moduli e schede informative

https://www.bfe.admin.ch/content/bfe/it/home/efficienza/mobilita/prescrizioni-sulle-emissioni-di-co2-per-le-automobili-e-gli-autofurgoni-nuovi/automobili.html