Campo di applicazione per le automobili
In virtù della legge sul CO2 tutte le automobili immatricolate per la prima volta in Svizzera sottostanno alle prescrizioni sulle emissioni di CO2. I veicoli precedentemente immatricolati in Svizzera non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni. Sono escluse anche le automobili la cui immatricolazione all'estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. Altre deroghe per le automobili figurano nelle FAQ.
Obiettivo
Ogni importatore è tenuto a rispettare uno specifico obiettivo individuale di CO2 per la sua flotta di automobili nuove (nel caso di un piccolo importatore o di un singolo importatore si tratta dell'obiettivo specifico del veicolo). Di regola tale obiettivo è calcolato sulla base del valore medio, tenendo conto del peso a vuoto (cfr. FAQ). Se le emissioni di CO2 per chilometro superano l'obiettivo, occorre pagare una sanzione per grammi di superamento e veicolo.
Nell'UE i piccoli produttori e i produttori di nicchia di automobili possono chiedere un obiettivo specifico. Un obiettivo specifico è un obiettivo di emissioni di CO2 individuale per marca di automobile che sostituisce il consueto obiettivo, calcolato sulla base del peso a vuoto. La normativa svizzera prevede di applicare gli obiettivi per produttori piccoli e di nicchia ai grandi e piccoli importatori. L'elenco delle marche di automobili interessate è pubblicato nella rubrica «Moduli e schede informative». L'obiettivo specifico scatta automaticamente non appena viene rilevata una sanzione per un piccolo importatore. Se un grande importatore, che vende marche di automobili di piccoli produttori o di produttori di nicchia, vuole fare valere obiettivi specifici, deve comunicarlo all'UFE prima dell'immatricolazione di un'automobile nell'anno in questione mediante apposito modulo di domanda (cfr. «Moduli e schede informative»).
Processo per i piccoli importatori
I piccoli importatori devono pagare un'eventuale sanzione prima dell'immatricolazione in Svizzera. In questo caso, indipendentemente dal fatto che debba essere pagata una sanzione o meno, occorre inviare all'USTRA il «Modulo di richiesta dell'attestazione» unitamente al 13.20 e al COC originale. L'indirizzo a cui inviare la documentazione figura a piè di pagina del modulo di richiesta dell'attestazione.