Procedura per gli importatori di veicoli
I piccoli importatori devono compilare un modulo specifico per mettere in circolazione un veicolo?
I piccoli importatori necessitano di un'attestazione comprovante che i documenti rilevanti (in part. modulo 13.20 A, Certificate of Conformity, COC) sono stati sottoposti per esame all'Ufficio federale delle strade (USTRA) e che l'eventuale sanzione è stata pagata. Tale attestazione è rilasciata mediante un timbro sul rapporto d'esame 13.20 A. Il modulo per la domanda di registrazione all'USTRA può essere scaricato dal seguente indirizzo Internet:
Link:
Come procedere se manca un'approvazione del tipo svizzera?
Per le automobili sprovviste dell'approvazione del tipo svizzera (cosiddetta approvazione del tipo "X"), occorre inoltrare all'Ufficio federale delle strade (USTRA) il modulo 13.20 A e un documento comprovante le emissioni di CO2 (ad esempio un COC) prima dell'immatricolazione. L'USTRA valuta le emissioni di CO2 e, se del caso, infligge una sanzione al piccolo importatore o attribuisce l'automobile a un determinato grande importatore Il modulo per la domanda di registrazione all'USTRA può essere scaricato dal seguente indirizzo Internet:
Link:
Come procedere per farsi registrare come grande importatore?
Grande importatore
Un importatore che in un anno abbia immatricolato almeno 50 nuove auto viene considerato automaticamente un grande importatore nell'anno di riferimento successivo. Sono prese in considerazione solo le automobili che rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza sul CO2 e che, in base all’approvazione del tipo o di un’attestazione dell’USTRA, possono essere attribuite al conto GI del relativo importatore.
Un grande importatore che nell'anno di riferimento non raggiunga il numero richiesto di 50 nuovi veicoli immatricolati potrà sì far valere il valore medio delle emissioni del nuovo parco auto, ma l'anno successivo sarà considerato un piccolo importatore. Potrà tuttavia ripresentare una domanda per essere riconosciuto come grande importatore provvisorio.
Grande importatore provvisorio
Tutti gli importatori non considerati automaticamente grandi importatori (v. sopra) possono registrarsi come grandi importatori provvisori presso l'Ufficio federale dell'energia (UFE), servendosi dell'apposito "Modulo di domanda per l'ottenimento dello statuto provvisorio di grande importatore". La domanda può essere presentata in qualsiasi momento. Se l'inoltro avviene durante l'anno a cui la domanda si riferisce, vengono conteggiati solo i veicoli del parco auto dell'importatore che rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza sul CO2 e che sono stati immatricolati dopo l’approvazione della domanda da parte dell'UFE; le auto immatricolate prima dell'approvazione della domanda da parte dell'UFE vengono conteggiate singolarmente dall'USTRA.
Qualora alla fine dell'anno di riferimento figurino nel conto di un grande importatore provvisorio meno di 50 automobili (limite previsto nelle prescrizioni sulle emissioni di CO2), l'importatore in questione viene considerato un piccolo importatore e deve procedere, a posteriori, a un computo separato per ogni automobile immatricolata nell’anno di riferimento.
Se, indipendentemente dalla data di iscrizione all'UFE, un grande importatore provvisorio raggiunge il numero necessario di automobili, nell'anno seguente è registrato automaticamente come grande importatore e non deve presentare una domanda di registrazione come grande importatore provvisorio (v. sopra).
Link:
Un raggruppamento è un'unione di importatori che, per un periodo massimo di cinque anni, intendono raggiungere congiuntamente l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.
Possono riunirsi in un raggruppamento tutti gli importatori (grandi, piccoli e singoli).
Un raggruppamento ha gli stessi diritti e doveri di un singolo grande importatore. Se ha ottenuto lo statuto provvisorio, nell’anno di riferimento il raggruppamento, considerato piccolo importatore, deve procedere a un conteggio separato per ogni veicolo se i suoi membri, congiuntamente, hanno immatricolato per la prima volta in Svizzera meno di 6 nuovi veicoli commerciali leggeri (art. 19 cpv. 3).
Il modulo di domanda per raggruppamenti dev'essere inviato all'UFE al più tardi entro fine novembre dell'anno che precede l'anno di riferimento. Le domande inoltrate nel corso dell'anno di riferimento possono essere prese in considerazione solo per l'anno successivo.
Prescrizioni sulle emissioni di CO2 - informazioni generali
In che cosa consistono le prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili?
Analogamente all'UE, nel 2012 anche la Svizzera ha introdotto delle prescrizioni di CO2 per le nuove automobili. In virtù di questa normativa, entro il 2015 gli importatori svizzeri hanno dovuto ridurre in media a 95 g CO2/km le emissioni di CO2 delle automobili importate conformemente all’utilizzo cui sono destinate e immatricolate per la prima volta in Svizzera (entro fine 2019: 130 g CO2/km). Tale obiettivo sarà valido prevedibilmente fino a fine 2024. Tuttavia, con l’esecuzione della revisione dell’ordinanza sul CO2 dal 1° gennaio 2021 si è passati dai valori attuali misurati secondo la procedura NEDC ai valori più realistici misurati con la procedura WLTP. Nell’ambito di tale passaggio, il valore obiettivo del CO2 è stato aumentato da 95 g CO2/km a 118 g CO2-/km. In questo modo si tiene conto che dalla nuova procedura di misurazione WLTP risultano valori di CO2 più alti e più realistici.
Ogni importatore è tenuto a rispettare uno specifico obiettivo di CO2 per il suo nuovo parco auto (nel caso di un piccolo importatore o di un singolo importatore si tratta dell'obiettivo specifico del veicolo). Tale obiettivo è commisurato al peso a vuoto del veicolo. A partire dal 1° luglio 2012 se le emissioni di CO2 /km superano l'obiettivo occorrerà pagare una sanzione.
Perché vengono introdotte queste prescrizioni?
Nella legge sul CO2, la Svizzera si impegna a ridurre le emissioni di CO2 rispetto all’anno di base 1990; la revisione totale della legge sul CO2 prevede una riduzione del 50 per cento entro il 2030. Una parte importante della quota delle emissioni di CO2 in Svizzera è da ricondurre al traffico stradale; il potenziale di risparmio è particolarmente consistente nel caso delle automobili. Nel confronto europeo le nuove vetture in Svizzera presentano le emissioni di CO2 di gran lunga più elevate.
Quali veicoli sono considerati automobili? Le prescrizioni si applicano anche ai camper?
Il termine "automobili" è definito all'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). L'ordinanza non si applica ai veicoli adibiti a uno scopo particolare (ad es. veicoli antiproiettile o veicoli autorizzati a trasportare carrozzelle per disabili, camper).
Ai sensi della legge sul CO2, sono considerate immatricolate per la prima volta le automobili ammesse per la prima volta alla circolazione in Svizzera. I veicoli precedentemente immatricolati in Svizzera non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni. Sono escluse anche le automobili la cui immatricolazione all’estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. La durata dell’immatricolazione nonché le prestazioni chilometriche del veicolo al momento dello sdoganamento in Svizzera non sono rilevanti. Per i veicoli già precedentemente immatricolati all'estero è riconosciuta solamente un'ammissione ordinaria alla circolazione, con licenza di circolazione. Ad esempio, le immatricolazioni per targhe di trasferimento o l’utilizzo di automobili con targhe professionali non sono considerate immatricolazioni ordinarie. L'immatricolazione all'estero deve tassativamente essere stata fatta a nome di una persona fisica o giuridica domiciliata nel Paese in questione.
I veicoli immatricolati nel Principato del Liechtenstein sono equiparati ai veicoli immatricolati in Svizzera.
Quali obiettivi varranno a partire dal 2020?
L’articolo 10 della legge sul CO2 prevede l’adeguamento degli obiettivi di CO2 per le automobili e l’introduzione di nuovi obiettivi per i furgoni e i trattori a sella leggeri. Le misure tengono conto delle norme introdotte dall’UE all’inizio del 2014. Nel caso delle automobili, l’obiettivo di 95 g CO2/km verrà adottato a partire dal 2020. Nel caso dei furgoni e dei trattori a sella leggeri (termine collettivo: veicoli commerciali leggeri, VCL), a partire dal 2020 l’obiettivo sarà di 147 g CO2/km. Il 1° gennaio 2021, con l’esecuzione della revisione dell’ordinanza sul CO2, si è passati dalla procedura di misurazione attuale dei valori NEDC ai valori più realistici misurati con la procedura WLTP. Nel quadro di tale passaggio, il valore obiettivo del CO2 è stato aumentato da 95 g CO2/km a 118 g CO2-/km, nel caso dei VCL da 147 g CO2/km a 186 g CO2/km. In questo modo si tiene conto che dalla nuova procedura di misurazione WLTP risultano valori di CO2 più alti e più realistici.
Link:
Vi sarà una fase transitoria con l’introduzione del nuovo obiettivo nel 2020?
Con l’adeguamento dell’obiettivo a 95 g CO2/km nel 2020 e a 118 g dal 2021 con la procedura WLTP, vi sarà una fase transitoria fino al 2022. Secondo l’articolo 27 dell’ordinanza sul CO2 all’inizio sono previste facilitazioni quali il phasing-in e i supercrediti.
Phasing-in:
Nell’anno di riferimento 2021, nel caso dei grandi importatori è determinante per il calcolo delle emissioni medie di CO2 di un parco automobili il 90 per cento dei veicoli con le emissioni più basse. Nel caso dei piccoli importatori, l’importo della sanzione viene moltiplicato per il fattore 0,9.
Supercrediti:
Negli anni di riferimento 2020-2022, fino a una riduzione totale delle emissioni medie di CO2 del parco auto nuove pari a un totale di 7,5 g CO2/km i veicoli con emissioni di CO2 inferiori a 50 g CO2/km sono considerati come segue:
- nell’anno di riferimento 2021: 1,67 volte
- nell’anno di riferimento 2022: 1,33 volte
l valori complessivi computabili di g/km vengono adeguati a 9,3 g/km con il passaggio alla procedura WLTP sull’arco di tre anni, il che equivale alla limitazione di 7,5 g/km, come calcolata finora con il metodo NEDC. (art. 27, cpv. 3 e cpv. 4). Sulla base dell’applicazione multipla, questo effetto ancora presente dopo il 2020 sarà riconvertito per il 2021 e il 2022 con il fattore 1,24 secondo la procedura WLTP.
A chi sono destinate le prescrizioni?
Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 sono destinate agli importatori di nuove automobili. A riguardo, si fa una distinzione tra grandi e piccoli importatori:
Grandi importatori (≥50 automobili)
Sono considerate grandi importatori le imprese che importano almeno 50 nuove automobili all'anno da immatricolare in Svizzera. Se l'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO2 del parco auto di un grande importatore non è raggiunto, questi dovrà pagare una sanzione per ogni automobile immatricolata per la prima volta nell'anno in questione.
In un determinato anno di riferimento sono considerati grandi importatori coloro che:
- nell'anno civile precedente l'anno di riferimento hanno immatricolato almeno 50 nuove automobili (il criterio di identificazione è costituito dal codice di titolare dell'approvazione del tipo);
- sono registrati presso l'UFE come grandi importatori con statuto provvisorio o come raggruppamento. L'iscrizione avviene tramite un modulo.
Importatori privati e piccoli importatori (<50 automobili)
Sono considerate piccoli importatori le imprese che importano meno di 50 nuove automobili all'anno da immatricolare in Svizzera; rientrano in questa categoria anche le persone che importano direttamente il proprio veicolo dall'estero e lo fanno immatricolare in Svizzera (importatori privati).
Nel caso dei piccoli importatori, l'obiettivo è calcolato singolarmente per ogni automobile. Se l'obiettivo non è raggiunto, la sanzione dev'essere pagata prima dell'immatricolazione. A tale scopo tutti i documenti rilevanti (in part. modulo 13.20 A, modulo "Domanda di attestazione" e Certificate of Conformity/COC) devono essere inoltrati per posta all'USTRA.
Come vengono considerati i veicoli di persone che beneficiano di privilegi o immunità?
A riguardo occorre distinguere due casi:
- Nel caso di una persona a beneficio di privilegi o immunità che acquista un veicolo presso un importatore/rivenditore (grande o piccolo), la sanzione dev'essere pagata dall'importatore. Quest'ultimo è libero di includere l'ammontare della sanzione nel prezzo finale di vendita del veicolo, pagato dall'acquirente.
- Nel caso un veicolo sia importato a nome della persona che beneficia di privilegi o immunità (da parte della persona stessa o, tramite intermediario, a suo nome), tale persona è considerata l'importatore. Tuttavia, poiché quest'ultima gode di immunità dalla giurisdizione amministrativa, può sottrarsi al pagamento della sanzione. Per tale motivo, a titolo eccezionale si prevede un'esenzione dal pagamento della sanzione per i casi in cui un veicolo è importato in Svizzera a nome di una persona che beneficia di privilegi o immunità.
In virtù dell’articolo 11 della legge sul CO2, il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO2 delle automobili importate o fabbricate in Svizzera. Il calcolo si riferisce alle automobili dell’importatore o del costruttore immatricolate per la prima volta durante l’anno corrispondente (parco di automobili). Per quanto riguarda le prescrizioni sulle emissioni di CO2 delle automobili, il responsabile e colui che si vede attribuire il veicolo al proprio parco è pertanto il primo importatore o il costruttore del veicolo, e non terzi che eventualmente immatricolano i veicoli in Svizzera più tardi. Se si verificano le condizioni determinanti per l’attribuzione di un’automobile (importazione/costruzione), scattano le relative conseguenze giuridiche (attribuzione delle automobili al parco auto dell’importatore). Se la fattispecie si ripete, le conseguenze giuridiche non scattano una seconda volta.
Entro quale data dev'essere pagata la sanzione?
Grandi importatori (conteggio annuale)
Ogni tre mesi l’UFE trasmette ai grandi importatori l’elenco delle automobili immatricolate per la prima volta nell'anno di riferimento entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre, nonché l’obiettivo e le emissioni di CO2 determinanti. Nel caso al termine dell’anno di riferimento sussistano dubbi circa il pagamento della sanzione, l’UFE può chiedere il versamento di acconti trimestrali. Nella primavera successiva, il grande importatore riceve un conteggio finale per tutte le automobili immatricolate nell'anno di riferimento.
Le fatture vengono emesse dall'UFE in base ai dati dell’USTRA; in linea di principio non è necessario un inoltro dei dati dell’importatore.
Piccoli importatori (prima della messa in circolazione)
I piccoli importatori devono pagare un'eventuale sanzione all'USTRA già prima dell'immatricolazione rilasciata dall'Ufficio cantonale della circolazione.
Come sono utilizzati i proventi delle sanzioni?
Dal 1° gennaio 2018 i proventi delle sanzioni sono versati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA); precedentemente venivano versati al Fondo infrastrutturale.
Calcolo della sanzione
Cosa cambia con l'introduzione del sistema di misurazione WLTP?
Dal 1° gennaio 2021, con l’esecuzione della revisione dell’ordinanza sul CO2 si è passati dalla procedura di misurazione NEDC alla procedura dai valori più realistici WLTP. Qui di seguito troverete una breve panoramica delle principali modifiche.
Adeguamento dei valori obiettivo CO2 come misurati finora ai valori di misurazione basati sul WLTP
Come conseguenza del passaggio dai valori misurati con la procedura NEDC a quelli misurati con la procedura WLTP, il valore obiettivo del CO2 delle automobili è aumentato da 95 g CO2/km a 118 CO2/km. In questo modo si tiene conto che dalla nuova procedura di misurazione WLTP risultano valori di CO2 più alti e più realistici (art. 17b cpv. 2 lett. a). Vengono adeguati anche i valori obiettivo speciali accordati dalla Commissione europea ai fabbricanti di determinate marche di veicoli (deroga conformemente all’art. 10 del regolamento (UE) 2019/631).
Maggiori informazioni nella risposta alla domanda: «Che cosa si intende per obiettivi dei piccoli costruttori e dei costruttori di nicchia?»
Modifica delle emissioni di CO2 determinanti
Dal 2021, per il calcolo delle sanzioni si devono impiegare i valori delle emissioni di CO2 calcolati mediante la procedura WLTP (art. 24). Ad essere determinanti sono di volta in volta le emissioni combinate di CO2. La cascata delle fonti di dati da impiegare per la determinazione delle emissioni di CO2 rimane invariata rispetto alla norma valida finora.
Ponderazione dei fattori che riducono le emissioni di CO2 delle automobili
Nel quadro del passaggio alla procedura di misurazione WLTP, le riduzioni di CO2 ottenute con innovazioni ecocompatibili hanno in via transitoria una ponderazione maggiore (art. 26 cpv. 2).
Maggiori informazioni nella risposta alla domanda: «Che cosa si intende per emissioni determinanti di CO2?»
Come viene calcolato l'obiettivo di CO2 per i piccoli importatori?
Nel caso dei piccoli importatori, l'obiettivo è calcolato singolarmente per ogni automobile sulla base della seguente formula:
Emissioni specifiche ammesse = 118 + a × (peso a vuoto – Mt-2) g CO2/km.
Nota:
118: | obiettivo di riferimento in g CO2/km secondo la procedura di misurazione WLTP |
a: | 0,0333, coefficiente angolare della retta del valore limite |
Mt-2: | peso a vuoto medio in kg delle automobili dell’importatore immatricolate per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno prima dell’anno di riferimento |
Per il 2021 vale il peso a vuoto medio del 2019, pari a 1636 kg. |
Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO2 di un veicolo sono superiori all'obiettivo individuale fissato.
Come viene calcolato l'obiettivo di CO2 per i grandi importatori e i costruttori?
Nel caso dei grandi importatori, l'obiettivo è calcolato sulla base della seguente formula per l’intero parco auto del grande importatore ammesse alla circolazione per la prima volta nell’anno di riferimento:
Emissioni specifiche ammesse = 118 + a × (Mi,t – Mt-2) g CO2/km.
Nota:
118: | obiettivo di riferimento in g CO2/km secondo la procedura di misurazione WLTP |
a: | 0,0333, coefficiente angolare della retta del valore limite |
Mi,t: | peso a vuoto medio in kg delle automobili dell’importatore immatricolate per la prima volta in Svizzera nell’anno di riferimento. |
Mt-2: | peso a vuoto medio in kg delle automobili immatricolate per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno prima dell'anno di riferimento. |
Per il 2021 vale il peso a vuoto medio del 2019, pari a 1636 kg. |
Nota: il conteggio definitivo può essere effettuato soltanto al termine dell’anno di riferimento.
Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO2 del parco auto sono superiori all'obiettivo individuale fissato.
Link:
Il principio dell'esclusione "de minimis" valido in UE si applica anche in Svizzera?
Secondo la normativa europea i produttori che immatricolano nell'UE meno di 1'000 automobili l'anno possono chiedere anche in un secondo momento di essere esonerati per un anno dall'adempimento degli obiettivi UE. In Svizzera si è scelto di non applicare tale esclusione "de minimis", mentre sono ammesse altre agevolazioni che non valgono nell'UE: per le automobili di marche che nell'UE beneficiano dell'esclusione "de minimis" e per le quali non sono previsti obiettivi specifici vale l'obiettivo medio di 118 g CO2/km.
Che cosa si intende per emissioni determinanti di CO2?
Nel caso dei grandi importatori, le emissioni determinanti di CO2 sono calcolate come valore medio del parco auto; nel caso dei piccoli importatori è determinante il valore di ogni singolo veicolo.
Le emissioni determinanti di CO2 sono le emissioni combinate misurate secondo la procedura WLTP che figurano sull'approvazione del tipo. Gli importatori possono però fornire la prova delle emissioni determinanti di CO2 anche tramite il cosiddetto Certificate of Conformity (COC). In questo caso, l’importatore deve fornire la prova della riduzione mediante il COC.
Le altre attestazioni riconosciute sulle emissioni di CO2 sono elencate all'articolo 25 dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2.
Nei seguenti casi le emissioni determinanti di CO2 vengono ridotte:
- veicoli con motore a gas naturale (-20% per la quota di biogas computabile)
- tecnologie innovative (innovazione ecologiche riconosciute dall'UE)
Nel quadro del passaggio alla procedura di misurazione WLTP le riduzioni di CO2 ottenute con innovazioni ecocompatibili hanno in via transitoria una ponderazione maggiore (art. 26 cpv. 2). I fattori di moltiplicazione sono stabiliti come segue negli anni di riferimento 2021 - 2023:
a. nell’anno di riferimento 2021: 1,9
b. nell’anno di riferimento 2022: 1,7
c. nell’anno di riferimento 2023: 1,5
Dov'è indicato il peso a vuoto determinante?
Il peso a vuoto determinante per il calcolo dell'obiettivo di emissione di CO2 è riportato nell'approvazione del tipo. Nel caso dei veicoli che non dispongono dell'approvazione del tipo, il peso a vuoto viene desunto dal Certificate of Conformity (COC), dove però è determinante la massa effettiva del veicolo (posizione 13.2; actual mass of the vehicle - se il dato non è disponibile, si utilizza la posizione 13, massa in normali condizioni di marcia; mass in running order).
Nel caso dei veicoli che non dispongono né dell'approvazione del tipo, né di un COC e per i quali il calcolo delle emissioni di CO2 viene effettuato in base all'allegato 4 dell’ordinanza sul CO2, deve essere obbligatoriamente presentato il bollettino di pesatura di una bilancia calibrata. Su tale bollettino deve essere riportato il VIN del veicolo in questione.
Come vengono calcolate le sanzioni per una singola automobile?
Esempio per l’anno di riferimento 2021 (cfr. apposito strumento di calcolo sul sito Internet)
Importazione privata di un’automobile nel 2021:
- Emissioni di CO2: 130 g CO2/km
- Peso a vuoto: 1650 kg
- Peso a vuoto di riferimento: 1636 kg
- la sanzione è pari a 103,50 franchi per ogni grammo, a partire da un superamento del valore di 0,1 grammi.
Obiettivo = 118 + 0,0333 × (1650 – 1636) = 118,4662 g CO2/km (continuare il calcolo senza arrotondare)
Scarto rispetto al valore limite = 130 – 118,4662 = 11,5 g CO2/km (arrotondare per difetto al prossimo decimo di grammo di CO2/km)
Sanzione: 11,5 × CHF 103,50 = CHF 1190,25 * 0.9 = 1 071,25 (arrotondare a 5 centesimi)
Link:
Quale sarà l’importo da pagare in futuro?
Per ogni grammo di CO2/km che supera l'obiettivo individuale, nell’anno di riferimento 2021 a partire da un superamento del valore di 0,1 grammi, il costruttore o importatore deve pagare alla Confederazione un importo pari a 103,50 franchi. Gli importi vengono ridefiniti ogni anno. A riguardo si tiene conto degli importi vigenti nell’Unione europea e del tasso di cambio (art. 13 legge sul CO2).
Qual è la data determinante per il calcolo della sanzione?
Grandi importatori
Per il calcolo della sanzione è determinante la data dell'immatricolazione. Un veicolo immatricolato per la prima volta in Svizzera tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di un determinato anno di riferimento viene preso in considerazione per il calcolo di tale anno.
Piccoli importatori
Per il calcolo della sanzione è determinante la data di emissione della fattura da parte dell'USTRA.
Non è previsto un vero e proprio bonus. Tuttavia, i grandi importatori possono compensare i veicoli con emissioni di CO2 che superano l'obiettivo specifico della flotta con veicoli che producono meno emissioni.
I piccoli importatori che si riuniscono in raggruppamenti beneficiano delle stesse possibilità di compensazione offerte ai grandi importatori.
Gli importatori privati hanno la possibilità di ottenere un bonus per un veicolo efficiente attraverso l'attestazione delle emissioni per mezzo di una borsa di CO2.
Link:
Che cosa comporta la cessione di un’automobile importata? In che modo può essere ceduto un veicolo?
Ogni importatore di automobili, sia esso grande o piccolo, per il calcolo della sanzione relativa alle emissioni di CO2 ha la possibilità di cedere un’automobile importata a un altro importatore. La cessione dev’essere notificata all’Ufficio federale delle strade (USTRA) prima della prima immatricolazione del veicolo in Svizzera. Le cessioni avvenute dopo la prima immatricolazione in Svizzera non vengono riconosciute. Per la cessione di un veicolo si prega di servirsi del modulo "Domanda di attestazione" dell‘USTRA (cfr. riquadro rosso "Cessione").
Link:
Che cosa si intende per obiettivi dei piccoli costruttori e dei costruttori di nicchia?
I piccoli costruttori di automobili che immatricolano per la prima volta meno di 10 000 automobili all'anno nell’Unione europea (UE), e i costruttori di nicchia che immatricolano per la prima volta un numero di veicoli compreso tra 10 000 e un massimo di 300 000 all'anno possono chiedere un obiettivo specifico nell’UE che deve essere approvato dalla Commissione europea. La normativa svizzera prevede di applicare gli obiettivi dei piccoli costruttori e dei costruttori di nicchia ai grandi e piccoli importatori. Nel quadro del passaggio alla procedura di misurazione WLTP nell’ambito dell’esecuzione della revisione dell’ordinanza sul CO2, vengono anche adeguati i valori obiettivo speciali accordati dalla Commissione europea ai fabbricanti di determinate marche di veicoli (deroga conformemente all’art. 10 del regolamento (UE) 2019/631). Per l’esecuzione in Svizzera, il valore obiettivo è convertito in valore obiettivo WLTP, sempre che la Commissione europea non pubblichi obiettivi basati sulla WLTP entro il 31 dicembre 2020. I seguenti fattori di conversione sono impiegati per la conversione degli obiettivi speciali (art. 28 cpv. 2 e 2bis):
- obiettivi dei piccoli costruttori: 1,09
- obiettivi dei costruttori di nicchia: 1,24
I grandi importatori che intendono conteggiare separatamente una marca di automobili con un obiettivo specifico dei piccoli costruttori o dei costruttori di nicchia devono darne comunicazione all’UFE prima dell’immatricolazione della prima automobile nell’anno di riferimento. È determinante per il tipo di computo da applicare separatamente per i nuovi parchi auto (intero parco auto nel caso dei grandi importatori, singole auto nel caso dei piccoli importatori), oltre allo statuto dell’importatore, anche il numero totale delle nuove immatricolazioni dell’importatore, indipendentemente dal numero di auto immatricolate per ogni singolo nuovo parco auto. In tal modo, per ogni nuovo parco auto il tipo di computo per l’importatore è sempre lo stesso.
Link:
Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 02.12.2020