TEST-VERSION - FAQ Abraxas
Procedura per gli importatori di veicoli
I piccoli importatori devono compilare un modulo specifico per mettere in circolazione un veicolo?
I piccoli importatori necessitano di un'attestazione comprovante che i documenti rilevanti (in part. modulo 13.20 A, Certificate of Conformity, COC) sono stati sottoposti per esame all'Ufficio federale delle strade (USTRA) e che l'eventuale sanzione è stata pagata. Tale attestazione è rilasciata mediante un timbro sul rapporto d'esame 13.20 A. Il modulo per la domanda di registrazione all'USTRA può essere scaricato dal seguente indirizzo Internet:
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Come procedere se manca un'approvazione del tipo svizzera?
Per le automobili sprovviste dell'approvazione del tipo svizzera (cosiddetta approvazione del tipo "X"), occorre inoltrare all'Ufficio federale delle strade (USTRA) il modulo 13.20 A e un documento comprovante le emissioni di CO2 (ad esempio un COC) prima dell'immatricolazione. L'USTRA valuta le emissioni di CO2 e, se del caso, infligge una sanzione al piccolo importatore o attribuisce l'automobile a un determinato grande importatore Il modulo per la domanda di registrazione all'USTRA può essere scaricato dal seguente indirizzo Internet:
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Come procedere per farsi registrare come grande importatore?
Grande importatore
I grandi importatori che nell'anno precedente l'anno di riferimento hanno conteggiato 50 automobili o più nel loro parco veicoli nuovi, nell'anno di riferimento sono registrati automaticamente come grandi importatori presso l'Ufficio federale dell'energia (art. 18 cpv. 2 ordinanza sul CO2). Tuttavia, lo statuto di grande importatore e quindi il relativo conteggio per la totalità del parco veicoli sono di natura del tutto provvisoria: se alla fine dell'anno di riferimento il parco veicoli conta meno di 50 automobili, l'importatore è considerato piccolo importatore e deve procedere ad un conteggio separato per ogni veicolo (art. 18 cpv. 4 ordinanza sul CO2).
Qualora nell'anno precedente l'anno di riferimento nel parco veicoli nuovi dell'importatore venissero conteggiate meno di 50 automobili, l'importatore deve registrarsi come grande importatore provvisorio presso l'UFE per poter essere trattato come un grande importatore nell'anno di riferimento (modulo d'iscrizione). Questo obbligo di registrazione vale anche per gli importatori che nell'anno precedente l'anno di riferimento non erano registrati come grandi importatori e che desiderano registrarsi come grandi importatori nell'anno di riferimento per la prima volta. L'importatore è considerato grande importatore a partire dal giorno dell'approvazione della domanda da parte dell'UFE. I veicoli immatricolati nell'anno precedente l'approvazione della domanda devono essere conteggiati separatamente da parte dell'importatore (art. 18 cpv. 3 e art. 20 ordinanza sul CO2). Idealmente, una nuova registrazione o una riregistrazione si effettuano all'inizio dell'anno di riferimento.
La modalità di conteggio per una media di 50 o più automobili (conteggio per l'intero parco veicoli per i grandi importatori) oppure il conteggio individuale di ogni automobile (conteggio individuale per i piccoli importatori) è determinato parimenti per tutti i grandi importatori registrati presso l'UFE, unicamente sulla base del numero di automobili presenti nel parco veicoli nuovi, una volta giunto a conclusione il relativo anno di riferimento.
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Un raggruppamento è un'unione di importatori che, per un periodo massimo di cinque anni, intendono raggiungere congiuntamente l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.
Possono riunirsi in un raggruppamento tutti gli importatori (grandi, piccoli e singoli). Un raggruppamento ha gli stessi diritti e doveri di un singolo grande importatore.
Il modulo di domanda per raggruppamenti deve essere inviato all'UFE al più tardi entro fine dicembre dell'anno che precede l'anno di riferimento. Le domande inoltrate nel corso dell'anno di riferimento possono essere prese in considerazione solo per l'anno successivo.
Prescrizioni sulle emissioni di CO2 - informazioni generali
In che cosa consistono le prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili?
Analogamente all'UE, nel 2012 anche la Svizzera ha introdotto delle prescrizioni di CO2 per le nuove automobili. In virtù di questa normativa, gli importatori svizzeri devono ridurre in media a 95 g CO2/km le emissioni di CO2 delle automobili importate conformemente all’utilizzo cui sono destinate e immatricolate per la prima volta in Svizzera. Tale obiettivo sarà valido prevedibilmente fino a fine 2024. Tuttavia, con l’esecuzione della revisione dell’ordinanza sul CO2 dal 1° gennaio 2021 si è passati dai valori attuali misurati secondo la procedura NEDC ai valori più realistici misurati con la procedura WLTP. Nell’ambito di tale passaggio, il valore obiettivo del CO2 è stato aumentato da 95 g CO2/km a 118 g CO2-/km. In questo modo si tiene conto che dalla nuova procedura di misurazione WLTP risultano valori di CO2 più alti e più realistici.
Ogni importatore è tenuto a rispettare uno specifico obiettivo di CO2 per il suo nuovo parco auto (nel caso di un piccolo importatore o di un singolo importatore si tratta dell'obiettivo specifico del veicolo). Tale obiettivo è commisurato al peso a vuoto del veicolo. A partire dal 1° luglio 2012 se le emissioni di CO2 /km superano l'obiettivo occorrerà pagare una sanzione.
Perché vengono introdotte queste prescrizioni?
Nella legge sul CO2, la Svizzera si impegna a ridurre le emissioni di CO2 rispetto all’anno di base 1990 Una parte importante della quota delle emissioni di CO2 in Svizzera è da ricondurre al traffico stradale; il potenziale di risparmio è particolarmente consistente nel caso delle automobili. Nel confronto europeo le nuove vetture in Svizzera presentano le emissioni di CO2 di gran lunga più elevate.
Quali veicoli sono considerati automobili? Le prescrizioni si applicano anche ai camper?
Il termine "automobili" è definito all'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). L'ordinanza non si applica ai veicoli adibiti a uno scopo particolare (ad es. veicoli antiproiettile o veicoli autorizzati a trasportare carrozzelle per disabili, camper).
Ai sensi della legge sul CO2, sono considerate immatricolate per la prima volta le automobili ammesse per la prima volta alla circolazione in Svizzera. I veicoli precedentemente immatricolati in Svizzera non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni. Sono escluse anche le automobili la cui immatricolazione all’estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. La durata dell’immatricolazione nonché le prestazioni chilometriche del veicolo al momento dello sdoganamento in Svizzera non sono rilevanti. Per i veicoli già precedentemente immatricolati all'estero è riconosciuta solamente un'ammissione ordinaria alla circolazione, con licenza di circolazione. Ad esempio, le immatricolazioni per targhe di trasferimento o l’utilizzo di automobili con targhe professionali non sono considerate immatricolazioni ordinarie. L'immatricolazione all'estero deve tassativamente essere stata fatta a nome di una persona fisica o giuridica domiciliata nel Paese in questione.
I veicoli immatricolati nel Principato del Liechtenstein sono equiparati ai veicoli immatricolati in Svizzera.
Dal 2020, l’articolo 10 della legge sul CO2 prevede per le automobili un obiettivo di 95 g CO2/km. Nel caso dei furgoni e dei trattori a sella leggeri (termine collettivo: veicoli commerciali leggeri, VCL), a partire dal 2020 l’obiettivo è di 147 g CO2/km. Il 1° gennaio 2021, con l’attuazione dell’ordinanza sul CO2, si è passati dalla procedura di misurazione attuale dei valori NEDC ai valori più realistici misurati con la procedura WLTP. Nel quadro di tale passaggio, il valore obiettivo del CO2 è stato aumentato da 95 g CO2/km a 118 g CO2-/km, nel caso dei VCL da 147 g CO2/km a 186 g CO2/km. In questo modo si tiene conto che dalla nuova procedura di misurazione WLTP risultano valori di CO2 più alti e più realistici.
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Vi è una fase transitoria con l’introduzione dei nuovi obiettivi dal 2020?
Alla fine dell'anno di riferimento 2022, volgerà al termine la fase di transizione delle prescrizioni sul CO2 per le automobili. Ciò significa che i supercrediti - la ponderazione multipla di veicoli a emissioni di CO2 minori di 50 g/km - a partire dal 2023 non verranno più ponderati più volte (art 27 cpv. 3 dell'ordinanza sul CO2). Il cosiddetto phasing in per le automobili è già scaduto a fine 2021. Di conseguenza, a partire da allora, per il calcolo delle emissioni medie di CO2 di un grande importatore sarà tenuto in considerazione il 100 per cento del parco auto. Dai piccoli importatori la sanzione verrà riscossa completamente.
A chi sono destinate le prescrizioni?
Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 sono destinate agli importatori di nuove automobili. A riguardo, si fa una distinzione tra grandi e piccoli importatori:
Grandi importatori (≥50 automobili)
Sono considerate grandi importatori le imprese che importano almeno 50 nuove automobili all'anno da immatricolare in Svizzera. Se l'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO2 del parco auto di un grande importatore non è raggiunto, quest'ultimo dovrà pagare una sanzione per ogni automobile immatricolata per la prima volta nell'anno in questione.
In un determinato anno di riferimento sono considerati grandi importatori tutti gli importatori che:
- sono registrati come grandi importatori provvisori presso l'UFE nell'anno di riferimento (vedi anche «Come procedere per farsi registrare come grande importatore»);
- e nell'anno di riferimento conteggiano 50 automobili o più all'interno del parco veicoli nuovi.
Importatori privati e piccoli importatori (<50 automobili)
Sono considerati piccoli importatori le imprese che non sono registrate come grandi importatori provvisori e che conteggiano meno di 50 nuove automobili all'anno nel loro parco veicoli nuovi. Rientrano in questa categoria anche le persone che importano direttamente il proprio veicolo dall'estero e lo fanno immatricolare in Svizzera (importatori privati). Nel caso dei piccoli importatori, l'obiettivo è calcolato singolarmente per ogni automobile. Se l'obiettivo non è raggiunto, la sanzione dev'essere pagata prima dell'immatricolazione. A tale scopo tutti i documenti rilevanti (in part. modulo 13.20 A, modulo "Domanda di attestazione" e Certificate of Conformity/COC) devono essere inoltrati per posta all'USTRA.
Come vengono considerati i veicoli di persone che beneficiano di privilegi o immunità?
A riguardo occorre distinguere due casi:
- Nel caso di una persona a beneficio di privilegi o immunità che acquista un veicolo presso un importatore/rivenditore (grande o piccolo), la sanzione dev'essere pagata dall'importatore. Quest'ultimo è libero di includere l'ammontare della sanzione nel prezzo finale di vendita del veicolo, pagato dall'acquirente.
- Nel caso un veicolo sia importato a nome della persona che beneficia di privilegi o immunità (da parte della persona stessa o, tramite intermediario, a suo nome), tale persona è considerata l'importatore. Tuttavia, poiché quest'ultima gode di immunità dalla giurisdizione amministrativa, può sottrarsi al pagamento della sanzione. Per tale motivo, a titolo eccezionale si prevede un'esenzione dal pagamento della sanzione per i casi in cui un veicolo è importato in Svizzera a nome di una persona che beneficia di privilegi o immunità.
In virtù dell’articolo 11 della legge sul CO2, il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO2 delle automobili importate o fabbricate in Svizzera. Il calcolo si riferisce alle automobili dell’importatore o del costruttore immatricolate per la prima volta durante l’anno corrispondente (parco di automobili). Per quanto riguarda le prescrizioni sulle emissioni di CO2 delle automobili, il responsabile e colui che si vede attribuire il veicolo al proprio parco è pertanto il primo importatore o il costruttore del veicolo, e non terzi che eventualmente immatricolano i veicoli in Svizzera più tardi. Se si verificano le condizioni determinanti per l’attribuzione di un’automobile (importazione/costruzione), scattano le relative conseguenze giuridiche (attribuzione delle automobili al parco auto dell’importatore). Se la fattispecie si ripete, le conseguenze giuridiche non scattano una seconda volta.
Entro quale data dev'essere pagata la sanzione?
Grandi importatori (conteggio annuale)
Ogni tre mesi l’UFE trasmette ai grandi importatori l’elenco delle automobili immatricolate per la prima volta nell'anno di riferimento entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre, nonché l’obiettivo e le emissioni di CO2 determinanti. Nel caso al termine dell’anno di riferimento sussistano dubbi circa il pagamento della sanzione, l’UFE può chiedere il versamento di acconti trimestrali. Nella primavera successiva, il grande importatore riceve un conteggio finale per tutte le automobili immatricolate nell'anno di riferimento.
Le fatture vengono emesse dall'UFE in base ai dati dell’USTRA; in linea di principio non è necessario un inoltro dei dati dell’importatore.
Piccoli importatori (prima della messa in circolazione)
I piccoli importatori devono pagare un'eventuale sanzione all'USTRA già prima dell'immatricolazione rilasciata dall'Ufficio cantonale della circolazione.
Come sono utilizzati i proventi delle sanzioni?
Dal 1° gennaio 2018 i proventi delle sanzioni sono versati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA); precedentemente venivano versati al Fondo infrastrutturale.
Calcolo della sanzione
Cosa cambia con l'introduzione del sistema di misurazione WLTP?
Dal 1° gennaio 2021, con l’esecuzione della revisione dell’ordinanza sul CO2 si è passati dalla procedura di misurazione NEDC alla procedura dai valori più realistici WLTP. Qui di seguito troverete una breve panoramica delle principali modifiche.
Adeguamento dei valori obiettivo CO2 come misurati finora ai valori di misurazione basati sul WLTP
Come conseguenza del passaggio dai valori misurati con la procedura NEDC a quelli misurati con la procedura WLTP, il valore obiettivo del CO2 delle automobili è aumentato da 95 g CO2/km a 118 CO2/km. In questo modo si tiene conto che dalla nuova procedura di misurazione WLTP risultano valori di CO2 più alti e più realistici (art. 17b cpv. 2 lett. a).
Modifica delle emissioni di CO2 determinanti
Dal 2021, per il calcolo delle sanzioni si devono impiegare i valori delle emissioni di CO2 calcolati mediante la procedura WLTP (art. 25 ordinanza sul CO2). Ad essere determinanti sono di volta in volta le emissioni combinate di CO2. La cascata delle fonti di dati da impiegare per la determinazione delle emissioni di CO2 rimane invariata rispetto alla norma valida finora.
Ponderazione dei fattori che riducono le emissioni di CO2 delle automobili
Nel quadro del passaggio alla procedura di misurazione WLTP, le riduzioni di CO2 ottenute con innovazioni ecocompatibili hanno in via transitoria una ponderazione maggiore (art. 26 cpv. 2).
Maggiori informazioni nella risposta alla domanda: «Che cosa si intende per emissioni determinanti di CO2?»
Come viene calcolato l'obiettivo di CO2 per i piccoli importatori?
Nel caso dei piccoli importatori, l'obiettivo è calcolato singolarmente per ogni automobile sulla base della seguente formula:
Emissioni specifiche ammesse = 118 + a × (peso a vuoto – Mt-2) g CO2/km.
Nota:
118: | obiettivo di riferimento in g CO2/km secondo la procedura di misurazione WLTP |
a: | 0,0333, coefficiente angolare della retta del valore limite |
Mt-2: | peso a vuoto medio in kg delle automobili dell’importatore immatricolate per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno prima dell’anno di riferimento |
Per il 2023 vale il peso a vuoto medio del 2021, pari a 1693 kg. |
Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO2 di un veicolo sono superiori all'obiettivo individuale fissato.
Come viene calcolato l'obiettivo di CO2 per i grandi importatori e i costruttori?
Nel caso dei grandi importatori, l'obiettivo è calcolato sulla base della seguente formula per l’intero parco auto del grande importatore ammesse alla circolazione per la prima volta nell’anno di riferimento:
Emissioni specifiche ammesse = 118 + a × (Mi,t – Mt-2) g CO2/km.
Nota:
118: | obiettivo di riferimento in g CO2/km secondo la procedura di misurazione WLTP |
a: | 0,0333, coefficiente angolare della retta del valore limite |
Mi,t: | peso a vuoto medio in kg delle automobili dell’importatore immatricolate per la prima volta in Svizzera nell’anno di riferimento. |
Mt-2: | peso a vuoto medio in kg delle automobili immatricolate per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno prima dell'anno di riferimento. |
Per il 2023 vale il peso a vuoto medio del 2021, pari a 1693 kg. |
Nota: il conteggio definitivo può essere effettuato soltanto al termine dell’anno di riferimento.
Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO2 del parco auto sono superiori all'obiettivo individuale fissato.
Link:
I piccoli costruttori che immatricolano nell'UE meno di 10 000 automobili l'anno e i costruttori di nicchia che immatricolano tra 10 000 e 300 000 automobili l’anno, nell’UE possono chiedere un obiettivo speciale che deve essere approvato dalla Commissione europea. La Svizzera ha adottato questa regola fino a fine 2021. A partire dal 2022 non sono più previsti obiettivi speciali per piccoli costruttori e costruttori di nicchia (in attuazione della mozione Müller 20.3210. Tasse sul CO2. Giustizia anche per i costruttori di nicchia).
Secondo la normativa europea i costruttori che immatricolano nell'UE meno di 1000 automobili l'anno possono chiedere anche in un secondo momento di essere esonerati per un anno dall'adempimento degli obiettivi UE. In Svizzera si è scelto di non applicare tale esclusione de minimis.
Per le automobili di marche che nell'UE beneficiano di un obiettivo di piccolo costruttore o di costruttore di nicchia, o alle quali si applica la clausola de minimis, in Svizzera vale l'obiettivo medio di 118 g CO2/km.
Che cosa si intende per emissioni determinanti di CO2?
Nel caso dei grandi importatori, le emissioni determinanti di CO2 sono calcolate come valore medio del parco auto; nel caso dei piccoli importatori è determinante il valore di ogni singolo veicolo.
Le emissioni determinanti di CO2 sono le emissioni combinate misurate secondo la procedura WLTP che figurano sull'approvazione del tipo. Gli importatori possono però fornire la prova delle emissioni determinanti di CO2 anche tramite il cosiddetto Certificate of Conformity (COC). In questo caso, l’importatore deve fornire la prova di CO2 et delle eventuali riduzione mediante il COC.
Nei seguenti casi le emissioni determinanti di CO2 vengono ridotte:
- veicoli con motore a gas naturale (-20% per la quota di biogas computabile)
- tecnologie innovative (innovazione ecologiche riconosciute dall'UE)
Nel quadro del passaggio alla procedura di misurazione WLTP le riduzioni di CO2 ottenute con innovazioni ecocompatibili hanno in via transitoria una ponderazione maggiore (art. 26 cpv. 2). Nell'anno di riferimento 2023 il fattore di moltiplicazione è fissato a 1,5.
Nel caso dei veicoli immatricolati sulla base del Certificato di conformità elettronico CE (e-COC), per il calcolo sono determinanti unicamente i dati dell’e-COC. Le altre attestazioni riconosciute sulle emissioni di CO2 sono elencate nella direttiva per i grandi importatori.
Dov'è indicato il peso a vuoto determinante?
Il peso a vuoto determinante per il calcolo dell'obiettivo di emissione di CO2 è riportato nell'approvazione del tipo, dove però è determinante il peso a vuoto massimo riportato nell'approvazione del tipo. Nel caso dei veicoli che non dispongono dell'approvazione del tipo, il peso a vuoto viene desunto dal Certificate of Conformity (COC), dove però è determinante la massa effettiva del veicolo (posizione 13.2; actual mass of the vehicle - se il dato non è disponibile, si utilizza la posizione 13, massa in normali condizioni di marcia; mass in running order). Anche nel caso dei veicoli immatricolati sulla base del Certificato di conformità elettronico CE, sono determinanti le posizioni COC summenzionate.
Nel caso dei veicoli che non dispongono né dell'approvazione del tipo né di un COC deve essere obbligatoriamente presentato il bollettino di pesatura di una bilancia calibrata. Su tale bollettino deve essere riportato il VIN del veicolo in questione.
Come vengono calcolate le sanzioni per una singola automobile?
Esempio per l’anno di riferimento 2023 (cfr. apposito strumento di calcolo sul sito Internet)
Importazione privata di un’automobile nel 2023:
- Emissioni di CO2: 130 g CO2/km
- Peso a vuoto: 1650 kg
- Peso a vuoto di riferimento: 1693 kg
- la sanzione è pari a 101 franchi per ogni grammo, a partire da un superamento del valore di 0,1 grammi.
Obiettivo = 118 + 0.0333 × (1650 – 1693) = 116.5681 g CO2/km (continuare il calcolo senza arrotondare)
Scarto rispetto al valore limite = 130 – 116.5681 = 13.4 g CO2/km (arrotondare per difetto al prossimo decimo di grammo di CO2/km)
Sanzione: 13,4 × CHF 101 = CHF 1353.40 (arrotondare a 5 centesimi)
Link:
Quale sarà l’importo da pagare in futuro?
Per ogni grammo di CO2/km, nell’anno di riferimento 2023 a partire da un superamento del valore di 0,1 grammi, il costruttore o importatore deve pagare alla Confederazione un importo pari a 101 franchi. Gli importi vengono ridefiniti ogni anno. A riguardo si tiene conto degli importi vigenti nell’Unione europea e del tasso di cambio (art. 13 legge sul CO2).
Qual è la data determinante per il calcolo della sanzione?
Grandi importatori
Per il calcolo della sanzione è determinante la data dell'immatricolazione. Un veicolo immatricolato per la prima volta in Svizzera tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di un determinato anno di riferimento viene preso in considerazione per il calcolo di tale anno.
Piccoli importatori
Per il calcolo della sanzione è determinante la data di emissione della fattura da parte dell'USTRA.
Non è previsto un vero e proprio bonus. Tuttavia, i grandi importatori possono compensare i veicoli con emissioni di CO2 che superano l'obiettivo specifico della flotta con veicoli che producono meno emissioni.
I piccoli importatori che si riuniscono in raggruppamenti beneficiano delle stesse possibilità di compensazione offerte ai grandi importatori.
Gli importatori privati e i piccoli importatori hanno la possibilità di ottenere un bonus per un veicolo efficiente attraverso la cessione di un veicolo, per il tramite di un grande importatore.
Per ulteriori informazioni riguardanti la cessione, v. prossima domanda (Che cosa comporta la cessione di un’automobile importata? In che modo può essere ceduto un veicolo?)
Che cosa comporta la cessione di un’automobile importata? In che modo può essere ceduto un veicolo?
Ogni importatore di automobili, sia esso grande o piccolo, per il calcolo della sanzione relativa alle emissioni di CO2 ha la possibilità di cedere un’automobile importata a un altro grande importatore. La cessione deve essere notificata all’Ufficio federale delle strade (USTRA) prima della prima immatricolazione del veicolo in Svizzera. Le cessioni avvenute dopo la prima immatricolazione in Svizzera non vengono riconosciute. Anche la revoca di una cessione non è consentita. Ogni veicolo può essere ceduto soltanto una volta. Per la cessione di un veicolo si prega di servirsi del modulo "Domanda di attestazione" dell‘USTRA (cfr. riquadro rosso "Cessione").
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Ultima modifica 05.01.2023