TEST-VERSION - FAQ Abraxas
Digitalizzazione dell’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2
Come funziona il processo di attestazione per i piccoli importatori?
Per avviare questo processo, occorre innanzitutto registrare in formato digitale i dati del veicolo necessari presso l’Ufficio federale delle strade (USTRA). A tal fine si utilizza il portale KDI dell’USTRA. Successivamente, a prescindere dalla necessità o meno di pagare una sanzione, occorre in ogni caso presentare una domanda di attestazione per il veicolo sul portale eGovernment DATEC (www.uvek.egov.swiss). Se non è dovuta alcuna sanzione, l’attestazione viene rilasciata in automatico. Se invece va versata una sanzione, l’importatore riceverà un’attestazione una volta pervenuto il pagamento.
Come si effettuano le cessioni?
Ai sensi dell’articolo 22a dell’ordinanza sul CO2, dal 1° gennaio 2024 le cessioni devono essere notificate all’UFE.
In linea di massima le cessioni devono essere notificate all’UFE tramite gli appositi servizi del portale eGovernment DATEC. Sono disponibili in particolare i seguenti servizi.
- «Notifica di cessione»: con questo servizio potete notificare le cessioni di singoli autofurgoni e trattori a sella leggeri.
- «Notifiche di cessione tramite Excel»: con questo servizio i grandi importatori possono cedere i propri autofurgoni e trattori a sella leggeri mediante liste Excel. Per compiere quest’operazione deve essere utilizzato il modello standard disponibile sul portale eGovernment del DATEC.
- «Valutare cessioni»: con questo servizio potete effettuare una valutazione delle cessioni della vostra organizzazione. Le cessioni possono essere esportate sotto forma di analisi Excel.
Attualmente il portale eGovernment non è in grado di elaborare determinati casi speciali di veicoli in relazione a una cessione. Ciò concerne in particolare:
- i veicoli con un VIN che non è composto da 17 caratteri;
- i veicoli modificati con dati dichiarati discostanti da quelli CoC;
- i furgoni con sistema di propulsione a zero emissioni e con un peso complessivo fino a un massimo di 4,25 tonnellate (veicoli Bourgeois).
Fino a nuovo avviso questi casi speciali devono essere notificati all’UFE mediante un modulo apposito e mediante gli allegati specificati nel modulo stesso.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina seguente: Processo relativo alle cessioni
Cosa può fare l’importatore se non possiede un IDI?
Per registrarsi come grandi importatori o membri di un raggruppamento di emissioni, occorre necessariamente disporre di un IDI. Le imprese lo ricevono nel momento in cui si notificano presso un servizio amministrativo collegato al registro IDI (ad es. registro di commercio, registro IVA ecc.). Gli importatori che non dispongono di un IDI possono conteggiare i veicoli singolarmente come piccoli importatori, cederli a un grande importatore od operare tramite un terzo (fornitore di servizi con IDI) che funga da grande importatore.
Che cosa cambia con la digitalizzazione dell’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2?
Dal 1° gennaio 2024 l’UFE è subentrato all’USTRA in una serie di competenze riguardanti l’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2. In tale contesto si sta procedendo a una graduale digitalizzazione dei processi. Il tutto è gestito sul portale eGovernment DATEC (www.uvek.egov.swiss). I servizi disponibili sulla piattaforma sono i seguenti:
- richiesta di trattamento come grande importatore (GI) o raggruppamento di emissioni (RE);
- elaborazione dei dati forniti da GI o RE;
- notifiche di cessione;
- gestione delle procure di cessione;
- domanda di attestazione;
- feedback dei GI.
Quali sono i presupposti per poter usufruire dei servizi disponibili sul portale eGovernment DATEC?
Per poter usufruire dei servizi, occorre generare un login al portale eGovernment DATEC tramite il servizio di login della Confederazione eIAM (www.eiam.swiss/pages/eiam_it.html). La registrazione è gratuita.
A seguito della digitalizzazione e dell’automatizzazione di taluni processi, dal 1° gennaio 2024, nell’ambito dell’esecuzione delle prescrizioni sul CO2 per i GI e i RE, il codice di titolare dell’approvazione del tipo è sostituito dal numero d’identificazione dell’impresa (IDI).
Le istruzioni che seguono illustrano i principali passaggi necessari per utilizzare i servizi: Informazioni sulla digitalizzazione dell’attuazione delle prescrizioni sul CO2 – n. 3
Un utente può gestire più di un grande importatore sul portale eGovernment?
Un utente può, con il proprio login, inserire più organizzazioni. Può anche assegnare a terzi un ruolo all’interno della propria organizzazione, abilitandoli a effettuare determinate operazioni per conto dell’organizzazione. Con un unico login è pertanto possibile gestire più organizzazioni. La gestione dei diritti degli utenti dell’organizzazione, invece, rimane di competenza dell’amministratore.
Procedura per gli importatori di veicoli
Quali sono i presupposti per presentare una domanda di attestazione?
I piccoli importatori sono tenuti a notificare i veicoli che hanno importato sul portale KDI (piccoli importatori e importatori diretti) dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), dopodiché riceveranno conferma da quest’ultimo circa l’avvenuta registrazione del veicolo all’interno del portale. Tale notifica è necessaria per poter presentare domanda di attestazione per un veicolo all’Ufficio federale dell’energia. In caso di domande sulla registrazione dei veicoli nel portale KDI è possibile rivolgersi all’USTRA (e-mail: ivitas_support(at)astra.admin.ch).
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Per l’immatricolazione del veicolo i piccoli importatori necessitano di un’attestazione rilasciata dall’Ufficio federale dell’energia (UFE) e di una conferma da parte dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). La domanda di attestazione dev’essere presentata tramite il portale eGovernment DATEC: www.uvek.egov.swiss.
Se il veicolo ha emissioni pari o inferiori all’obiettivo fissato, l’attestazione per l’immatricolazione viene rilasciata in automatico. Se invece le emissioni superano l’obiettivo, l’importatore dovrà pagare una sanzione. In tal caso l’attestazione verrà rilasciata solo una volta ricevuto il pagamento dell’importo dovuto. Se un veicolo è escluso dal campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2, non occorre un’attestazione ai fini dell’immatricolazione presso l’Ufficio cantonale della circolazione stradale.
Tutti gli importatori possono cedere veicoli a un grande importatore. In caso di cessione di un veicolo da un piccolo a un grande importatore viene meno la necessità di un’attestazione ai fini dell’immatricolazione. Ulteriori informazioni sulla cessione: Che cosa comporta la cessione di un veicolo commerciale leggero (VCL) importato? In che modo può essere ceduto un veicolo?
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Come procedere per farsi registrare come grande importatore?
Gli importatori possono farsi registrare come grandi importatori sul portale eGovernment DATEC (www.uvek.egov.swiss).
I grandi importatori che nell’anno precedente l’anno di riferimento hanno conteggiato sei o più autofurgoni o trattori a sella leggeri (termine collettivo: VCL) nel loro parco veicoli nuovi, nell’anno di riferimento sono registrati automaticamente come grandi importatori presso l’Ufficio federale dell’energia (art. 18 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). Se alla fine dell’anno di riferimento il parco veicoli conta meno di sei VCL, l’importatore è considerato piccolo importatore, per cui deve procedere a un conteggio separato per ogni veicolo (art. 18 cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). In tal caso, deve registrarsi nuovamente presso l’UFE come grande importatore se vuole essere considerato provvisoriamente come tale anche nell’anno di riferimento. La registrazione va effettuata sul portale eGovernment DATEC. Questo obbligo di registrazione vale anche per gli importatori che, nell’anno precedente l’anno di riferimento, non erano registrati all’UFE come grandi importatori e che per l’anno di riferimento desiderano registrarsi per la prima volta come tali. L’importatore è considerato grande importatore per tutto l’anno di riferimento. Per potersi registrare, l’importatore dev’essere in possesso di un numero d’identificazione delle imprese (IDI).
La modalità di conteggio, rispetto alla media in caso di sei o più VCL (conteggio per l’intero parco veicoli per i grandi importatori) oppure separatamente per ogni singolo VCL (conteggio individuale per i piccoli importatori), viene stabilita allo stesso modo per tutti i grandi importatori registrati all’UFE unicamente in base al numero di VCL presenti nel parco veicoli nuovi alla scadenza del relativo anno di riferimento.
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Che cos’è un raggruppamento di emissioni?
Un raggruppamento di emissioni è un’unione di importatori che, per un periodo massimo di cinque anni, intendono raggiungere congiuntamente l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.
Possono riunirsi in un raggruppamento tutti gli importatori (grandi, piccoli e importatori privati). Un raggruppamento ha gli stessi diritti e doveri di un singolo grande importatore. I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido (art. 13 cpv. 4 legge sul CO2).
I raggruppamenti vanno registrati sul portale eGovernment DATEC entro l’inizio dell’anno di riferimento. Le domande inoltrate nel corso dell’anno di riferimento possono essere prese in considerazione solo per l’anno successivo. Per poter registrare un raggruppamento occorre che tutti i membri siano in possesso di un numero d’identificazione delle imprese (IDI).
Prescrizioni sulle emissioni di CO2 - dati generali
Nel 2011 il Parlamento europeo ha deciso di introdurre obiettivi di emissioni di CO2 anche per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri (termine collettivo: veicoli commerciali leggeri VCL), analogamente alle automobili. Secondo l’attuale diritto UE, i veicoli commerciali leggeri importati conformemente all’utilizzo cui sono destinati e immatricolati per la prima volta in Svizzera devono ridurre le proprie emissioni, in media, a 153,9 g CO2/km (WLTP). Questo obiettivo si applica dal 1° gennaio 2025. A partire dal 2030 scenderà a 90,6 g CO2/km (WLTP).
In linea di principio ogni importatore è tenuto a rispettare uno specifico obiettivo individuale di CO2 per il suo nuovo parco veicoli (nel caso di un piccolo importatore o di un singolo importatore si tratta dell’obiettivo specifico del veicolo). Questo obiettivo è di norma calcolato sulla base dell’obiettivo medio, tenuto conto del peso a vuoto del veicolo. Se le emissioni di CO2 per chilometro superano l’obiettivo, gli importatori sono tenuti a pagare una sanzione per ogni grammo in eccesso di ciascun veicolo.
FAQ – A chi si applicano le prescrizioni?
FAQ – Quali obiettivi si applicano?
I VCL con un peso a vuoto superiore a 2585 kg e che sono stati approvati secondo il metodo di misurazione dei gas di scarico per mezzi pesanti rientrano nel campo d’applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2. Se per tali veicoli non esistono valori delle emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP, si procede al calcolo di cui all’allegato 4 dell’ordinanza sul CO2.
Perché vengono introdotte queste prescrizioni?
Nella legge sul CO2, la Svizzera si impegna a ridurre le emissioni di CO2 rispetto all’anno base 1990. Una parte significativa della quota di emissioni di CO2 in Svizzera è da ricondurre al traffico stradale; il potenziale di risparmio è particolarmente consistente sia nel caso delle automobili che dei veicoli commerciali leggeri. Nel confronto europeo i veicoli nuovi in Svizzera presentano le emissioni specifiche di CO2 di gran lunga più elevate.
II termini «autofurgoni» e «trattori a sella leggeri» sono definiti nell’articolo 11 capoverso 2 lettere e ed i dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per veicoli stradali (OETV) e si applicano ai veicoli con un peso totale fino a 3500 kg. L’ordinanza non si applica ai veicoli adibiti a uno scopo particolare (ad es. veicoli antiproiettile, veicoli autorizzati a trasportare carrozzelle per disabili e camper e veicoli militari utilizzati per scopi militari).
Allo scopo di promuovere i sistemi di propulsione privi di emissioni, d’ora in poi anche i veicoli con un peso complessivo fino a 4250 kg, che a prescindere dal peso corrispondono alla definizione di autofurgone e il cui peso totale superiore a 3500 kg è da ricondurre esclusivamente al maggiore peso di un sistema di propulsione privo di emissioni, rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri (art. 2 lett. abis numero 2).
Si tiene così conto del fatto che alcuni sistemi di propulsione alternativi sono più pesanti rispetto a quelli alimentati da carburanti fossili. Ciò vale in particolare per i veicoli elettrici a batteria.
Ai sensi della legge sul CO2 sono considerati immatricolati per la prima volta i VCL ammessi per la prima volta alla circolazione in Svizzera. Non rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni i veicoli precedentemente immatricolati in Svizzera. Ne sono esclusi anche i VCL la cui immatricolazione all’estero risale a più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera, mentre i veicoli che, al momento dell’importazione, presentano un chilometraggio superiore a 5000 km sono esclusi dalle disposizioni a partire da sei mesi. La durata dell’immatricolazione estera non è rilevante al momento della dichiarazione doganale in Svizzera. Per i veicoli già precedentemente immatricolati all’estero viene riconosciuta solamente un’ammissione ordinaria alla circolazione con licenza di circolazione. Ad esempio, le immatricolazioni per targhe di trasferimento o l’utilizzo di automobili con targhe professionali non sono considerate immatricolazioni ordinarie. L’immatricolazione all’estero deve tassativamente essere stata fatta a nome di una persona fisica o giuridica domiciliata nel Paese in questione. L’immatricolazione estera e il chilometraggio devono essere dichiarati sul portale KDI in fase di registrazione del veicolo (cfr. FAQ: Quali sono i presupposti per presentare una domanda di attestazione?)
I veicoli messi in circolazione nel Principato del Liechtenstein sono equiparati ai veicoli messi in circolazione in Svizzera.
I valori obiettivo per il CO2 saranno gradualmente inaspriti. Per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, l’articolo 10 della legge sul CO2 prevede, a partire dal 1° gennaio 2025, (termine collettivo: veicoli commerciali leggeri VCL) un valore obiettivo di 153,9 g CO2/km (WLTP). Alle automobili si applica un valore obiettivo di 93,6 g CO2/km (WLTP). Il prossimo inasprimento delle prescrizioni è previsto per il 1° gennaio 2030, quando si prevede che i valori obiettivo per i veicoli commerciali leggeri verranno ridotti a 90,6 g CO2/km e quelli per le automobili a 49,5 g CO2/km.
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A chi si applicano le prescrizioni?
Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 si applicano a tutti gli importatori di VCL nuovi. A riguardo si opera una distinzione tra grandi e piccoli importatori.
Grandi importatori (≥ 6 VCL)
Per grandi importatori si intendono le imprese che in un anno importano almeno sei veicoli nuovi da immatricolare in Svizzera. Se le emissioni medie di CO2 del parco di VCL di un grande importatore sono superiori al suo obiettivo individuale, l’importatore dovrà pagare una sanzione per ogni veicolo immatricolato per la prima volta nell’anno in questione.
In un determinato anno di riferimento sono considerati grandi importatori coloro che:
- nell’anno civile che precede l’anno di riferimento hanno immatricolato almeno sei nuovi VCL;
- sono registrati presso l’Ufficio federale dell’energia come grandi importatori provvisori o come raggruppamento di emissioni.
Piccoli importatori e importatori privati
I piccoli importatori sono importatori che non sono registrati presso l’UFE come grandi importatori o che conteggiano meno di sei veicoli nuovi all’anno nel loro parco veicoli nuovi. Rientrano in questa categoria anche le persone che importano direttamente il proprio veicolo dall’estero e lo fanno immatricolare in Svizzera (importatori privati).
Nel caso dei piccoli importatori, l’obiettivo individuale è calcolato singolarmente per ogni veicolo. In caso di superamento dell’obiettivo la sanzione dev’essere pagata prima dell’immatricolazione, presentando domanda di attestazione all’UFE. (cfr. FAQ: Quali sono i presupposti che devono soddisfare i piccoli importatori per poter immatricolare un veicolo?)
A chi si applicano le prescrizioni nel caso di veicoli importati in fasi diverse?
I veicoli commerciali leggeri possono essere importati in Svizzera in fasi di costruzione diverse: ad es. già completi oppure sotto forma di veicoli base, che saranno completati in loco da un costruttore, secondo le esigenze del cliente. In quest’ultimo caso si parla di veicoli costruiti in più fasi (ingl. Multi Stage Vehicles, MSV). Anche nel caso degli MSV l’importatore del veicolo (base) è responsabile del conteggio del CO2. Per il rispetto dell’obiettivo è determinante il veicolo nella sua forma completa al momento della prima immatricolazione.
Conformemente all’articolo 11 della legge sul CO2, il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore o costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO2 dei VCL importati o fabbricati in Svizzera. Il calcolo si riferisce ai VCL dell’importatore o del costruttore immatricolati per la prima volta nell’anno in questione (parco di VCL). Per quanto riguarda le prescrizioni sulle emissioni di CO2 dei VCL, il responsabile e colui che si vede attribuire il veicolo al proprio parco è pertanto il primo importatore o il costruttore del veicolo, e non terzi che eventualmente immatricolano il veicolo in Svizzera in un momento successivo. Se la fattispecie determinante per l’attribuzione di un veicolo (importazione/costruzione) risulta essere realizzata, le relative conseguenze giuridiche (i VCL fanno parte del parco dell’importatore) producono il loro effetto. Se la fattispecie si ripete, le conseguenze giuridiche non producono nuovamente il loro effetto.
Entro quale data dev’essere pagata la sanzione?
Grandi importatori (conteggio annuale)
Ogni tre mesi l’UFE trasmette ai grandi importatori un elenco dei veicoli commerciali leggeri assegnati al loro parco veicoli nuovi entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre dell’anno di riferimento, nonché l’obiettivo e le emissioni di CO2 determinanti. Nel caso in cui al termine dell’anno di riferimento sussistano dubbi circa il pagamento della sanzione, l’UFE può chiedere il versamento di acconti trimestrali. Nella primavera successiva, il grande importatore riceverà un conteggio finale per tutti i veicoli commerciali leggeri immatricolati nell’anno di riferimento.
Le fatture vengono emesse dall’UFE in base ai dati disponibili presso l’UFE e l’USTRA; in linea di principio non è necessario che l’importatore li trasmetta.
Piccoli importatori (prima della messa in circolazione)
I piccoli importatori devono pagare un’eventuale sanzione all’USTRA già prima dell’immatricolazione rilasciata dall’Ufficio cantonale della circolazione.
Come sono utilizzati i proventi delle sanzioni?
A partire dal 1° gennaio 2018 i proventi di tali sanzioni vanno ad alimentare il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA). In precedenza, i proventi delle sanzioni alimentavano il Fondo infrastrutturale.
Calcolo della sanzione
Come viene calcolato l’obiettivo di CO2 per i piccoli importatori?
L’obiettivo per i piccoli importatori prevede un coefficiente angolare variabile della retta del valore limite. A seconda che il peso a vuoto del veicolo sia superiore o inferiore al peso a vuoto di riferimento, si applica un parametro diverso per il suddetto coefficiente.
Nel 2025 gli obiettivi per i singoli VCL dei piccoli importatori vengono calcolati con la seguente formula:
emissioni specifiche ammesse = 153,9 + a × (peso a vuoto – Mt-2) g CO2/km
dove:
153,9: | obiettivo in grammi di CO2/km |
a: | coefficiente angolare della retta del valore limite: se mi t > mt-2 0,1064 se mi t <= mt-2: 0,0848 |
Mt-2: | peso a vuoto medio in kg dei VCL messi in circolazione per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno prima dell’anno di riferimento. |
Per l’anno 2025 fa stato il peso a vuoto medio del 2023, ossia 2110 kg. |
La formula di calcolo per l’anno 2025 è pertanto la seguente:
obiettivo individuale se mi t > 2110 = 153,9 + 0,1064*(mi t – 2110)
obiettivo individuale se mi t <= 2110 = 153,9 + 0,0848*(mi t – 2110)
Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO2 di un veicolo sono superiori all’obiettivo individuale fissato.
Come viene calcolato l’obiettivo di CO2 per i grandi importatori e i costruttori?
La formula di calcolo degli obiettivi per i VCL per gli anni 2025–2029 prevede un coefficiente angolare variabile della retta del valore limite. A seconda che il peso a vuoto medio del parco veicoli nuovi del grande importatore sia superiore o inferiore al peso a vuoto di riferimento, si applica un parametro diverso per il suddetto coefficiente. Per il 2025 la formula per il calcolo è la seguente:
obiettivo individuale del parco veicoli nuovi: z + a * (mi t – mt-2) dove:
Parametri |
Denominazione |
Valore |
z |
obiettivo (in g CO2/km) |
153,9 |
a |
coefficiente angolare della retta del valore limite: se mi t > mt-2 se mi t <= mt-2 |
0,1064 0,0848 |
mi t |
peso a vuoto medio del parco veicoli nuovi del grande importatore (in kg) |
variabile a seconda dell’importatore |
mt-2 |
peso a vuoto di riferimento (in kg) |
2110 |
La formula di calcolo per l’anno 2025 è pertanto la seguente:
obiettivo individuale se mi t > 2110 = 153,9 + 0,1064*(mi t – 2110)
obiettivo individuale se mi t <= 2110 = 153,9 + 0,0848*(mi t – 2110)
Nota: il calcolo definitivo per i grandi importatori viene fatto alla fine dell’anno di riferimento.
Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO2 del parco veicoli sono superiori all’obiettivo individuale fissato.
I piccoli costruttori che nell’UE immatricolano per la prima volta meno di 22 000 VCL all’anno, in seno all’UE possono chiedere un obiettivo speciale. Tale obiettivo deve essere approvato dalla Commissione europea. La Svizzera aveva adottato questa regola fino alla fine del 2021. A partire dal 2022 non sono più ammessi obiettivi speciali per i costruttori piccoli e di nicchia.
Secondo la normativa europea i costruttori che immatricolano nell’UE meno di 1000 VCL all’anno possono chiedere anche in un secondo momento di essere esonerati per un anno dall’adempimento degli obiettivi UE (cosiddetta clausola «de minimis»). In Svizzera si è scelto di non applicare tale clausola.
Per i VCL di marche che nell’UE dispongono di obiettivi speciali per costruttori piccoli o di nicchia o che beneficiano dell’esclusione «de minimis», in Svizzera si applica pertanto l’obiettivo medio di 153,9 g CO2/km.
Che cosa si intende per emissioni determinanti di CO2?
Le emissioni determinanti di CO2 sono le emissioni combinate, misurate secondo la procedura WLTP, che figurano sull’approvazione del tipo. Gli importatori di veicoli con approvazione del tipo possono però fornire la prova delle emissioni determinanti di CO2 anche tramite il cosiddetto Certificate of Conformity (COC). In questo caso, l’importatore deve fornire la prova delle emissioni di CO2 e delle eventuali riduzioni mediante il COC.
Nel caso dei veicoli immatricolati sulla base del Certificato di conformità elettronico CE (e-COC), per il calcolo sono determinanti unicamente i dati dell’e-COC. Le altre attestazioni riconosciute sulle emissioni di CO2 sono elencate nella direttiva per i grandi importatori -> Documenti -> Informazioni per il settore. La direttiva specifica, in particolare, anche come comportarsi in caso di veicoli costruiti in più fasi.
Nei seguenti casi le emissioni determinanti di CO2 vengono ulteriormente ridotte:
- veicoli con motore a gas naturale (-20 % per la quota di biogas computabile);
- tecnologie innovative (innovazioni ecologiche riconosciute dall’UE).
Nel caso dei grandi importatori le emissioni medie determinanti di CO2 vengono calcolate attraverso il valore medio del parco veicoli nuovi. Prima di procedere a tale calcolo è necessario stabilire le emissioni determinanti di CO2 di ogni singolo veicolo (v. anche le FAQ): «Che cosa si intende per emissioni determinanti di CO2?»).
Per calcolare le emissioni medie determinanti di CO2 di un parco veicoli nuovi si deve tenere conto anche di eventuali agevolazioni concesse per quote di mercato target e del computo di carburanti sintetici rinnovabili (v. anche nelle FAQ «Quali agevolazioni valgono per i grandi importatori?»). Sul sito web dell’UFE è disponibile un esempio di calcolo per i grandi importatori, che tiene conto delle agevolazioni concesse per i veicoli a emissioni zero e a basse emissioni e del computo dei carburanti sintetici rinnovabili:
Link: Esempio di calcolo per grandi importatori di automobili
In relazione ai veicoli che antecedentemente alla prima messa in circolazione hanno subito modifiche tali da non poter più essere immatricolati sulla base del CoC, l’importatore può scegliere se dichiarare tutti i dati del CoC oppure quelli del veicolo modificato. Nel primo caso l’importatore può adempiere alle prescrizioni della legislazione sul CO2 attraverso i processi usuali (portale KDI e portale eGovernment DATEC). Invece, nel caso in cui voglia far valere i dati del veicolo modificato, deve applicare la soluzione sviluppata appositamente dall’USTRA e dall’UFE e contattare uno dei due Uffici prima della registrazione del veicolo sul portale KDI. Se intende far valere i dati del veicolo modificato, l’importatore deve fornire anche la prova delle emissioni di CO2 rilasciata da un organo di controllo ufficialmente riconosciuto. In alternativa le emissioni di CO2 sono determinate sulla base delle formule di calcolo contenute nell’allegato 4 dell’ordinanza sul CO2.
Questa regola non si applica esplicitamente ai veicoli costruiti in più fasi, che devono essere completati in vista dell’immatricolazione.
Qual è il peso a vuoto determinante dei veicoli di piccoli importatori costruiti in più fasi?
Nel caso dei piccoli importatori, prima della prima immatricolazione ogni veicolo è conteggiato singolarmente. È determinante lo stato del veicolo completo. I veicoli costruiti in più fasi e quelli dei piccoli importatori devono obbligatoriamente essere registrati sul portale KDI dell’USTRA prima dell’immatricolazione. Per il calcolo della sanzione fa fede il peso a vuoto registrato sul portale KDI. Il peso a vuoto può essere ricavato dal modulo 13.20A (se disponibile) e corrisponde al peso del veicolo rilevato in sede di esame da parte dell’Ufficio cantonale della circolazione (in questo caso l’esame ha luogo prima della registrazione sul portale KDI), ma può anche risultare dal bollettino di pesatura del veicolo completo. Su richiesta, vi è inoltre la possibilità di far valere il peso a vuoto calcolato per il veicolo generale completato (come da Allegato III Parte A numero 1.2.4 del Regolamento (UE) 2019/631). Le relative prove vanno anch’esse caricate sul portale KDI.
Che cosa accade se un VCL non dispone di valori misurati con la procedura WLTP?
Se un VCL non dispone di un valore delle emissioni di CO2 misurato secondo la procedura WLTP, l’importatore deve fornire una prova di tali emissioni secondo la procedura di misurazione WLTP. Tale prova dev’essere rilasciata da un servizio d’esame ufficialmente riconosciuto. In assenza di tale prova, le emissioni di CO2 vengono calcolate mediante le formule di calcolo di cui all’allegato 4 numero 1 dell’ordinanza sul CO2. Se mancano dati determinanti per tale calcolo, si stabilisce un valore predefinito di 400 g CO2/km. Non è possibile far valere le emissioni di CO2 rilevate sino ad allora con la procedura NEDC.
Come vengono calcolate le sanzioni per un singolo veicolo?
La sanzione per i piccoli importatori per l’anno 2025 è calcolata secondo il seguente schema:
Esempio per l’anno di riferimento 2025 (cfr. apposito strumento di calcolo sul sito Internet)
Importazione privata di un VCL nel 2025 con peso a vuoto > peso a vuoto di riferimento:
- emissioni di CO2: 186 g CO2/km
- peso a vuoto: 2139 kg
- peso a vuoto di riferimento: 2110 kg
- importo della sanzione: 95 franchi per ogni grammo, a partire da un superamento dell’obiettivo di 0,1 grammi (importo provvisorio)
obiettivo di CO2: 153,9 + 0,1064 x (2139 – 2110) = 156,986 g CO2/km (arrotondare a tre cifre decimali)
Superamento dell’obiettivo: 186 – 156,986 = 29,01 g CO2/km (arrotondare per difetto al prossimo decimo di g CO2/km)
Sanzione: 29,01 × CHF 95 = CHF 2755,95 (arrotondare a 5 ct.)
Esempio per l’anno di riferimento 2025 (cfr. apposito strumento di calcolo sul sito Internet)
Importazione privata di un VCL nel 2025 con peso a vuoto < peso a vuoto di riferimento:
- emissioni di CO2: 186 g CO2/km
- peso a vuoto: 2079 kg
- peso a vuoto di riferimento: 2110 kg
- importo della sanzione: 95 franchi per ogni grammo, a partire da un superamento dell’obiettivo di 0,1 grammi (importo provvisorio)
obiettivo di CO2: 153,9 + 0,0848 x (2079 – 2110) = 151,271 g CO2/km (arrotondare a tre cifre decimali)
Superamento dell’obiettivo: 186 – 151,271 = 34,73 g CO2/km (arrotondare per difetto al prossimo decimo di g CO2/km)
Sanzione: 34,73 × CHF 95 = CHF 3299,35 (arrotondare a 5 ct.)
Link:
Quale importo si dovrà pagare in futuro in caso di superamento dell’obiettivo?
Nell’anno di riferimento 2025, il costruttore o l’importatore dovrà versare alla Confederazione, a partire da un superamento dell’obiettivo di 0,1 grammi, 95 franchi per ogni grammo di CO2/km. Gli importi vengono ridefiniti ogni anno. A riguardo si tiene conto degli importi vigenti nell’Unione europea e del tasso di cambio (art. 13 della legge sul CO2).
Quali agevolazioni valgono a partire dal 2025?
L’ordinanza sul CO2 prevede diverse agevolazioni per i grandi importatori, che permettono a questi ultimi di ridurre le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi o le emissioni di singoli veicoli. Si tratta delle seguenti agevolazioni:
- riduzione grazie all’impiego di carburanti sintetici rinnovabili: tutti gli importatori hanno la possibilità di ridurre le emissioni medie di CO2 del proprio parco veicoli nuovi attraverso il computo dei carburanti sintetici rinnovabili. Sono considerati carburanti sintetici rinnovabili i carburanti sintetici prodotti utilizzando fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa. Un grande importatore di veicoli che intenda beneficiare di una riduzione delle emissioni di CO2 grazie al ricorso a carburanti sintetici rinnovabili per un parco veicoli nuovi deve presentare la relativa domanda all’UFE entro il 31 gennaio successivo alla fine dell’anno per cui si chiede la riduzione. I piccoli importatori devono presentare la domanda antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo.
- Zielmarktanteile: I grandi importatori beneficiano per tre anni di un’agevolazione per il raggiungimento dei propri obiettivi. Questa agevolazione è correlata alla quota di VCL a emissioni zero e a basse emissioni nel parco veicoli nuovi e intende pertanto fornire un ulteriore incentivo all’immatricolazione di un maggior numero di veicoli a basse emissioni di CO2: se la quota di veicoli a emissioni zero e a basse emissioni supera un certo valore soglia, le emissioni medie determinanti di CO2 di un parco veicoli nuovi vengono ridotte matematicamente di una percentuale corrispondente al superamento. Valgono tuttavia tassi di riduzione massimi. Per il periodo 2025–2027 sono stati fissati i valori soglia e i tassi di riduzione massimi seguenti:
Anno |
Valore soglia |
Tasso di riduzione massimo |
2025 |
8 % |
7 % |
2026 |
9 % |
6 % |
2027 |
10 % |
5 % |
- Ecoinnovazioni e biogas: le emissioni di CO2 dei VCL alimentati a gas naturale vengono ridotte del 20 per cento. Continuano inoltre ad essere computate le ecoinnovazioni riconosciute anche dalla Commissione europea secondo l’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631.
Qual è la data determinante per il calcolo della sanzione? Che cos’è l’anno di riferimento?
Grandi importatori
Per il calcolo della sanzione è determinante la data dell’immatricolazione. Un veicolo immatricolato per la prima volta in Svizzera tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di un determinato anno di riferimento viene preso in considerazione per il calcolo di tale anno.
Piccoli importatori
Per il calcolo della sanzione è determinante la data di emissione della fattura da parte dell’Ufficio federale dell’energia.
Non è previsto un bonus diretto. Tuttavia, i grandi importatori possono compensare i VCL con emissioni di CO2 che superano l’obiettivo specifico del proprio parco veicoli con VCL che producono meno emissioni.
I piccoli importatori che si riuniscono in raggruppamenti di emissioni beneficiano delle stesse possibilità di compensazione offerte ai grandi importatori.
Attraverso la cessione di un veicolo efficiente a un grande importatore, i piccoli importatori e gli importatori privati hanno la possibilità di ottenere un bonus per un veicolo efficiente.
Maggiori informazioni sulla cessione nella risposta alla domanda: Che cosa si intende per cessione di un VCL importato? In che modo può essere ceduto un veicolo?
Che cosa si intende per cessione di un VCL importato? In che modo può essere ceduto un veicolo?
Ogni importatore di autofurgoni e trattori a sella leggeri, sia esso grande o piccolo, ha la possibilità di cedere un veicolo importato a un altro grande importatore per il calcolo della sanzione per le emissioni di CO2. La cessione dev’essere notificata all’UFE prima della prima immatricolazione del veicolo in Svizzera. Le cessioni avvenute dopo la prima immatricolazione in Svizzera non vengono riconosciute. Anche la revoca di una cessione non è ammessa. Ogni veicolo può essere ceduto al massimo una volta.
In linea di massima le cessioni devono essere notificate all’UFE tramite gli appositi servizi del portale eGovernment DATEC. Sono disponibili in particolare i seguenti servizi.
- Notifica di cessione: con questo servizio potete notificare le cessioni di singoli autofurgoni e trattori a sella leggeri. Un grande importatore registrato può notificare cessioni a un altro grande importatore o effettuare la ripresa di una cessione. Inoltre è possibile rilevare veicoli ceduti da piccoli importatori oppure notificare una cessione in qualità di intermediario tra grandi importatori. Si tratta di un servizio senza effetti giuridici.
- Notifiche di cessione tramite Excel: con questo servizio i grandi importatori possono cedere i propri autofurgoni e trattori a sella leggeri mediante liste Excel. Per compiere quest’operazione deve essere utilizzato il modello standard disponibile sul portale eGovernment del DATEC. I veicoli inseriti nella lista Excel vengono verificati e il portale informa se la cessione ha potuto essere eseguita. Si tratta di un servizio senza effetti giuridici.
- «Valutare cessioni»: con questo servizio è possibile valutare le cessioni della propria organizzazione. Le cessioni possono essere esportate in un documento Excel.
Sino alla fine del 2024 veniva registrato solo il giorno dei due eventi determinanti (notifica della cessione e prima messa in circolazione in Svizzera). Di conseguenza venivano prese in considerazione tutte le notifiche di cessione effettuate lo stesso giorno della prima messa in circolazione in Svizzera. Dal 1° gennaio 2025 è possibile invece un confronto più preciso. Le cessioni notificate lo stesso giorno della prima messa in circolazione in Svizzera sono prese in considerazione soltanto se la notifica è antecedente alla messa in circolazione. In caso contrario la cessione non è valida.
Attualmente il portale eGovernment non è in grado di elaborare determinati casi speciali di veicoli in relazione a una cessione. Ciò concerne in particolare:
- veicoli con un VIN che non è composto da 17 caratteri;
- veicoli modificati con dati dichiarati discostanti da quelli CoC;
- furgoni con sistema di propulsione a zero emissioni e con un peso complessivo fino a un massimo di 4,25 tonnellate (veicoli Bourgeois).
Fino a nuovo avviso questi casi speciali devono essere notificati all’UFE mediante un modulo apposito e mediante gli allegati specificati nel modulo stesso.
In caso di domande è possibile rivolgersi all’helpdesk dell’UFE al seguente numero di telefono: 058 464 54 40.
Link:
I veicoli importati in franchigia di dazio sono soggetti alle prescrizioni sulle emissioni di CO2?
I veicoli importati in Svizzera in franchigia di dazio e immatricolati nel nostro Paese rientrano in linea di principio nel campo d’applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2. Nel caso di veicoli importati in franchigia di dazio la scadenza viene calcolata come per gli altri veicoli e corrisponde al periodo compreso tra la prima immatricolazione all’estero e la data della dichiarazione doganale in Svizzera.
Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 02.12.2020