TEST-VERSION - FAQ Abraxas
Digitalizzazione dell’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2
Come funziona il processo di attestazione per i piccoli importatori?
Per avviare questo processo, occorre innanzitutto registrare in formato digitale i dati necessari del veicolo presso l’Ufficio federale delle strade (USTRA). A tal fine si utilizza il portale KDI dell’USTRA. Successivamente, a prescindere dalla necessità o meno di pagare una sanzione occorre in ogni caso presentare una domanda di attestazione per il veicolo sul portale eGovernment DATEC (www.uvek.egov.swiss). Se non è dovuta alcuna sanzione, l’attestazione viene rilasciata in automatico. Se invece va versata una sanzione, l’importatore riceverà un’attestazione una volta pervenuto il pagamento.
Cosa può fare l’importatore se non possiede un IDI?
Per registrarsi come grandi importatori o membri di un raggruppamento di emissioni, occorre necessariamente disporre di un IDI. Le imprese lo ricevono nel momento in cui si notificano presso un servizio amministrativo collegato al registro IDI (ad es. registro di commercio, registro IVA ecc.). Gli importatori che non dispongono di un IDI possono conteggiare i veicoli singolarmente come piccoli importatori, cederli a un grande importatore o operare tramite un terzo (operatore di servizi con IDI) che funga da grande importatore.
Che cosa cambia con la digitalizzazione dell’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2?
A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’UFE subentrerà all’USTRA in una serie di ulteriori competenze riguardanti l’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2. In tale contesto si procederà a una graduale digitalizzazione dei processi. Il tutto sarà gestito sul portale eGovernment DATEC (www.uvek.egov.swiss). I servizi disponibili sulla piattaforma saranno i seguenti:
- richiesta di trattamento come grande importatore (GI) o raggruppamento di emissioni (RE);
- elaborazione dei dati forniti da GI o RE;
- gestione delle procure di cessione;
- domanda di attestazione.
L’UFE sta lavorando a una serie di soluzioni per poter offrire anche altri processi sul portale eGovernment DATEC.
Quali sono i presupposti per poter usufruire dei servizi disponibili sul portale eGovernment DATEC?
Per poter usufruire dei servizi, occorre generare un login al portale eGovernment DATEC tramite il servizio di login della Confederazione eIAM (www.eiam.swiss/pages/eiam_it.html). La registrazione è gratuita.
A seguito della digitalizzazione e dell’automazione di taluni processi, a partire dal 1° gennaio 2024, nell’ambito dell’esecuzione delle prescrizioni sul CO2 per i GI e i RE, il codice di titolare dell’approvazione del tipo sarà sostituito dal numero d’identificazione dell’impresa (IDI). L’IDI rappresenterà l’identificativo per l’attribuzione dei veicoli ai rispettivi GI o RE, per cui è d’obbligo che un GI ne possieda uno.
Le istruzioni che seguono illustrano i principali passaggi necessari per utilizzare i servizi: Informazioni sulla digitalizzazione dell’attuazione delle prescrizioni sul CO2 – n. 3
Come si effettuano le cessioni dal 25° marzo 2024?
Ai sensi dell’articolo 22a dell’ordinanza sul CO2, a partire dal 1° gennaio 2024 le cessioni dovranno essere notificate all’UFE. A partire dal 25 marzo 2024, le cessioni dovranno essere notificate all’UFE esclusivamente tramite gli appositi servizi del portale eGovernment del DATEC. Sono disponibili i seguenti servizi:
- Notifica di cessione: con questo servizio potete notificare le cessioni di singoli autofurgoni e trattori a sella leggeri.
- Notifiche di cessione tramite Excel: con questo servizio i grandi importatori possono cedere i propri autofurgoni e trattori a sella leggeri mediante liste Excel. Per compiere quest’operazione deve essere utilizzato il modello standard disponibile sul portale eGovernment del DATEC.
- Valutare cessioni: con questo servizio potete effettuare una valutazione delle cessioni della vostra organizzazione. Le cessioni possono essere esportate in un documento Excel.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina seguente: Trasmissione delle cessioni dal 1°gennaio 2024
Un utente può gestire più grandi importatori sul portale eGovernment?
Un utente può, con il proprio login, inserire più organizzazioni. Può anche assegnare a terzi un ruolo all’interno della propria organizzazione, abilitandoli a effettuare determinate operazioni per conto dell’organizzazione. Con un unico login è pertanto possibile gestire più organizzazioni. La gestione dei diritti degli utenti dell’organizzazione, invece, rimane di competenza dell’amministratore.
Procedura per gli importatori di veicoli
Quali sono i presupposti per presentare una domanda di attestazione?
I piccoli importatori sono tenuti a notificare i veicoli che hanno importato sul portale KDI (piccoli importatori e importatori diretti) dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), dopodiché riceveranno conferma da quest’ultimo circa l’avvenuta registrazione del veicolo all’interno del portale. Tale notifica è necessaria per poter presentare domanda di attestazione per un veicolo all’Ufficio federale dell’energia. In caso di domande sulla registrazione dei veicoli nel portale KDI è possibile rivolgersi all’USTRA. (mail: ivitas_supportatastra.admin.ch)
Link:
Per l’immatricolazione del veicolo i piccoli importatori necessitano di un’attestazione rilasciata dall’Ufficio federale dell’energia (UFE) e di una conferma da parte dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). La domanda di attestazione dev’essere presentata tramite il portale eGovernment DATEC: www.uvek.egov.swiss.
Se il veicolo ha emissioni pari o inferiori all’obiettivo fissato, l’attestazione per l’immatricolazione viene rilasciata in automatico. Se invece un veicolo supera il proprio obiettivo, l’importatore dovrà pagare una sanzione. In tal caso l’attestazione verrà rilasciata solo una volta ricevuto il pagamento dell’importo dovuto. Se un veicolo è escluso dal campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2, non occorre un’attestazione ai fini dell’immatricolazione presso l’Ufficio cantonale della circolazione stradale.
Tutti gli importatori possono cedere i veicoli a un grande importatore. In caso di cessione di un veicolo da un piccolo a un grande importatore viene meno la necessità di un’attestazione ai fini dell’immatricolazione. Ulteriori informazioni sulla cessione: Che cosa comporta la cessione di un’automobile importata? In che modo può essere ceduto un veicolo?
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Come procedere per farsi registrare come grande importatore?
Un importatore può farsi registrare come grande importatore sul portale eGovernment DATEC (www.uvek.egov.swiss).
I grandi importatori che nell’anno precedente l’anno di riferimento hanno conteggiato 6 o più autofurgoni o trattori a sella leggeri (termine collettivo: VCL) nel loro parco veicoli nuovi, nell’anno di riferimento sono registrati automaticamente come grandi importatori presso l’Ufficio federale dell’energia (art. 18 cpv. 2 ordinanza sul CO2). Se alla fine dell’anno di riferimento il parco veicoli conta meno di 6 VCL, l’importatore è considerato piccolo importatore, per cui deve procedere a un conteggio separato per ogni veicolo (art. 18 cpv. 4 ordinanza sul CO2).
Qualora, nell’anno precedente l’anno di riferimento, nel parco veicoli nuovi dell’importatore venissero conteggiati meno di 6 VCL, l’importatore deve ora registrarsi all’UFE come grande importatore se intende essere trattato come tale nell’anno di riferimento. La registrazione va effettuata sul portale eGovernment DATEC. Questo obbligo di registrazione vale anche per gli importatori che, nell’anno precedente l’anno di riferimento, non erano registrati all’UFE come grandi importatori e che per l’anno di riferimento desiderano registrarsi per la prima volta come tali. L’importatore è considerato grande importatore a partire dal giorno dell’approvazione della domanda da parte dell’UFE. I veicoli immatricolati nell’anno precedente l’approvazione della domanda devono essere conteggiati separatamente da parte dell’importatore (art. 18 cpv. 3 e art. 20 ordinanza sul CO2). Idealmente una registrazione nuova o ripetuta va effettuata prima dell’inizio dell’anno di riferimento. Per potersi registrare, l’importatore dev’essere in possesso di un numero d’identificazione delle imprese (IDI).
La modalità di conteggio, rispetto alla media in caso di 6 o più VCL (conteggio per l’intero parco veicoli per i grandi importatori) oppure separatamente per ogni singolo VCL (conteggio individuale per i piccoli importatori), viene stabilita allo stesso modo per tutti i grandi importatori registrati all’UFE unicamente in base al numero di VCL presenti nel parco veicoli nuovi alla scadenza del relativo anno di riferimento.
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Un raggruppamento è un’unione di importatori che, per un periodo massimo di cinque anni, intendono raggiungere congiuntamente l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.
Possono riunirsi in un raggruppamento tutti gli importatori (grandi, piccoli e privati). Un raggruppamento ha gli stessi diritti e doveri di un singolo grande importatore.
I raggruppamenti vanno registrati sul portale eGovernment DATEC entro l’inizio dell’anno di riferimento. Le domande inoltrate nel corso dell’anno di riferimento possono essere prese in considerazione solo per l’anno successivo. Per poter registrare un raggruppamento, occorre che tutti i membri siano in possesso di un numero d’identificazione delle imprese (IDI).
Prescrizioni sulle emissioni di CO2 - dati generali
Nel 2011 il Parlamento europeo ha deciso di introdurre obiettivi di emissioni di CO2 anche per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri (termine collettivo: veicoli commerciali leggeri, VCL), analogamente alle automobili. Secondo l’attuale diritto UE, i veicoli commerciali leggeri importati conformemente all’utilizzo cui sono destinati e immatricolati per la prima volta in Svizzera devono ridurre le proprie emissioni, in media, a 186 g CO2/km (secondo il sistema di misurazione WLTP). Tale obiettivo sarà valido prevedibilmente fino al termine del 2024. Il 1° gennaio 2021 si è passati dai valori misurati secondo la procedura NEDC ai valori più realistici misurati con la procedura WLTP. In questo modo si tiene conto che, dalla nuova procedura di misurazione WLTP, risultano valori di CO2 più alti e più realistici.
Per principio ogni importatore deve rispettare un obiettivo di emissione di CO2 specifico per il proprio parco veicoli nuovi. Questo obiettivo è di norma calcolato sulla base dell’obiettivo medio, tenuto conto del peso a vuoto del veicolo. Se le emissioni di CO2/km superano l’obiettivo, va pagata una sanzione per ogni veicolo e per ogni grammo in eccesso.
FAQ – A chi si applicano le prescrizioni?
FAQ – Quali obiettivi si applicano?
Perché vengono introdotte queste prescrizioni?
Nella legge sul CO2, la Svizzera si impegna a ridurre le emissioni di CO2 rispetto all’anno di base 1990. Una parte significativa della quota di emissioni di CO2 in Svizzera è da ricondurre al traffico stradale; il potenziale di risparmio è particolarmente consistente sia nel caso delle automobili che dei veicoli commerciali leggeri. Nel confronto europeo i veicoli nuovi in Svizzera presentano le emissioni di CO2 di gran lunga più elevate.
I termini “autofurgoni e trattori a sella leggeri” sono definiti all’articolo 11 capoverso 2 lettere e ed i dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e si applicano ai veicoli con un peso totale fino a 3500 kg. L’ordinanza non si applica ai veicoli adibiti a uno scopo particolare (ad es. veicoli antiproiettile, veicoli autorizzati a trasportare carrozzelle per disabili e camper).
Allo scopo di promuovere i sistemi di propulsione privi di emissioni, d’ora in poi anche i veicoli con un peso complessivo pari fino a 4250 kg, che a prescindere dal peso corrispondono alla definizione di autofurgone e il cui peso totale superiore a 3500 kg è da ricondurre esclusivamente al maggiore peso di un sistema di propulsione privo di emissioni, rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri (art. 2 lett. abis numero 2).
Si tiene così conto del fatto che alcuni sistemi di propulsione alternativi sono più pesanti rispetto a quelli alimentati da carburanti fossili. Ciò vale in particolare per i veicoli elettrici a batteria.
Ai sensi della legge sul CO2 sono considerati immatricolati per la prima volta i VCL ammessi per la prima volta alla circolazione in Svizzera. I veicoli precedentemente immatricolati in Svizzera non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni. Ne sono esclusi anche i VCL la cui immatricolazione all’estero risale a più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera, mentre i veicoli che, al momento dell’importazione, presentano un chilometraggio superiore a 5000 km sono esclusi dalle disposizioni a partire da 6 mesi. La durata dell’immatricolazione estera al momento dello sdoganamento in Svizzera non è rilevante. Per i veicoli già precedentemente immatricolati all’estero, viene riconosciuta solamente un’ammissione ordinaria alla circolazione con licenza di circolazione. Ad esempio, le immatricolazioni per targhe di trasferimento o l’utilizzo di automobili con targhe professionali non sono considerate immatricolazioni ordinarie. L’immatricolazione all’estero deve tassativamente essere stata fatta a nome di una persona fisica o giuridica domiciliata nel Paese in questione. L’immatricolazione estera e il chilometraggio devono essere dichiarati sul portale KDI in fase di registrazione del veicolo (cfr. FAQ: Quali sono i presupposti per presentare una domanda di attestazione?)
I veicoli messi in circolazione nel Principato del Liechtenstein sono equiparati ai veicoli messi in circolazione in Svizzera.
L’articolo 10 della legge sul CO2 prevede per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri un valore obiettivo di 186 g CO2/km (secondo la procedura WLTP). Il 1° gennaio 2021, con l’esecuzione dell’ordinanza sul CO2 si è passati dalla procedura di misurazione attuale dei valori NEDC ai valori più realistici misurati con la procedura WLTP. Nel quadro di tale passaggio, il valore obiettivo del CO2 per le automobili è stato aumentato da 95 g CO2/km a 118 g CO2/km, nel caso dei VCL da 147 g CO2/km a 186 g CO2/km. In questo modo si tiene conto che, dalla nuova procedura di misurazione WLTP, risultano valori di CO2 più elevati e più realistici.
A chi si applicano le prescrizioni?
Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 si applicano a tutti gli importatori di VCL nuovi. A riguardo si opera una distinzione tra grandi e piccoli importatori.
Grandi importatori (almeno 6 VCL)
Per grandi importatori si intendono le imprese che in un anno importano almeno 6 veicoli nuovi da immatricolare in Svizzera. Se l'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO2 della flotta di VCL di un grande importatore non è raggiunto, questi dovrà pagare una sanzione per ogni veicolo immatricolato per la prima volta nell'anno in questione.
In un determinato anno di riferimento sono considerati grandi importatori coloro che:
- nell'anno civile che precede l'anno di riferimento hanno immatricolato almeno 6 nuovi VCL;
- sono registrati presso l'Ufficio federale dell'energia come grandi importatori provvisori o come raggruppamento di emissioni.
L'iscrizione avviene tramite apposito modulo.
Piccoli importatori (meno di 6 VCL)
Per piccoli importatori si intendono le imprese che in un anno importano meno di 6 veicoli nuovi da immatricolare in Svizzera. Rientrano in questa categoria anche le persone che importano direttamente il proprio veicolo dall’estero e lo mettono in circolazione in Svizzera (importatori privati).
Nel caso dei piccoli importatori, l’obiettivo di emissioni viene calcolato singolarmente per ogni veicolo. In caso di suo superamento la sanzione dev’essere pagata prima dell’immatricolazione, presentando domanda di attestazione all’UFE. (cfr. FAQ: Quali sono i presupposti che devono soddisfare i piccoli importatori per poter immatricolare un veicolo?)
A chi si applicano le prescrizioni nel caso di veicoli importati in fasi diverse?
I veicoli commerciali leggeri possono essere importati in Svizzera in fasi di costruzione diverse: ad es. già completi oppure sotto forma di veicoli base, che saranno completati in loco da un costruttore, secondo le esigenze del cliente. In quest'ultimo caso si parla di veicoli costruiti in più fasi (ingl. Multi Stage Vehicles, MSV). Anche nel caso degli MSV l'importatore del veicolo base è responsabile del conteggio del CO2. Per il rispetto dell'obiettivo è determinante il veicolo nella sua forma completa al momento della prima immatricolazione.
Come vengono considerati i veicoli di persone che beneficiano di privilegi o immunità?
A riguardo occorre distinguere due casi:
- nel caso di una persona a beneficio di privilegi o immunità che acquista un veicolo presso un importatore/rivenditore (grande o piccolo), la sanzione dev'essere pagata dall'importatore. Quest'ultimo è libero di includere l'ammontare della sanzione nel prezzo finale di vendita del veicolo, pagato dall'acquirente;
- nel caso un veicolo sia importato a nome della persona che beneficia di privilegi o immunità (da parte della persona stessa o, tramite intermediario, a suo nome), tale persona è considerata l'importatore. Tuttavia, poiché quest'ultima gode di immunità dalla giurisdizione amministrativa, può sottrarsi al pagamento di un'eventuale sanzione. Per tale motivo, a titolo eccezionale si prevede un'esenzione dal pagamento della sanzione nei casi in cui un veicolo sia importato in Svizzera a nome di una persona che beneficia di privilegi o immunità.
Conformemente all’articolo 11 della legge sul CO2, il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore o costruttore di VCL un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO2 dei VCL importati o fabbricati in Svizzera. Il calcolo si riferisce ai VCL dell’importatore o del costruttore immatricolati per la prima volta nell’anno in questione (parco di VCL). Per quanto riguarda le prescrizioni sulle emissioni di CO2 dei VCL, il responsabile e colui che si vede attribuire il veicolo al proprio parco è pertanto il primo importatore o il costruttore del veicolo, e non terzi che eventualmente immatricolano i veicoli in Svizzera in un momento successivo. Se la fattispecie determinante per l’attribuzione di un veicolo (importazione/costruzione) risulta essere realizzata, le relative conseguenze giuridiche (i VCL fanno parte del parco dell’importatore) producono il loro effetto. Se la fattispecie si ripete, le conseguenze giuridiche non scattano una seconda volta.
Entro quale data dev'essere pagata la sanzione?
Grandi importatori (conteggio annuale)
Ogni tre mesi l’UFE trasmette ai grandi importatori l’elenco dei VCL immatricolati per la prima volta nell'anno di riferimento entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre, nonché l’obiettivo e le emissioni di CO2 determinanti. Nel caso in cui al termine dell’anno di riferimento sussistano dubbi circa il pagamento della sanzione, l’UFE può chiedere il versamento di acconti trimestrali. Nella primavera successiva, il grande importatore riceve un conteggio finale per tutti i veicoli immatricolati nell'anno di riferimento.
Le fatture vengono emesse dall'UFE in base ai dati ricevuti dall'USTRA; in linea di principio non è necessario che l’importatore inoltri i dati.
Piccoli importatori (prima della messa in circolazione)
I piccoli importatori devono pagare un'eventuale sanzione all'USTRA già prima dell'immatricolazione rilasciata dall'Ufficio cantonale della circolazione.
Come sono utilizzati i proventi delle sanzioni?
A partire dal 1° gennaio 2018 i proventi di tali sanzioni vanno ad alimentare il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA). In precedenza, i proventi delle sanzioni alimentavano il Fondo infrastrutturale.
Calcolo della sanzione
Come viene calcolato l'obiettivo di CO2 per i piccoli importatori?
Nel caso dei piccoli importatori, l'obiettivo individuale è calcolato singolarmente per ogni veicolo sulla base della seguente formula:
emissioni specifiche ammesse = 186 + a × (peso a vuoto – Mt-2) g CO2/km.
dove:
186: | obiettivo in grammi di CO2/km |
a: | 0,096 (coefficiente angolare della retta del valore auspicato) |
Mt-2: | peso a vuoto medio in kg dei VCL messi in circolazione per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno prima dell'anno di riferimento. |
Per l’anno 2024 fa stato il peso a vuoto medio del 2022, ossia 2117 kg. |
Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO2 di un veicolo sono superiori all'obiettivo individuale fissato.
Come viene calcolato l'obiettivo di CO2 per i grandi importatori e i costruttori?
L'obiettivo dei grandi importatori è calcolato sulla base della seguente formula per tutta la flotta di VCL di un grande importatore immatricolata per la prima volta nell'anno di riferimento:
Emissioni specifiche ammesse = 186 + a × (Mi,t – Mt-2) g CO2/km.
dove:
186: | obiettivo in grammi di CO2/km |
a: | 0,096 (coefficiente angolare della retta del valore auspicato) |
Mi,t: | peso a vuoto medio in kg dei VCL messi in circolazione per la prima volta dall'importatore nell'anno di riferimento |
Mt-2: | peso a vuoto medio in kg dei VCL messi in circolazione per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno prima dell'anno di riferimento. |
Per l’anno 2024 fa stato il peso a vuoto medio del 2022, ossia 2117 kg. |
Nota: il conteggio definitivo può essere fatto soltanto alla fine dell'anno di riferimento.
Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO2 della flotta di veicoli sono superiori all'obiettivo individuale fissato.
Link:
I piccoli costruttori che nell’UE immatricolano per la prima volta meno di 22 000 VCL all’anno, in seno all’UE possono chiedere un obiettivo speciale. Tale obiettivo deve essere approvato dalla Commissione europea. La Svizzera aveva adottato questa regola fino alla fine del 2021. A partire dal 2022 non sono più ammessi obiettivi speciali per i costruttori piccoli e di nicchia.
Secondo la normativa europea i costruttori che immatricolano nell’UE meno di 1000 VCL all’anno possono chiedere anche in un secondo momento di essere esonerati per un anno dall’adempimento degli obiettivi UE (cosiddetta clausola de minimis). In Svizzera si è scelto di non applicare tale clausola.
Per i VCL di marche che nell’UE beneficiano dell’esclusione “de minimis” o che dispongono di obiettivi speciali per costruttori piccoli o di nicchia, in Svizzera si applica pertanto l’obiettivo medio di 186 g CO2/km.
Quali sono i dati determinanti per il CO2 e il peso a vuoto?
Nel caso dei grandi importatori, le emissioni determinanti di CO2 sono calcolate come valore medio del parco veicoli; nel caso dei piccoli importatori è determinante invece il valore di ogni singolo veicolo.
Le emissioni determinanti di CO2 sono le emissioni combinate, misurate secondo la procedura WLTP, che figurano sull’approvazione del tipo. Gli importatori possono però fornire la prova delle emissioni determinanti di CO2 anche tramite il cosiddetto Certificate of Conformity (COC). In questo caso, l’importatore deve fornire la prova delle emissioni di CO2 e delle eventuali riduzioni mediante il COC.
Nel caso dei veicoli immatricolati sulla base del Certificato di conformità elettronico CE (e-COC), per il calcolo sono determinanti unicamente i dati dell’e-COC. Le altre attestazioni riconosciute sulle emissioni di CO2 sono elencate nella direttiva per i grandi importatori -> Documenti -> Informazioni per il settore. La direttiva specifica, in particolare, anche come comportarsi in caso di veicoli costruiti in più fasi.
Nei seguenti casi le emissioni determinanti di CO2 vengono ulteriormente ridotte:
- veicoli con motore a gas naturale (-20% per la quota di biogas computabile)
- tecnologie innovative (innovazione ecologiche riconosciute dall’UE)
Qual è il peso a vuoto determinante dei veicoli di piccoli importatori costruiti in più fasi?
Nel caso dei piccoli importatori, prima della prima immatricolazione ogni veicolo viene conteggiato singolarmente. È determinante lo stato del veicolo completo. I veicoli costruiti in più fasi e quelli dei piccoli importatori devono obbligatoriamente essere registrati sul portale KDI dell’USTRA prima dell’immatricolazione. Per il calcolo della sanzione fa fede il peso a vuoto registrato sul portale KDI. Il peso a vuoto può essere ricavato dal modulo 13.20A (se disponibile) e corrisponde al peso del veicolo rilevato in sede di esame da parte dell’Ufficio cantonale della circolazione (in questo caso l’esame ha luogo prima della registrazione sul portale KDI), ma può anche risultare dal bollettino di pesatura del veicolo completo. Su richiesta, vi è inoltre la possibilità di far valere il peso a vuoto calcolato per il veicolo generale completato (come da Allegato III Parte A numero 1.2.4 del Regolamento (UE) 2019/631). Le relative prove vanno anch’esse caricate sul portale KDI.
Che cosa accade se un VCL non dispone di valori misurati con la procedura WLTP?
Se un VCL non dispone di un valore delle emissioni di CO2 misurato secondo la procedura WLTP, l’importatore deve fornire una prova di tali emissioni secondo la procedura di misurazione WLTP. Tale prova dev’essere rilasciata da un servizio d’esame ufficialmente riconosciuto. In assenza di tale prova, le emissioni di CO2 vengono calcolate mediante le formule di calcolo di cui all’allegato 4 numero 1 dell’ordinanza sul CO2. Se mancano dati determinanti per tale calcolo, si stabilisce un valore predefinito di 400 g CO2/km. Non è possibile far valere le emissioni di CO2 rilevate sino ad allora con la procedura NEDC.
Come vengono calcolate le sanzioni per un singolo veicolo?
Esempio per l'anno di riferimento 2024 (cfr. apposito strumento di calcolo sul sito Internet)
Importazione privata di un VCL nel 2024:
- emissioni di CO2: 225 g CO2/km
- peso a vuoto: 2'382 kg
- peso a vuoto di riferimento: 2'117 kg
- importo della sanzione: 95 franchi per ogni grammo, a partire da un superamento dell'obiettivo di 0,1 grammi (importo provvisorio)
obiettivo di CO2 = 186 + 0,096 x (2'382 - 2'117) = 211,44 g/km di CO2 (arrotondare a tre cifre decimali)
obiettivo mancato: 225 - 211,44 = 13,5 g CO2/km (arrotondare per difetto al prossimo decimo di CO2/km)
sanzione: 13,5 × CHF 95 = CHF 1'282,50 (arrotondare a cinque centesimi)
Link:
Quale importo si dovrà pagare in futuro in caso di superamento dell'obiettivo?
A partire da un superamento dell’obiettivo di 0,1 grammi, il costruttore o l’importatore dovrà versare alla Confederazione, per ciascun veicolo, 95 franchi per ogni grammo di CO2/km. Gli importi vengono ridefiniti ogni anno. A riguardo si tiene conto degli importi vigenti nell’Unione europea e del tasso di cambio (art. 13 legge sul CO2).
Qual è la data determinante per il calcolo della sanzione? Che cos'è l'anno di riferimento?
Grandi importatori
Per il calcolo della sanzione è determinante la data dell'immatricolazione. Un veicolo immatricolato per la prima volta in Svizzera tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di un determinato anno di riferimento viene preso in considerazione per il calcolo di tale anno.
Piccoli importatori
Per il calcolo della sanzione è determinante la data di emissione della fattura da parte dell'Ufficio federale delle strade.
Non è previsto un bonus diretto. Tuttavia, i grandi importatori possono compensare i VCL con emissioni di CO2 che superano l'obiettivo specifico del proprio parco veicoli con VCL che producono meno emissioni.
I piccoli importatori che si riuniscono in raggruppamenti beneficiano delle stesse possibilità di compensazione offerte ai grandi importatori.
Attraverso la cessione di un veicolo efficiente a un grande importatore, i piccoli importatori e gli importatori privati hanno la possibilità di ottenere un bonus per un veicolo efficiente.
Che cosa si intende per prima immatricolazione di un VCL? In che modo può essere ceduto un veicolo?
Ogni importatore di VCL, sia esso grande o piccolo, ha la possibilità di cedere a un altro importatore, ai fini del calcolo della sanzione sulle emissioni di CO2, un veicolo importato personalmente. La cessione deve essere notificata all’Ufficio federale dell’energia (UFE) prima della prima immatricolazione del veicolo in Svizzera. Le cessioni avvenute dopo la prima immatricolazione in Svizzera non vengono riconosciute. Anche la revoca di una cessione non è consentita. Ogni VCL può essere ceduto soltanto una volta.
Le cessioni dovranno essere notificate all’UFE esclusivamente tramite gli appositi servizi del portale eGovernment del DATEC. Sono disponibili i seguenti servizi:
- Notifica di cessione: con questo servizio potete notificare le cessioni di singoli autofurgoni e trattori a sella leggeri. Un grande importatore registrato può notificare cessioni a un altro grande importatore o effettuare la ripresa di una cessione. Inoltre le cessioni possono essere riprese dai piccoli importatori oppure un grande importatore può notificare una cessione in qualità di intermediario tra grandi importatori. La verifica non ha valore giuridico.
- Notifiche di cessione tramite Excel: con questo servizio i grandi importatori possono cedere le propri autofurgoni e trattori a sella leggeri mediante liste Excel. Per compiere quest’operazione deve essere utilizzato il modello standard disponibile sul portale eGovernment del DATEC. I veicoli inseriti nella lista Excel vengono verificati e il portale informa se la cessione ha potuto essere eseguita. La verifica non ha valore giuridico.
- Valutare cessioni: con questo servizio potete effettuare una valutazione delle cessioni della vostra organizzazione. Le cessioni possono essere esportate in un documento Excel.
In caso di domande è possibile rivolgersi all’helpdesk dell’UFE al seguente numero di telefono: 058 464 54 40.
Link:
Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 02.12.2020