Ogni importatore può concordare con un grande importatore che quest’ultimo rilevi da lui veicoli (cosiddetta cessione). Ai sensi dell’articolo 22a dell’ordinanza sul CO2, a partire dal 1° gennaio 2024 le cessioni dovranno essere notificate all’UFE.
In linea di principio, le cessioni devono essere notificate all’UFE tramite gli appositi servizi del portale eGovernment DATEC. Sono disponibili in particolare i seguenti servizi.
- «Notifica di cessione»: con questo servizio è possibile notificare le cessioni di singoli veicoli. Un grande importatore registrato può notificare cessioni a un altro grande importatore o effettuare la ripresa di una cessione. Inoltre è possibile rilevare veicoli ceduti da piccoli importatori oppure notificare una cessione in qualità di intermediario tra grandi importatori. Si tratta di un servizio senza effetti giuridici.
- «Notifiche di cessione tramite Excel»: con questo servizio i grandi importatori possono cedere le proprie automobili e i propri veicoli commerciali leggeri mediante liste Excel. Le cessioni possono essere inserite nella lista al massimo una volta. Per compiere tale operazione deve essere utilizzato il modello standard, disponibile sul portale eGovernment del DATEC. I veicoli inseriti nella lista Excel vengono verificati e il portale informa se la cessione ha potuto essere eseguita. La verifica non ha effetti giuridici.
- «Valutare cessioni»: con questo servizio è possibile valutare le cessioni della propria organizzazione. Le cessioni possono essere esportate in un documento Excel.
Attualmente il portale eGovernment non è in grado di elaborare determinati casi speciali di veicoli in relazione a una cessione. Ciò concerne in particolare:
- i veicoli con un VIN che non è composto da 17 caratteri;
- i veicoli modificati con dati dichiarati discostanti da quelli CoC;
- i furgoni con sistema di propulsione a zero emissioni e con un peso complessivo fino a un massimo di 4,25 tonnellate (veicoli Bourgeois).
Fino a nuovo avviso questi casi speciali devono essere notificati all’UFE mediante un modulo apposito e mediante gli allegati specificati nel modulo stesso. Il modulo è disponibile per il download in fondo alla pagina, sotto «Documenti».
I seguenti punti devono essere osservati in relazione alle cessioni.
- La cessione di veicoli non è ammessa dopo la prima immatricolazione in Svizzera.
- Un veicolo può essere ceduto una sola volta; la revoca di una cessione non è possibile (art. 22a cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2).
- Se un grande importatore riprende un veicolo di un importatore ai sensi dell’articolo 22a dell’ordinanza sul CO2, deve assicurarsi che questo sia stato importato e immatricolato in Svizzera per l’uso cui è destinato e non in modo abusivo, con l’unica finalità di commerciare con i crediti CO2.
Per ulteriori chiarimenti, siete pregati di scrivere al seguente indirizzo e-mail: co2-auto@bfe.admin.ch.