Campo di applicazione
Conformemente alla legge sul CO2, i veicoli commerciali pesanti (VCP) immatricolati in Svizzera per la prima volta sottostanno alle prescrizioni sulle emissioni di CO2. Queste prescrizioni si applicano agli autocarri e ai trattori a sella
- che presentano una configurazione degli assi di 4 x 2 e un peso complessivo superiore a 16 t, oppure
- una configurazione degli assi di 6 x 2.
Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 non si applicano a:
- veicoli di lavoro;
- veicoli militari utilizzati per scopi militari;
- veicoli costruiti prima del luglio 2019.
Per i veicoli sottoposti a una procedura di omologazione in più fasi di cui all’articolo 3 paragrafo 8 del regolamento (UE) 2018/858, sono determinanti ai fini delle prescrizioni sul CO2 le condizioni del veicolo di base. I valori di emissione vengono stabiliti secondo il metodo di simulazione VECTO, che suddivide i veicoli in nove sottogruppi in base alle loro caratteristiche tecniche.
Non rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni i veicoli precedentemente immatricolati in Svizzera.
I veicoli già immatricolati all’estero precedentemente alla prima immatricolazione in Svizzera rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni solo se l’immatricolazione all’estero risale a meno di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. I veicoli sdoganati in Svizzera tra i sei e i dodici mesi dalla loro immatricolazione all’estero rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni se il loro chilometraggio al momento dello sdoganamento è inferiore a 5000 km. Se tra l’immatricolazione all’estero e lo sdoganamento in Svizzera passano più di dodici mesi, il veicolo è considerato un veicolo di seconda mano e non rientra quindi nel campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 (art. 17d cpv. 3 e 4 dell’ordinanza sul CO2).
Obiettivo
Ogni importatore è tenuto a rispettare uno specifico obiettivo individuale di CO2 per il suo parco veicoli nuovi (nel caso di un piccolo importatore o di un singolo importatore si tratta dell’obiettivo specifico del veicolo). Questo obiettivo viene calcolato sulla base del valore iniziale UE, dell’obiettivo di riduzione percentuale previsto dalla legge sul CO2 e delle quote di sottogruppi VECTO nel parco veicoli nuovi dell’importatore. Se le emissioni di CO2 in grammi per tonnellate-chilometro superano l’obiettivo, gli importatori sono tenuti a pagare una sanzione per ogni grammo in eccesso di ciascun veicolo.
Cessioni
Ogni importatore può concordare con un grande importatore che quest’ultimo rilevi da lui veicoli (cosiddetta cessione, art. 22a cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2). La cessione deve essere notificata all’UFE precedentemente alla prima immatricolazione in Svizzera (art. 22a cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). Un veicolo può essere ceduto una sola volta; la revoca di una cessione non è possibile (art. 22a cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2).
Le cessioni possono essere notificate solo tramite il servizio corrispondente sul portale eGovernment DATEC.
Procedura per i piccoli importatori
Tutti gli importatori devono registrarsi preventivamente sul portale eGovernment DATEC come (grande) importatore.
Se un veicolo dispone di un’approvazione del tipo o di un eCoC, può essere immatricolato direttamente presso l’Ufficio della circolazione stradale. Se non sono disponibili né l’approvazione del tipo né l’eCoC, deve essere comunicato all’Ufficio federale dell’energia (UFE) il numero di telaio tramite il portale eGovernment DATEC. Successivamente l’UFE rilascia un attestato. Con questo attestato il veicolo può essere immatricolato presso l’Ufficio della circolazione stradale.
Un’eventuale sanzione del veicolo avviene dopo la fine del rispettivo anno di riferimento.