FAQ – Normativa sulle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali pesanti
Premessa: Per le domande e le risposte presentate qui di seguito è fatta salva la decisione del Consiglio federale in merito alla revisione dell’ordinanza sul CO2. La decisione è prevista per l’inizio del secondo trimestre del 2025. L’ultimo aggiornamento pubblicato corrisponde all’avamprogetto ed è disponibile al link seguente (Progetto posto in consultazione-2): https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/57/cons_1
Procedura per gli importatori di veicoli
Che cos’è un raggruppamento di emissioni?
Un raggruppamento di emissioni (RE) è un gruppo di importatori che, per un periodo massimo di cinque anni, si uniscono per raggiungere congiuntamente l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.
Possono riunirsi in un raggruppamento tutti gli importatori di VCP (grandi, piccoli e privati). Un RE ha gli stessi diritti e doveri di un singolo grande importatore.
I raggruppamenti vanno registrati sul portale eGovernment DATEC entro l’inizio dell’anno di riferimento. Le domande inoltrate nel corso dell’anno di riferimento possono essere prese in considerazione solo per l’anno successivo. Per la registrazione di un raggruppamento occorre che tutti i suoi membri siano in possesso di un numero d’identificazione delle imprese (IDI).
Chi deve registrarsi sul portale eGovernment DATEC?
Nel caso dei VCP, tutti gli importatori devono registrarsi sul portale eGovernment DATEC (www.uvek.egov.swiss) come grandi importatori, quindi anche gli importatori che immatricolano soltanto un veicolo all’anno.
In qualità di importatore, come faccio a sapere prima dell’immatricolazione se il mio veicolo è soggetto alle prescrizioni sulle emissioni di CO2?
A questo riguardo sono determinanti (per veicoli costruiti in più fasi) i dati del CoC del veicolo di base. Non lo sono invece il veicolo finito o lo stato del veicolo al momento della prima immatricolazione in Svizzera.
Secondo l’articolo 17cbis della revisione dell’ordinanza sul CO2, sono considerati veicoli pesanti in linea di principio gli autocarri e i trattori a sella con una configurazione degli assi di 6 x 2 nonché quelli con una configurazione degli assi di 4 x 2 e un peso totale superiore a 16 tonnellate.
Sono esclusi i veicoli costruiti prima del luglio 2019 e i veicoli da lavoro che corrispondono al veicolo di base. Sono esclusi inoltre i veicoli militari utilizzati per scopi militari, ovvero per le truppe da combattimento.
Quali obblighi hanno gli importatori prima dell’immatricolazione?
Per poter assicurare l’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli commerciali pesanti, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) deve poter associare i veicoli rientranti nel loro campo di applicazione ai rispettivi importatori. Se un veicolo viene immatricolato con approvazione del tipo (AT) o, in futuro, con un CoC elettronico, l’importatore è già noto dal processo di immatricolazione. In tutti gli altri casi gli importatori sono tenuti a notificare i veicoli importati all’UFE. L’UFE conferma quindi all’importatore la corretta registrazione del veicolo. Tale comunicazione è il requisito necessario per registrare il veicolo presso l’Ufficio della circolazione stradale ai fini della revisione.
Come procedere per farsi registrare come grande importatore?
Un importatore deve registrarsi come grande importatore sul portale eGovernment DATEC (www.uvek.egov.swiss).
Gli importatori che nell’anno precedente l’anno di riferimento hanno conteggiato nel loro parco veicoli nuovi due o più veicoli commerciali pesanti (VCP) vengono di nuovo registrati automaticamente in via provvisoria come grandi importatori per l’anno di riferimento presso l’Ufficio federale dell’energia (art. 18 cpv. 2 ordinanza sul CO2).
Per la prima volta devono registrarsi presso l’UFE come grandi importatori anche se nell’anno precedente l’anno di riferimento hanno conteggiato meno di due VCP nel loro parco veicoli nuovi. La registrazione va effettuata sul portale eGovernment DATEC. Questo obbligo di registrazione vale anche per gli importatori che nell’anno precedente l’anno di riferimento non erano registrati all’UFE come grandi importatori ma che per l’anno di riferimento desiderano registrarsi per la prima volta come tali. L’importatore è considerato per l’intero anno grande importatore a partire dal giorno dell’approvazione della domanda da parte dell’UFE.Nel caso ideale la registrazione (nuova o ripetuta) deve avvenire quindi prima dell’inizio dell’anno di riferimento. Per potersi registrare, l’importatore deve essere in possesso di un numero d’identificazione delle imprese (IDI).
Se alla fine dell’anno di riferimento il parco veicoli di un importatore comprende meno di due VCP, l’importatore viene considerato un piccolo importatore e deve effettuare il calcolo per ogni veicolo singolarmente (art. 18 cpv. 4 ordinanza sul CO2).
Utilizzo dei servizi di esecuzione digitali
Quali sono i presupposti per poter usufruire dei servizi disponibili sul portale eGovernment DATEC?
Per poter usufruire dei servizi del portale eGovernment DATEC occorre crearsi un login tramite il servizio di login della Confederazione eIAM (www.eiam.swiss/pages/eiam_it.html). La registrazione è gratuita.
Un utente può gestire più di un grande importatore sul portale eGovernment?
Con il proprio login un utente può inserire più organizzazioni. Può anche assegnare a terzi un ruolo all’interno della propria organizzazione, abilitandoli così a effettuare determinate operazioni per conto dell’organizzazione. Con un unico login è pertanto possibile gestire più organizzazioni. La gestione dei diritti degli utenti dell’organizzazione, invece, rimane di competenza dell’amministratore.
Come avvengono le cessioni?
Sulla base dell’art. 22a, le cessioni devono essere notificate all’UFE esclusivamente tramite gli appositi servizi del portale eGovernment DATEC. Sono disponibili in particolare i seguenti servizi:
- «Notifica di cessione»: con questo servizio è possibile notificare le cessioni di singoli veicoli.
- «Notifiche di cessione tramite Excel»: con questo servizio i grandi importatori possono notificare le cessioni dei loro veicoli tramite liste Excel. Per compiere tale operazione deve essere utilizzato il modello standard.
- «Valutare cessioni»: con questo servizio è possibile valutare le cessioni della propria organizzazione. Le cessioni possono essere esportate in un documento Excel.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina seguente: Trasmissione delle cessioni dal 25 marzo 2024
Prescrizioni sulle emissioni di CO2 – informazioni generali
Cosa si intende per cessione di un SNF importato? In che modo può essere ceduto un veicolo?
Per il calcolo delle sanzioni per le emissioni di CO2 ogni importatore di veicoli commerciali pesanti, sia esso un grande o un piccolo importatore, ha la possibilità di cedere un proprio veicolo importato a un altro grande importatore. La cessione deve essere notificata all’Ufficio federale dell’energia (UFE) precedentemente alla prima immatricolazione del veicolo in Svizzera. Le cessioni avvenute successivamente alla prima immatricolazione in Svizzera non vengono riconosciute. Anche la revoca di una cessione non è ammessa. Ogni veicolo può essere ceduto al massimo una volta.
Le cessioni devono essere notificate all’UFE tramite gli appositi servizi del portale eGovernment DATEC. Sono disponibili in particolare i seguenti servizi:
- «Notifica di cessione»: con questo servizio è possibile notificare le cessioni di singoli veicoli commerciali pesanti. Tramite questo servizio un grande importatore registrato può notificare cessioni a un altro grande importatore o riprendere un veicolo ceduto. Inoltre è possibile rilevare veicoli ceduti da piccoli importatori oppure notificare una cessione in qualità di intermediario tra grandi importatori. Si tratta di un servizio senza effetti giuridici.
- «Notifiche di cessione tramite Excel»: con questo servizio i grandi importatori possono cedere i propri veicoli commerciali pesanti tramite liste Excel. Per compiere tale operazione deve essere utilizzato il modello standard, disponibile sul portale eGovernment del DATEC. Il portale conferma all’importatore l’avvenuta esecuzione della cessione. Si tratta di un servizio senza effetti giuridici.
- «Valutare cessioni»: con questo servizio è possibile effettuare una valutazione delle cessioni della propria organizzazione. Le cessioni possono essere esportate in un documento Excel.
A chi sono destinate le prescrizioni?
Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 si applicano a tutti gli importatori di VCP nuovi. Per il calcolo del raggiungimento dell’obiettivo e della sanzione si fa una distinzione tra grandi e piccoli importatori.
Quali veicoli sono considerati veicoli commerciali pesanti?
Secondo l’articolo 17cbis della revisione dell’ordinanza sul CO2, sono considerati veicoli pesanti gli autocarri e i trattori a sella con una configurazione degli assi di 6 x 2 nonché quelli con una configurazione degli assi di 4 x 2 e un peso complessivo superiore a 16 tonnellate.
Per la classificazione dei veicoli costruiti in più fasi sono determinanti le condizioni del veicolo di base e non quelle del veicolo finito né lo stato del veicolo al momento della prima immatricolazione in Svizzera.
Quali veicoli sono esclusi dal campo di applicazione delle prescrizioni?
In generale i veicoli costruiti prima del luglio 2019.
Anche i veicoli da lavoro sono esclusi dal campo di applicazione delle prescrizioni. Per la classificazione dei veicoli costruiti in più fasi sono determinanti le condizioni del veicolo di base e non quelle del veicolo finito né lo stato del veicolo al momento della prima immatricolazione in Svizzera. Sono esclusi inoltre i veicoli militari utilizzati per scopi militari, ovvero per le truppe da combattimento.
Che cosa si intende per prima immatricolazione? Le prescrizioni si applicano anche ai veicoli d’occasione?
Ai sensi della legge sul CO2, sono considerati immatricolati per la prima volta i VCP ammessi per la prima volta alla circolazione in Svizzera. I veicoli precedentemente immatricolati in Svizzera non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni. Sono esclusi anche:
- I VCP immatricolati all’estero più di dodici mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera.
- I VCP che al momento dell’importazione presentano un chilometraggio superiore a 5000 km sono esclusi dalle prescrizioni se l’immatricolazione all’estero risale almeno a 6 mesi prima dello sdoganamento.
La durata dell’immatricolazione estera al momento dello sdoganamento in Svizzera non è rilevante. Per i veicoli già precedentemente immatricolati all’estero, viene riconosciuta solamente un’ammissione ordinaria alla circolazione con licenza di circolazione. Ad esempio, le immatricolazioni per targhe di trasferimento o l’utilizzo di veicoli con targhe professionali non sono considerate immatricolazioni ordinarie. L’immatricolazione all’estero deve tassativamente essere stata fatta a nome di una persona fisica o giuridica con sede nel Paese in questione. I veicoli messi in circolazione nel Principato del Liechtenstein sono equiparati ai veicoli messi in circolazione in Svizzera.
Qual è la data determinante per il calcolo della sanzione? Che cos’è l’anno di riferimento?
L’anno di riferimento è l’anno civile per il quale viene verificato il raggiungimento dell’obiettivo. Per l’attribuzione del periodo di un veicolo fa fede la data della sua prima immatricolazione in Svizzera.
A partire da quando è esigibile la sanzione?
Entro la metà dell’anno successivo il grande importatore riceve un calcolo finale della sanzione per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta nell’anno di riferimento.
Come sono utilizzati i proventi delle sanzioni?
I proventi delle sanzioni sono accreditati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA).
Calcolo della sanzione
Qual è la data determinante per il calcolo della sanzione?
Per il calcolo della sanzione è determinante la data della prima immatricolazione in Svizzera.
Cosa si intende per cessione di un veicolo commerciale pesante importato? In che modo può essere ceduto un veicolo?
Per il calcolo delle sanzioni per le emissioni di CO2 ogni importatore di veicoli commerciali pesanti, sia esso un grande o un piccolo importatore, ha la possibilità di cedere un proprio veicolo importato a un altro grande importatore. La cessione deve essere notificata all’Ufficio federale dell’energia (UFE) precedentemente alla prima immatricolazione del veicolo in Svizzera. Le cessioni avvenute successivamente alla prima immatricolazione in Svizzera non vengono riconosciute. Anche la revoca di una cessione non è ammessa. Ogni veicolo può essere ceduto al massimo una volta. Le cessioni devono essere notificate all’UFE tramite gli appositi servizi del portale eGovernment DATEC. Sono disponibili in particolare i seguenti servizi:
- «Notifica di cessione»: con questo servizio potete notificare le cessioni di singoli veicoli commerciali pesanti. Tramite questo servizio un grande importatore registrato può notificare cessioni a un altro grande importatore o riprendere un veicolo ceduto. Inoltre è possibile rilevare veicoli ceduti da piccoli importatori oppure notificare una cessione in qualità di intermediario tra grandi importatori. Si tratta di un servizio senza effetti giuridici.
- «Notifiche di cessione tramite Excel»: con questo servizio i grandi importatori possono notificare le cessioni dei loro veicoli commerciali pesanti tramite liste Excel. Per compiere tale operazione deve essere utilizzato il modello standard, disponibile sul portale eGovernment del DATEC. I veicoli inseriti nella lista Excel vengono verificati e il portale informa se la cessione ha potuto essere eseguita. Si tratta di un servizio senza effetti giuridici.
- «Valutare cessioni»: con questo servizio è possibile valutare le cessioni della propria organizzazione. Le cessioni possono essere esportate in un documento Excel.
Che cosa si intende per emissioni determinanti di CO2?
Sono determinanti le emissioni rilevate secondo il metodo di simulazione VECTO, che fa parte del sistema di autorizzazione generale europeo ed è sostanzialmente obbligatorio anche per i veicoli nuovi in Svizzera.
Il parametro determinante per la normativa sui valori obiettivo è costituito dalle emissioni di CO2 in grammi per tonnellate-chilometri. Per i singoli veicoli tali informazioni sono consultabili nel CoC (punto 49.5) o nel file di informazioni per il cliente (Customer Information File, punto 2.3).
Che cos’è un sottogruppo di veicoli?
Per la simulazione VECTO i veicoli sono suddivisi in gruppi e sottogruppi. Attualmente esistono 9 sottogruppi sottoposti ai valori obiettivo di CO2.
Per i singoli veicoli il sottogruppo è consultabile sul CoC (punto 49.7), mentre il gruppo è riportato nel file di informazioni per il cliente (Customer Information File, punto 1.1.5). Ciò costituisce essenzialmente il campo di applicazione della normativa sui valori obiettivo secondo la configurazione degli assi.
Come viene calcolato l’obiettivo individuale per le emissioni di CO2?
L’obiettivo viene calcolato come media ponderata sulla base dei valori iniziali dell’UE stabiliti per ciascun sottogruppo (decisione di esecuzione UE 2021/781). A tal fine sono determinanti le quote dei sottogruppi nel parco veicoli dell’importatore nell’anno corrispondente; tali quote determinano l’obiettivo individuale da applicare per l’importatore. Inoltre i veicoli sono ponderati in modo diverso per ciascun sottogruppo applicando fattori di ponderazione per il carico utile e il chilometraggio. Il calcolo è regolamentato dall’allegato 4a dell’ordinanza sul CO2.
Come vengono calcolate le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi?
Le emissioni medie di un parco veicoli sono calcolate come media ponderata dei veicoli che compongono il parco veicoli dell’importatore. A tal fine sono determinanti le quote dei sottogruppi nel parco veicoli dell’importatore nell’anno corrispondente. Inoltre i veicoli sono ponderati in modo diverso per ciascun sottogruppo applicando fattori di ponderazione per il carico utile e il chilometraggio. Il calcolo è regolamentato dall’allegato 4c dell’ordinanza sul CO2.
Come viene calcolata la sanzione?
Se le emissioni medie di CO2 superano l’obiettivo individuale, è dovuto un importo di 4250 franchi per ogni grammo in eccesso e per ogni veicolo del parco veicoli.