Campo di applicazione
Conformemente alla legge sul CO2, tutte le automobili immatricolate per la prima volta in Svizzera sottostanno alle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili. Non rientrano nel loro campo di applicazione i veicoli precedentemente immatricolati in Svizzera. I veicoli già immatricolati all’estero precedentemente alla prima immatricolazione in Svizzera rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni solo se l’immatricolazione all’estero risale al massimo a 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. I veicoli il cui sdoganamento avviene meno di sei mesi dopo la prima immatricolazione all’estero rientrano in ogni caso nel campo di applicazione delle prescrizioni; invece, per i veicoli che vengono sdoganati in Svizzera tra i sei mesi e i 12 mesi dopo la prima immatricolazione all’estero si differenzia in base al chilometraggio raggiunto al momento dello sdoganamento. Infatti, questi veicoli rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni se il loro chilometraggio al momento dello sdoganamento (oppure al momento della prima immatricolazione in Svizzera, qualora il chilometraggio non venisse registrato al momento della dichiarazione doganale) è inferiore a 5000 km. Se invece il chilometraggio è superiore a 5000 km al momento dello sdoganamento (o al momento della prima immatricolazione in Svizzera) o se intercorrono più di 12 mesi tra la prima immatricolazione all’estero e lo sdoganamento in Svizzera, il veicolo è considerato veicolo d’occasione e non rientra nel campo d’applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 (art. 17d cpv. 3 e 4 dell’ordinanza sul CO2). Ulteriori disposizioni derogatorie relative alle automobili sono spiegate nelle FAQ.
Obiettivo
Ogni importatore è tenuto a rispettare uno specifico obiettivo individuale di CO2 per il suo nuovo parco veicoli (nel caso di un piccolo importatore o di un singolo importatore si tratta dell’obiettivo specifico del veicolo). Tale obiettivo è calcolato sulla base del valore obiettivo medio, tenendo conto del peso a vuoto del veicolo (cfr. FAQ). Se le emissioni di CO2 per chilometro superano l’obiettivo, gli importatori sono tenuti a pagare una sanzione per ogni grammo in eccesso di ciascun veicolo.
Cessioni
Ogni importatore può concordare con un grande importatore che quest’ultimo rilevi da lui veicoli (cosiddetta cessione, art. 22a cpv. 1 ordinanza sul CO2). La cessione deve essere notificata all’UFE precedentemente alla prima immatricolazione in Svizzera (art. 22a cpv). Un veicolo può essere ceduto una sola volta; la revoca di una cessione non è possibile (art. 22a cpv. 3 ordinanza sul CO2).
A partire dal 25 marzo 2024, le cessioni dovranno essere notificate all’UFE esclusivamente tramite gli appositi servizi del portale eGovernment del DATEC.
Informazioni complementari sugli cessioni: Trasmissione delle cessioni dal 25° marzo 2024
Procedura per piccoli importatori
I piccoli importatori devono sempre presentare una domanda di attestazione per il proprio veicolo sul portale eGovernment DATEC. Un’eventuale sanzione deve essere pagata prima della prima immatricolazione in Svizzera. Inoltre in una prima fase devono registrare i dati dei veicoli sul portale KDI dell’USTRA: Fahrzeugimport