Campo di applicazione
Conformemente alla legge sul CO2, tutte le automobili immatricolate per la prima volta in Svizzera sottostanno alle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili. Non rientrano nel loro campo di applicazione i veicoli precedentemente immatricolati in Svizzera. I veicoli già immatricolati all’estero precedentemente alla prima immatricolazione in Svizzera rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni solo se l’immatricolazione all’estero risale al massimo a 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. I veicoli la cui dichiarazione doganale avviene meno di sei mesi dopo la prima immatricolazione all’estero rientrano in ogni caso nel campo di applicazione delle prescrizioni; invece, per i veicoli che vengono dichiarati alla dogana in Svizzera tra i sei mesi e i 12 mesi dopo la prima immatricolazione all’estero si differenzia in base al chilometraggio raggiunto al momento della dichiarazione doganale. Infatti, questi veicoli rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni se il loro chilometraggio al momento della dichiarazione doganale (oppure al momento della prima immatricolazione in Svizzera, qualora il chilometraggio non venisse registrato al momento della dichiarazione doganale) è inferiore a 5000 km. Se invece il chilometraggio è superiore a 5000 km al momento della dichiarazione doganale (o al momento della prima immatricolazione in Svizzera) o se intercorrono più di 12 mesi tra la prima immatricolazione all’estero e la dichiarazione doganale in Svizzera, il veicolo è considerato veicolo d’occasione e non rientra nel campo d’applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 (art. 17d cpv. 3 e 4 dell’ordinanza sul CO2). Ulteriori disposizioni derogatorie relative alle automobili sono spiegate nelle FAQ.
Obiettivo
Ogni importatore è tenuto a rispettare uno specifico obiettivo individuale di CO2 per il suo parco veicoli nuovi (nel caso di un piccolo importatore o di un singolo importatore si tratta dell’obiettivo specifico del veicolo). Tale obiettivo è calcolato sulla base del valore obiettivo medio, tenendo conto del peso a vuoto del veicolo (cfr. FAQ). Se le emissioni di CO2 per chilometro superano l’obiettivo, gli importatori sono tenuti a pagare una sanzione per ogni grammo in eccesso di ciascun veicolo.
Cessioni
Ogni importatore può concordare con un grande importatore che quest’ultimo rilevi da lui veicoli (cosiddetta cessione, art. 22a cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2). La cessione deve essere notificata all’UFE precedentemente alla prima immatricolazione in Svizzera (art. 22a cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). Un veicolo può essere ceduto una sola volta; la revoca di una cessione non è possibile (art. 22a cpv. 3 dell’ordinanza sul CO2).
In linea di principio, le cessioni devono essere notificate all’UFE tramite gli appositi servizi del portale eGovernment DATEC. In pochi casi speciali, le cessioni devono essere notificate all’UFE tramite un modulo (v. Processo relativo alle cessioni).
Per ulteriori informazioni sulle cessioni: Processo relativo alle cessioni
Procedura per i piccoli importatori
In una prima fase i piccoli importatori devono registrare i dati del veicolo sul portale KDI dell’USTRA: Importazione di veicoli. Successivamente, nel caso in cui il veicolo sia soggetto al campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2, i piccoli importatori devono presentare una domanda di attestazione per tale veicolo sul portale eGovernment DATEC. In alternativa, un piccolo importatore può anche cedere il proprio veicolo a un grande importatore (ulteriori informazioni su: Processo relativo alle cessioni). Un’eventuale sanzione deve essere pagata prima della prima immatricolazione in Svizzera.