L’obiettivo individuale è calcolato sulla base del valore obiettivo di 186 g CO2/km, tenendo conto del peso a vuoto. I parametri di calcolo determinanti per il 2024 sono riportati nelle FAQ.
Calcolo delle sanzioni per grandi importatori
Se le emissioni medie di CO2 del parco di autofurgoni e dei trattori a sella leggeri di nuova immatricolazione di un grande importatore (almeno sei nuove immatricolazioni in un anno) superano il suo obiettivo individuale, l’importatore è tenuto al pagamento di una sanzione. Un esempio di calcolo per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri è disponibile nella sezione «Calcolo delle sanzioni». Per i grandi importatori manca uno strumento di calcolo automatizzato.
Calcolo delle sanzioni per piccoli importatori
Per quanto concerne i piccoli importatori (meno di sei nuove immatricolazioni l’anno) il superamento dell’obiettivo e la sanzione saranno calcolati singolarmente per ogni autofurgone o trattore a sella leggero. L’ammontare della sanzione dipende, oltre che dalle emissioni di CO2, anche dal peso a vuoto del veicolo di nuova immatricolazione. Anche un veicolo con emissioni di CO2 inferiori a 186 g/km potrebbe quindi essere soggetto al pagamento di una sanzione.
Compensazione delle sanzioni a carico di piccoli importatori
I piccoli importatori di autofurgoni e trattori a sella leggeri devono pagare un’eventuale sanzione per il mancato rispetto delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 prima dell’immatricolazione del veicolo. Per i veicoli che superano l’obiettivo viene inflitta una sanzione. Se un veicolo è al di sotto del valore limite, non viene esatta alcuna sanzione, ma non viene versato nemmeno un bonus.I piccoli importatori hanno tuttavia la possibilità di cedere i propri veicoli a un grande importatore. In questo modo è possibile che una sanzione per un veicolo ad alte emissioni venga ridotta o che venga versato un bonus per un veicolo efficiente. Queste condizioni sono un accordo di diritto privato tra l’importatore che cede e quello che acquista i veicoli. La cessione deve essere notificata all’UFE precedentemente alla prima immatricolazione in Svizzera.