Autorizzazioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

Conformemente all'articolo 63 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA), per la costruzione o la modifica di impianti eolici, il proprietario deve chiedere un'autorizzazione all'UFAC se l'opera:

a. raggiunge un'altezza o una distanza dal suolo, misurata perpendicolarmente, di 60 m e oltre in una zona edificata;
b. raggiunge un'altezza o una distanza dal suolo, misurata perpendicolarmente, di 25 m e oltre in una zona diversa da una zona edificata; oppure
c. attraversa una superficie determinante del catasto di limitazione degli ostacoli.

L'autorizzazione per gli ostacoli alla navigazione aerea conferma che l'impianto eolico non costituisce un pericolo per la sicurezza aerea o contiene gli oneri eventualmente necessari (p. es. marcature e/o segnali luminosi) per eliminare le aree di pericolo esistenti.

Da segnalare anche la revisione in corso dell'OSIA che, secondo il calendario, da inizio 2019 introdurrà alcune modifiche per quanto concerne le procedure di autorizzazione.

Procedura

Nel documento «istruzioni per proponenti» trovate tutte le informazioni necessarie per preparare e inoltrare la vostra domanda di autorizzazione. Trovate i formulari necessari così come altri link utili più in basso.

Vogliate prestare attenzione al fatto che tutte le autorità coinvolte nel Guichet unique così come skyguide avranno accesso a gran parte dei vostri dati attraverso una banca dati interna.

https://www.bfe.admin.ch/content/bfe/it/home/promozione/energie-rinnovabili/guichet-unique-energia-eolica/autorizzazioni-per-gli-ostacoli-alla-navigazione-aerea.html