TEST-VERSION - FAQ Abraxas
Digitalizzazione dell’esecuzione delle norme in materia di CO2
Quali sono i presupposti per poter usufruire dei servizi disponibili sul portale eGovernment DATEC?
Per poter usufruire dei servizi, occorre generare un login al portale eGovernment DATEC tramite il servizio di login della Confederazione eIAM (www.eiam.swiss/pages/eiam_it.html). La registrazione è gratuita.
A seguito della digitalizzazione e dell’automazione di taluni processi, a partire dal 1° gennaio 2024, nell’ambito dell’esecuzione delle prescrizioni sul CO2 per i GI e i RE, il codice di titolare dell’approvazione del tipo sarà sostituito dal numero d’identificazione dell’impresa (IDI).
Le istruzioni che seguono illustrano i principali passaggi necessari per utilizzare i servizi: Informazioni sulla digitalizzazione dell’attuazione delle prescrizioni sul CO2 – n. 3.
Cosa può fare l’importatore se non possiede un IDI?
Per registrarsi come grandi importatori o membri di un raggruppamento di emissioni, occorre necessariamente disporre di un IDI. Le imprese lo ricevono nel momento in cui si notificano presso un servizio amministrativo collegato al registro IDI (ad es. registro di commercio, registro IVA ecc.). Gli importatori che non dispongono di un IDI possono conteggiare i veicoli singolarmente come piccoli importatori, cederli a un grande importatore o operare tramite un terzo (operatore di servizi con IDI) che funga da grande importatore.
Come funziona il processo di attestazione per i piccoli importatori?
Per avviare questo processo, occorre innanzitutto registrare in formato digitale i dati necessari del veicolo presso l’Ufficio federale delle strade (USTRA). A tal fine si utilizza il portale KDI dell’USTRA. Successivamente, a prescindere dalla necessità o meno di pagare una sanzione, occorre in ogni caso presentare una domanda di attestazione per il veicolo sul portale eGovernment DATEC (www.uvek.egov.swiss). Se non è dovuta alcuna sanzione, l’attestazione viene rilasciata in automatico. Se invece va versata una sanzione, l’importatore riceverà un’attestazione una volta pervenuto il pagamento.
Un utente può gestire più grandi importatori sul portale eGovernment?
Un utente può, con il proprio login, inserire più organizzazioni. Può anche assegnare a terzi un ruolo all’interno della propria organizzazione, abilitandoli a effettuare determinate operazioni per conto dell’organizzazione. Con un unico login è pertanto possibile gestire più organizzazioni. La gestione dei diritti degli utenti dell’organizzazione, invece, rimane di competenza dell’amministratore.
Che cosa cambia con la digitalizzazione dell’esecuzione delle norme in materia di CO2?
A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’UFE è subentrato all’USTRA per tutte le competenze riguardanti l’esecuzione delle norme in materia di CO2. In tale contesto si sta procedendo a una graduale digitalizzazione dei processi, che vengono gestiti sul portale eGovernment DATEC (www.uvek.egov.swiss). I servizi disponibili sulla piattaforma sono i seguenti:
- richiesta di trattamento come grande importatore (GI) o raggruppamento di emissioni (RE);
- modifica dei dati GI o RE;
- notifiche di cessione;
- gestione delle procure di cessione;
- richiesta dell’attestazione;
- feedback dei grandi importatori.
Conformemente all’articolo 22a dell’ordinanza sul CO₂, dal 1° gennaio 2024 le cessioni devono essere notificate all’UFE. Di regola, le cessioni devono essere notificate all’UFE tramite gli appositi servizi del portale eGovernment DATEC. Sono disponibili in particolare i seguenti servizi.
- «Notifica di cessione»: con questo servizio è possibile notificare le cessioni di singole automobili.
- «Notifiche di cessione tramite Excel»: con questo servizio i grandi importatori possono notificare le cessioni delle loro automobili tramite liste Excel. Per compiere tale operazione deve essere utilizzato il modello standard.
- «Valutare cessioni»: con questo servizio è possibile valutare le cessioni della propria organizzazione. Le cessioni possono essere esportate sotto forma di analisi Excel.
Attualmente il portale eGovernment non è in grado di elaborare alcune eccezioni relative alla cessione di veicoli. Ciò riguarda in particolare i seguenti casi:
- veicoli con un VIN che non è composto da 17 cifre;
- veicoli modificati con dati dichiarati che si discostano da quelli CoC;
- furgoni a zero emissioni con un peso complessivo fino a un massimo di 4,25 tonnellate (veicoli Bourgeois).
Fino a nuovo avviso, questi casi particolari devono essere notificati all’UFE tramite un modulo apposito, accludendo gli allegati in esso specificati.
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla seguente pagina: Processo relativo alle cessioni
Procedura per gli importatori di veicoli
Quali sono i presupposti per presentare una domanda di attestazione?
I piccoli importatori sono tenuti a notificare i veicoli che hanno importato sul portale KDI (piccoli importatori e importatori diretti) dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), dopodiché riceveranno conferma da quest’ultimo circa l’avvenuta registrazione del veicolo all’interno del portale. Tale notifica è necessaria per poter presentare domanda di attestazione per un veicolo all’Ufficio federale dell’energia. In caso di domande sulla registrazione dei veicoli nel portale KDI è possibile rivolgersi all’USTRA. (mail: ivitas_support(at)astra.admin.ch)
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Per l’immatricolazione del veicolo i piccoli importatori necessitano di un’attestazione rilasciata dall’Ufficio federale dell’energia (UFE) e di una conferma da parte dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). La domanda di attestazione dev’essere presentata tramite il portale eGovernment DATEC: www.uvek.egov.swiss.
Se il veicolo ha emissioni pari o inferiori all’obiettivo fissato, l’attestazione per l’immatricolazione viene rilasciata in automatico. Se invece un veicolo supera il proprio obiettivo, l’importatore dovrà pagare una sanzione. In tal caso l’attestazione verrà rilasciata solo una volta ricevuto il pagamento dell’importo dovuto. Se un veicolo è escluso dal campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2, non occorre un’attestazione ai fini dell’immatricolazione presso l’Ufficio cantonale della circolazione stradale.
Tutti gli importatori possono cedere i veicoli a un grande importatore. In caso di cessione di un veicolo da un piccolo a un grande importatore viene meno la necessità di un’attestazione ai fini dell’immatricolazione. Ulteriori informazioni sulla cessione: Che cosa comporta la cessione di un’automobile importata? In che modo può essere ceduto un veicolo?
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Come procedere per farsi registrare come grande importatore?
Gli importatori possono farsi registrare come grandi importatori sul portale eGovernment DATEC (www.uvek.egov.swiss).
I grandi importatori che nell’anno precedente l’anno di riferimento hanno conteggiato 50 o più automobili nel loro parco veicoli nuovi, nell’anno di riferimento sono automaticamente registrati come grandi importatori provvisori presso l’Ufficio federale dell’energia (art. 18 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). Se alla fine dell’anno di riferimento il parco veicoli comprenderà meno di 50 automobili, l’importatore sarà considerato un piccolo importatore e dovrà quindi fare il conteggio per ogni singola automobile (art. 18 cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2).
In questo caso, deve registrarsi nuovamente presso l’UFE come grande importatore se vuole di nuovo essere trattato provvisoriamente come tale nell’anno di riferimento. La registrazione va effettuata sul portale eGovernment DATEC. Questo obbligo di registrazione vale anche per gli importatori che nell’anno precedente l’anno di riferimento non erano registrati all’UFE come grandi importatori ma che per l’anno di riferimento desiderano registrarsi per la prima volta come tali. Il trattamento come grande importatore si applica all’intero anno di riferimento. Per potersi registrare, l’importatore deve essere in possesso di un numero d’identificazione delle imprese (IDI).
La modalità di conteggio, rispetto alla media in caso di 50 o più automobili (conteggio per l’intero parco veicoli per i grandi importatori) oppure separatamente per ogni singola automobile (conteggio individuale per i piccoli importatori), viene stabilita allo stesso modo per tutti i grandi importatori registrati all’UFE unicamente in base al numero di automobili presenti nel parco veicoli nuovi alla scadenza del relativo anno di riferimento.
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Che cos’è un raggruppamento di emissioni?
Un raggruppamento di emissioni è un’unione di importatori che, per un periodo massimo di cinque anni, intendono raggiungere congiuntamente l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.
Possono riunirsi in un raggruppamento tutti gli importatori (grandi, piccoli e importatori privati). Un raggruppamento ha gli stessi diritti e doveri di un singolo grande importatore. I membri di un raggruppamento di emissioni rispondono in solido (art. 13 cpv. 4 della legge sul CO2).
I raggruppamenti vanno registrati sul portale eGovernment DATEC (www.uvek.egov.swiss) entro l’inizio dell’anno di riferimento. Le domande inoltrate nel corso dell’anno di riferimento possono essere prese in considerazione solo per l’anno successivo. Per la registrazione di un raggruppamento occorre che tutti i suoi membri siano in possesso di un numero d’identificazione delle imprese (IDI).
Prescrizioni sulle emissioni di CO2 - informazioni generali
In che cosa consistono le prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per le automobili?
Analogamente all’UE, nel 2012 anche la Svizzera ha introdotto delle prescrizioni di CO2 per le nuove automobili. In virtù di questa normativa, gli importatori svizzeri devono ridurre, in media, a 93,6 g CO2/km (WLTP) le emissioni di CO2 delle automobili importate conformemente all’utilizzo cui sono destinate e immatricolate per la prima volta in Svizzera.
Ogni importatore è tenuto a rispettare uno specifico obiettivo individuale di CO2 per il suo parco veicoli nuovi (nel caso di un piccolo importatore o di un singolo importatore si tratta dell’obiettivo specifico del veicolo). Tale obiettivo è commisurato al peso a vuoto del veicolo. Se le emissioni di CO2 per chilometro superano l’obiettivo, viene imposta una sanzione.
Perché vengono introdotte queste prescrizioni?
Nella legge sul CO2, la Svizzera si impegna a ridurre le emissioni di CO2 rispetto all’anno base 1990. Una parte importante della quota delle emissioni di CO2 in Svizzera è da ricondurre al traffico stradale; il potenziale di risparmio è particolarmente consistente nel caso delle automobili. Nel confronto europeo le nuove vetture in Svizzera presentano le emissioni di CO2 di gran lunga più elevate.
Quali veicoli sono considerati automobili? Le prescrizioni si applicano anche ai camper?
Il termine “automobili” è definito all’articolo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). L’ordinanza non si applica ai veicoli adibiti a uno scopo particolare (ad es. veicoli antiproiettile o veicoli autorizzati a trasportare carrozzelle per disabili, camper).
Ai sensi della legge sul CO₂, sono considerate immatricolate per la prima volta le automobili ammesse per la prima volta alla circolazione in Svizzera. Non rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni i veicoli precedentemente immatricolati in Svizzera. Ne sono escluse anche le automobili la cui immatricolazione all’estero risale a più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera, mentre i veicoli che, al momento dell’importazione, presentano un chilometraggio superiore a 5000 km sono esclusi dalle disposizioni a partire da sei mesi. La durata dell’immatricolazione estera non è rilevante al momento della dichiarazione doganale in Svizzera. Per i veicoli già precedentemente immatricolati all’estero, viene riconosciuta solamente un’ammissione ordinaria alla circolazione con licenza di circolazione. Ad esempio, le immatricolazioni per targhe di trasferimento o l’utilizzo di veicoli con targhe professionali non sono considerate immatricolazioni ordinarie. L’immatricolazione all’estero deve tassativamente essere stata fatta a nome di una persona fisica o giuridica domiciliata nel Paese in questione. L’immatricolazione estera e il chilometraggio devono essere dichiarati sul portale KDI dell’USTRA in fase di registrazione del veicolo (cfr. FAQ: Quali sono i presupposti per presentare una domanda di attestazione?)
I veicoli messi in circolazione nel Principato del Liechtenstein sono equiparati ai veicoli messi in circolazione in Svizzera.
I valori obiettivo per le emissioni di CO2. vengono gradualmente inaspriti. Dal 1° gennaio 2025, l’articolo 10 della legge sul CO2 prevede per le automobili un obiettivo di 93,6 g CO2/km (WLTP). Per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri (termine collettivo: veicoli commerciali leggeri, VCL) si applica un valore obiettivo di 153,9 g CO2/km (WLTP). Il prossimo inasprimento è previsto per il 1° gennaio 2030, quando il valore obiettivo per le automobili sarà presumibilmente portato a 49,5 g CO2/km e quello per i veicoli commerciali leggeri a 90,6 g CO2/km.
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A chi sono destinate le prescrizioni?
Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 sono destinate agli importatori di nuove automobili. A riguardo, si fa una distinzione tra grandi e piccoli importatori.
Grandi importatori (≥ 50 automobili)
Sono considerate grandi importatori le imprese che importano almeno 50 nuove automobili all’anno da immatricolare in Svizzera. Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli di un grande importatore sono superiori al suo obiettivo individuale, l’importatore dovrà pagare una sanzione per ogni automobile immatricolata per la prima volta nell’anno in questione.
Sono considerati grandi importatori in un anno di riferimento tutti gli importatori registrati provvisoriamente come grandi importatori presso l’UFE nell’anno di riferimento (v. anche «Come procedere per farsi registrare come grande importatore?») e che nell’anno di riferimento conteggiano 50 o più automobili nel loro parco veicoli nuovi.
Importatori privati/piccoli importatori
I piccoli importatori sono aziende che non sono registrate presso l’UFE come grandi importatori o che conteggiano meno di 50 automobili all’anno nel loro parco veicoli nuovi. Rientrano in questa categoria anche le persone che importano direttamente il proprio veicolo dall’estero e lo fanno immatricolare in Svizzera (importatori privati).
Nel caso dei piccoli importatori, l’obiettivo è calcolato singolarmente per ogni automobile. In caso di superamento la sanzione dev’essere pagata prima dell’immatricolazione. A tal fine, i piccoli importatori devono presentare all’UFE una domanda di attestazione. (cfr. FAQ: Quali sono i presupposti che devono soddisfare i piccoli importatori per poter immatricolare un veicolo?)
In virtù dell’articolo 11 della legge sul CO2, il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO2 delle automobili importate o fabbricate in Svizzera. Il calcolo si riferisce alle automobili dell’importatore o del costruttore immatricolate per la prima volta durante l’anno corrispondente (parco di automobili). Per quanto riguarda le prescrizioni sulle emissioni di CO2 delle automobili, il responsabile e colui che si vede attribuire il veicolo al proprio parco è pertanto il primo importatore o il costruttore del veicolo, e non terzi che eventualmente immatricolano i veicoli in Svizzera in un momento successivo. Se la fattispecie determinante per l’attribuzione di un’automobile (importazione/costruzione) risulta essere realizzata, le relative conseguenze giuridiche (le automobili fanno parte del parco dell’importatore) producono i loro effetti. Se la fattispecie si ripete, le conseguenze giuridiche non scattano una seconda volta.
Entro quale data dev’essere pagata la sanzione?
Grandi importatori (conteggio annuale)
Ogni tre mesi l’UFE trasmette ai grandi importatori un elenco delle automobili assegnate al loro parco veicoli nuovi entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre dell’anno di riferimento, nonché l’obiettivo e le emissioni di CO2 determinanti. Nel caso al termine dell’anno di riferimento sussistano dubbi circa il pagamento della sanzione, l’UFE può chiedere il versamento di acconti trimestrali. Nella primavera successiva, il grande importatore riceverà un conteggio finale per tutti i veicoli immatricolati nell’anno di riferimento.
Le fatture vengono emesse dall’UFE in base ai dati disponibili presso l’UFE e l’USTRA; in linea di principio non è necessario che l’importatore li trasmetta.
Piccoli importatori (prima della messa in circolazione)
I piccoli importatori devono pagare un’eventuale sanzione all’UFE già prima dell’immatricolazione rilasciata dall’Ufficio cantonale della circolazione.
Come sono utilizzati i proventi delle sanzioni?
Dal 1° gennaio 2018 i proventi delle sanzioni sono versati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA); precedentemente venivano versati al Fondo infrastrutturale.
Calcolo della sanzione
Come viene calcolato l’obiettivo di CO₂ per i piccoli importatori?
Le disposizioni esecutive applicabili per il 2025 entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025. Fino all’entrata in vigore, ai piccoli importatori si applica la precedente formula di calcolo in combinazione con i nuovi valori obiettivo. Non appena il Consiglio federale avrà adottato le disposizioni esecutive, la formula di calcolo per i piccoli importatori per il 2025 sarà adeguata.
Fino ad allora l’obiettivo è calcolato singolarmente per ogni automobile sulla base della seguente formula:
emissioni specifiche ammesse = 93,6 + a × (peso a vuoto – M t-2) g CO2/km
dove:
93,6: | obiettivo di riferimento in g CO2/km secondo la procedura di misurazione WLTP |
a: | 0,0333, coefficiente angolare della retta del valore limite |
Mt-2: | peso a vuoto medio in kg delle automobili messe in circolazione per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno prima dell’anno di riferimento. |
Per il 2025 vale il peso a vuoto medio del 2023, pari a 1767 kg. |
Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO2 di un veicolo sono superiori all’obiettivo individuale fissato.
Come viene calcolato l’obiettivo di CO₂ per i grandi importatori e i costruttori?
I parametri di calcolo per l’obiettivo del 2025 per i grandi importatori non sono ancora noti. Le disposizioni esecutive entreranno in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025 (probabilmente nel secondo trimestre del 2025). La formula di calcolo sarà comunicata non appena possibile dopo la decisione del Consiglio federale. Finora è noto solo il valore obiettivo, che nel 2025 è di 93,6 g CO2/km per le automobili.
Nota: il calcolo definitivo per i grandi importatori viene fatto soltanto alla fine dell’anno di riferimento.
Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO₂ della flotta di veicoli sono superiori all’obiettivo individuale fissato.
I piccoli costruttori di automobili che, nell’Unione europea (UE), immatricolano per la prima volta meno di 10 000 automobili all’anno e i costruttori di nicchia che immatricolano per la prima volta un numero di veicoli compreso tra 10 000 e un massimo di 300 000 all’anno, nell’UE possono chiedere un obiettivo speciale. Tale obiettivo deve essere approvato dalla Commissione europea. La Svizzera aveva adottato questa regola fino alla fine del 2021. Dal 2022 non sono più previsti obiettivi speciali per piccoli costruttori e costruttori di nicchia (in attuazione della mozione Müller 20.3210, Tasse sul CO2. Giustizia anche per i costruttori di nicchia).
Secondo la normativa europea i costruttori che immatricolano nell’UE meno di 1000 automobili all’anno possono chiedere anche in un secondo momento di essere esonerati per un anno dall’adempimento degli obiettivi UE (cosiddetta clausola «de minimis»). In Svizzera si è deciso di non applicare la clausola «de minimis».
Per le automobili di marche che nell’UE beneficiano dell’esclusione «de minimis» o che dispongono di obiettivi speciali per costruttori piccoli o di nicchia, in Svizzera vale l’obiettivo medio di 93,6 g CO2/km.
Che cosa si intende per emissioni determinanti di CO2?
Nel caso dei grandi importatori, le emissioni determinanti di CO2 sono calcolate come valore medio del parco veicoli; nel caso dei piccoli importatori è determinante il valore di ogni singolo veicolo.
Le emissioni determinanti di CO2 sono le emissioni combinate, misurate secondo la procedura WLTP, che figurano sull’approvazione del tipo. Gli importatori di veicoli omologati possono però fornire la prova delle emissioni determinanti di CO2 anche tramite il cosiddetto Certificate of Conformity (COC). In questo caso, l’importatore deve fornire la prova delle emissioni di CO2 e delle eventuali riduzioni mediante il COC.
Nel caso dei veicoli immatricolati sulla base del Certificato di conformità elettronico CE (e-COC), per il calcolo sono determinanti unicamente i dati dell’e-COC. Le altre attestazioni riconosciute sulle emissioni di CO2 sono elencate nella direttiva per i grandi importatori -> Documenti -> Informazioni per il settore.
Nei seguenti casi le emissioni determinanti di CO2 vengono ridotte:
- veicoli con motore a gas naturale (-20% per la quota di biogas computabile)
- tecnologie innovative (innovazione ecologiche riconosciute dall’UE)
Dov’è indicato il peso a vuoto determinante?
Il peso a vuoto determinante per il calcolo dell’obiettivo di emissione di CO2 è riportato nell’approvazione del tipo, fermo restando che fa fede il peso a vuoto massimo indicato su quest’ultima. Nel caso dei veicoli che non dispongono dell’approvazione del tipo, il peso a vuoto viene desunto dal Certificate of Conformity (COC), dove però è determinante la massa effettiva del veicolo (posizione 13.2; actual mass of the vehicle - se il dato non è disponibile, si utilizza la posizione 13, massa in normali condizioni di marcia; mass in running order). Anche nel caso dei veicoli immatricolati sulla base del Certificato di conformità elettronico CE, sono determinanti le posizioni COC summenzionate.
Nel caso dei veicoli immatricolati sulla base del Certificato di conformità elettronico CE (e-COC), per il calcolo sono determinanti unicamente i dati dell’e-COC.
Nel caso dei veicoli che non dispongono né dell’approvazione del tipo né di un COC deve essere obbligatoriamente presentato il bollettino di pesatura di una bilancia calibrata. Su tale bollettino deve essere riportato il VIN del veicolo in questione.
Come vengono calcolate le sanzioni per una singola automobile?
Le disposizioni esecutive applicabili per il 2025 entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025. Fino all’entrata in vigore, ai piccoli importatori si applica l’attuale formula di calcolo in combinazione con i nuovi valori obiettivo. Fino a nuovo avviso, la sanzione per i piccoli importatori per l’anno 2025 è calcolata secondo il seguente schema:
Esempio per l’anno di riferimento 2025 (cfr. apposito strumento di calcolo sul sito Internet)
Importazione privata di un’automobile nel 2025:
- emissioni di CO2: 110 g CO2/km
- peso a vuoto: 1650 kg
- peso a vuoto di riferimento: 1767 kg
- la sanzione è pari a 95 franchi per ogni grammo, a partire da un superamento del valore di 0,1 grammi.
Obiettivo = 93,6 + 0,0333 × (1650 – 1767) = 89,7039 g CO2/km (continuare il calcolo senza arrotondare)
Scarto rispetto al valore limite = 110 – 89,7039 = 20,2 g CO2/km (arrotondare per difetto al successivo decimo di grammo di CO2/km)
Sanzione: 20,2 × CHF 95 = CHF 1919 (arrotondare a 5 ct.)
Link:
Quale sarà l’importo da pagare in futuro?
Nell’anno di riferimento 2025, il costruttore o l’importatore dovrà versare alla Confederazione, a partire da un superamento dell’obiettivo di 0,1 grammi, 95 franchi per ogni grammo di CO2/km. Gli importi vengono ridefiniti ogni anno. A riguardo si tiene conto degli importi vigenti nell’Unione europea e del tasso di cambio (art. 13 legge sul CO2).
Qual è la data determinante per il calcolo della sanzione?
Grandi importatori
Per il calcolo della sanzione è determinante la data dell'immatricolazione. Un veicolo immatricolato per la prima volta in Svizzera tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di un determinato anno di riferimento viene preso in considerazione per il calcolo di tale anno.
Piccoli importatori
Per il calcolo della sanzione è determinante la data di emissione della fattura da parte dell'Ufficio federale dell'energia.
Non è previsto un bonus diretto. Tuttavia, i grandi importatori possono compensare le automobili con emissioni di CO₂ che superano l’obiettivo specifico del proprio parco veicoli con automobili che producono meno emissioni.
I piccoli importatori che si riuniscono in raggruppamenti di emissioni beneficiano delle stesse possibilità di compensazione offerte ai grandi importatori.
Attraverso la cessione di un veicolo a un grande importatore, i piccoli importatori e gli importatori privati hanno la possibilità di ottenere un bonus per un veicolo efficiente.
Maggiori informazioni sulla cessione nella risposta alla domanda: Che cosa comporta la cessione di un’automobile importata? In che modo può essere ceduto un veicolo?
Che cosa comporta la cessione di un’automobile importata? In che modo può essere ceduto un veicolo?
Ogni importatore di automobili, sia esso grande o piccolo, ha la possibilità di cedere un’automobile importata a un altro grande importatore per il calcolo della sanzione per le emissioni di CO₂. La cessione dev’essere notificata all’Ufficio federale dell’energia (UFE) prima della prima immatricolazione del veicolo in Svizzera. Le cessioni avvenute dopo la prima immatricolazione in Svizzera non vengono riconosciute. Anche la revoca di una cessione non è ammessa. Ogni veicolo può essere ceduto al massimo una volta. Di regola, le cessioni devono essere notificate all’UFE tramite gli appositi servizi del portale eGovernment DATEC. Sono disponibili in particolare i seguenti servizi.
- «Notifica di cessione»: con questo servizio è possibile notificare le cessioni di singole automobili. Tramite questo servizio un grande importatore registrato può notificare cessioni a un altro grande importatore o rilevare un veicolo ceduto. Inoltre è possibile rilevare veicoli ceduti da piccoli importatori oppure notificare una cessione in qualità di intermediario tra grandi importatori. Si tratta di un servizio senza effetti giuridici.
- «Notifiche di cessione tramite Excel»: con questo servizio i grandi importatori possono notificare le cessioni delle loro automobili tramite liste Excel. Per compiere tale operazione deve essere utilizzato il modello standard disponibile sul portale eGovernment del DATEC. I veicoli inseriti nella lista Excel vengono verificati e il portale informa se la cessione ha potuto essere eseguita. Si tratta di un servizio senza effetti giuridici.
- «Valutare cessioni»: con questo servizio è possibile valutare le cessioni della propria organizzazione. Le cessioni possono essere esportate in un documento Excel.
Attualmente il portale eGovernment non è in grado di elaborare alcune eccezioni relative alla cessione di veicoli. Ciò riguarda in particolare i seguenti casi:
- veicoli con un VIN che non è composto da 17 cifre;
- veicoli modificati con dati dichiarati che si discostano da quelli CoC;
- furgoni a zero emissioni con un peso complessivo fino a un massimo di 4,25 tonnellate (veicoli Bourgeois).
Fino a nuovo avviso, questi casi particolari devono essere notificati all’UFE tramite un modulo apposito, accludendo gli allegati specificati nel modulo.
In caso di domande è possibile rivolgersi all’helpdesk dell’UFE al seguente numero di telefono: 058 464 54 40.
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Ultima modifica 01.01.2024