Gli impianti di trasporto in condotta sottoposti alla vigilanza cantonale possono comportare gli stessi rischi di condotte più grandi, motivo per cui la costruzione e l'esercizio sono soggetti ad autorizzazione. Gli articoli pertinenti si trovano nella legge sugli impianti di trasporto in condotta (artt. 41 – 43 LITC: Impianti sottoposti alla vigilanza dei Cantoni).
In materia vige anche una direttiva che contiene un modello per il rapporto annuale all'attenzione dell'UFE.