Progetti di costruzione di terzi

L'articolo 28 della legge sugli impianti di trasporto in condotta (LITC) sancisce che la costruzione e la modifica di edifici e impianti di terzi può essere autorizzata unicamente previo consenso dell'UFE.

L'Ufficio ha delegato tale compito all'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO) che concede le autorizzazioni ai terzi che le hanno richieste, nel quadro delle prescrizioni vigenti.

In linea di principio, sono soggette ad autorizzazione tutte le attività che si svolgono a una distanza inferiore a 10 m da un impianto di trasporto in condotta, o, all'interno della zona di protezione, dagli impianti accessori e dal portale delle gallerie. Tra queste attività rientrano sia i lavori permanenti che quelli temporanei nonché le grandi modifiche di un impianto esistente. Ulteriori dati sono disponibili presso il rispettivo gestore dell'impianto o presso l'IFO (cfr. anche allegato 13 alla direttiva IFO sulla pianificazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto in condotta con pressioni superiori a 5 bar).

Ultima modifica 05.12.2018

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