Il diritto di utilizzazione esclusiva della forza idrica dei corsi d'acqua pubblici presso una determinata ubicazione viene conferito attraverso una concessione. In seguito, il concessionario è tenuto a corrispondere un compenso annuo (canone annuo) all'ente pubblico concedente (ad es. Cantone, distretto, Comune). Il canone annuo viene stabilito dai Cantoni entro i limiti della legislazione federale (art. 76 cpv. 4 Cost.).
Il Parlamento ha aumentato a più riprese l'aliquota massima del canone annuo prevista dal diritto federale dall'entrata in vigore della legge federale del 22 dicembre 1916 sulle forze idriche (LUFI). Dal 2015 essa ammonta a 110 franchi per chilowatt lordo (fr./kWl) ed è applicabile sino alla fine del 2030. Secondo l'articolo 49 capoverso 1bis LUFI, il Consiglio federale deve sottoporre tempestivamente all’Assemblea federale un disegno di atto normativo per la determinazione dell’aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2031.