La manipolazione delle scorie radioattive è disciplinata nella legge federale sull’energia nucleare (LENu) e nell’ordinanza sull’energia nucleare (OENu). La legge federale sull’energia nucleare definisce i principi fondamentali, come ad esempio la condizione secondo cui le scorie radioattive devono essere smaltite in modo tale che la protezione dell’uomo e dell’ambiente sia garantita a lungo termine. Stabilisce inoltre che le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono, in linea di principio, essere smaltite entro i confini nazionali in depositi collocati in strati geologici profondi. Le disposizioni della legge sono precisate nell’OENu. L’ordinanza attribuisce alla Confederazione ad esempio il compito di fissare in un piano settoriale la procedura di selezione dei siti e definisce inoltre i requisiti di sicurezza che deve soddisfare un deposito in strati geologici profondi.
FAQ
A chi appartengono le scorie radioattive (prima e dopo la chiusura della centrale?)
Finché un deposito in strati geologici profondi rimane aperto, le scorie radioattive appartengono a coloro che le hanno prodotte (esercenti delle centrali e Confederazione). Essi sono tenuti per legge a smaltire in sicurezza le scorie a proprie spese. A tale scopo, nel 1972, gli esercenti delle centrali nucleari svizzere e la Confederazione hanno istituito la Società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento di scorie radioattive (Nagra), conferendole lo smaltimento delle scorie.
Dopo la chiusura o dopo la scadenza del termine di sorveglianza del deposito, il Consiglio federale accerta che il deposito non sottostà più alla legislazione sull’energia nucleare. Solo allora la responsabilità è interamente trasferita alla Confederazione. Qualora il deposito venisse utilizzato per il recupero di risorse (ad es. elementi combustibili esausti), il finanziamento spetterà ai beneficiari.
Vige un divieto di importazione ed esportazione di scorie radioattive?
Secondo la legge sulla radioprotezione e la legge federale sull’energia nucleare tutti le scorie prodotte in Svizzera devono, in linea di principio, essere smaltite entro i confini nazionali. Sono previste deroghe e quindi lo smaltimento all’estero è possibile a determinate condizioni. È comunque vietata l’esportazione di elementi combustibili esausti a scopo di ritrattamento. Tutti gli Stati dotati di un programma di gestione delle scorie avanzato hanno emanato leggi che vietano l’importazione di scorie radioattive straniere. Per la Svizzera quindi non si profila la possibilità di partecipare a un progetto estero. I responsabili dello smaltimento delle scorie in Svizzera devono pertanto adoperarsi nel quadro di progetti nazionali.
Ultima modifica 07.11.2024