Dal 1° gennaio 2022 sono in vigore la revisione totale della legislazione sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare e le due Convenzioni rivedute di Parigi e di Bruxelles sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare. Viene quindi migliorata la protezione delle vittime in caso di gravi incidenti nucleari e vengono armonizzate e semplificate a livello internazionale le procedure di risarcimento.
Responsabilità
Secondo la legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN) l'esercente di un impianto nucleare risponde, senza limitazione finanziaria, dei danni nucleari causati dall'esercizio del suo impianto o dal relativo trasporto di materiale nucleare. Dei danni legati alle materie nucleari in transito risponde il proprietario dell'impianto estero.
- Responsabilità derivante dal rischio
La LRCN prevede disposizioni severe in materia di responsabilità per danni nucleari. L’esercente responsabile è chiamato a rispondere anche in assenza di colpa e perfino nel caso in cui il danno nucleare è causato, ad esempio, da eventi bellici o atti di terrorismo. - Responsabilità esclusiva dell'esercente
L’esercente dell’impianto nucleare è l'unico soggetto a dover rispondere. In questo modo per le vittime è più facile far valere le proprie richieste di risarcimento danni. - Obbligo di copertura
L’esercente deve stipulare un’assicurazione di 1,2 miliardi di euro più il 10 per cento per interessi e spese riconosciute in giudizio (per un totale di 1,32 miliardi di euro). - Termine di prescrizione
Il termine di prescrizione per avanzare una richiesta di risarcimento danni è di 3 anni dalla conoscenza del danno (termine di prescrizione relativo) e di trent'anni dopo l'evento dannoso (termine di prescrizione assoluto). - Danni tardivi
I danni di cui il danneggiato viene a conoscenza solo dopo 30 anni sono coperti dalla Confederazione attraverso il Fondo per danni nucleari. - Foro competente
Per le richieste di risarcimento è competente un unico tribunale, indipendentemente dal luogo di residenza e dalla nazionalità dei danneggiati.
Indennità
Un danno nucleare è coperto da assicurazione fino a 1,2 miliardi di euro. In caso di sinistro questa copertura assicurativa è integrata da un importo di 300 milioni di euro, messo a disposizione dalle parti contraenti della Convenzione complementare di Bruxelles. In totale, quindi, sono ora a disposizione per la copertura di un danno nucleare 1,5 miliardi di euro (più 120 milioni di euro per interessi e spese riconosciute in giudizio). Per i danni di importo superiore a tale somma l'esercente di un impianto nucleare risponde senza limitazioni con tutto il suo patrimonio.
Gli impianti per la ricerca nucleare e il deposito federale intermedio nonché il trasporto di determinati materiali nucleari sono assicurati rispettivamente per 70 e 80 milioni di euro (più il 10% per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio).
Copertura
La copertura è fornita principalmente da assicurazioni private. I rischi che ne risultano esclusi o che superano la somma coperta dell’assicurazione privata, vengono coperti dalla Confederazione. A tal fine gli esercenti degli impianti pagano un premio, che confluisce nel Fondo per danni nucleari.
Grandi sinistri
Se tutti i mezzi disponibili non sono sufficienti a risarcire il danno o se a causa dell'elevato numero di danneggiati non è possibile condurre una procedura ordinaria, si è in presenza di un cosiddetto grande sinistro. In questo caso l'Assemblea federale può, mediante ordinanza, regolamentare le indennità e prevede eventualmente che la Confederazione possa concedere prestazioni suppletive per i danni non coperti.
Internazionale
La Svizzera ha ratificato le due Convenzioni di Parigi e Bruxelles sulla responsabilità in materia di energia nucleare (entrambe nella versione riveduta del 2004).
A inizio del 2022 la Svizzera ratificherà anche il Protocollo comune. Per la Svizzera quest'ultimo entra in vigore tre mesi dopo.
Dal 1986 vige un accordo bilaterale con la Germania sulla responsabilità verso terzi nel settore dell'energia nucleare, che disciplina il principio della parità di trattamento dei cittadini dei due Paesi.
Documenti
Nuova legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare
Media
Diritto
Exclusion of Certain Kinds of Nuclear Substances [NE/M(77)2]
Annex 3, Appendix to the Decision of the Steering Committee concerning the Decisions, Recommendations and Interpretations applicable to the Paris Convention as amended by the 2004 Protocol, item 4 (page 27)
Exclusion de certaines catégories de substances nucléaires [NE/M(77)2]
Annex 3, Appendice à la Décision du Comité de Direction concernant les Décisions, Recommandations et Interprétation applicables à la Convention de Paris telle que modifiée par le Protocole de 2004, chiffre 4 (page 28)
Ultima modifica 19.05.2022