Responsabilità civile in materia nucleare
Responsabilità
Secondo la legge del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN), l'esercente di un impianto nucleare risponde, senza limitazione finanziaria, dei danni nucleari causati dall'esercizio del suo impianto o dal relativo trasporto di materiale nucleare. Dei danni relativi alle materie nucleari in transito risponde il titolare della licenza di trasporto.
Indennità
Un danno nucleare è quindi coperto dall’assicurazione fino a 1,1 miliardi di franchi svizzeri. Per i danni di importo superiore a tale somma l'esercente di un impianto nucleare risponde senza limitazioni con tutto il suo patrimonio.
Copertura
La copertura è fornita principalmente da assicurazioni private. I rischi che ne risultano esclusi o che superano la somma coperta dell’assicurazione privata, vengono coperti dalla Confederazione. A tal fine gli esercenti pagano un premio che confluisce nel Fondo per danni nucleari.
Grandi sinistri
Se tutti i mezzi non sono sufficienti a risarcire il danno, si è in presenza di un cosiddetto grande sinistro. In questo caso, l'Assemblea federale li ripartisce equamente e la Confederazione può concedere prestazioni suppletive per i danni non coperti.
Internazionale
La Svizzera non ha aderito a nessuna delle convenzioni internazionali sulla responsabilità civile attualmente in vigore.
Dal 1986 vige un accordo bilaterale con la Germania sulla responsabilità verso terzi nel settore dell'energia nucleare, che disciplina il principio della parità di trattamento dei cittadini dei due Paesi.