Il Consiglio federale modifica l'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

Berna, 14.01.2015 - Il Consiglio federale ha adottato una revisione parziale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) che contiene nuove disposizioni sulla copertura di determinati danni nucleari da parte della Confederazione. La revisione parziale dell'ordinanza entrerà in vigore il 15 febbraio 2015.

Il 13 giugno 2008 il Parlamento ha adottato la revisione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN) e approvato le versioni rivedute degli accordi internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (Convenzione di Parigi e Convenzione complementare di Bruxelles). La Svizzera ha ratificato le due Convenzioni nel marzo 2009. I lavori per una revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare, sulla base della nuova LRCN, sono in corso; da marzo a giugno 2013 si è svolta una consultazione al riguardo (cfr. comunicato stampa del 15.03.2013). L'entrata in vigore della revisione della LRCN e della revisione totale della ORCN è però subordinata alla messa in vigore della revisione della Convenzione di Parigi. Perché ciò avvenga, è necessario che quest'ultima sia ratificata da almeno due terzi dei 16 Stati contraenti. Ciò non accadrà prima dell'inizio del 2016.

La revisione parziale dell'ORCN adottata oggi dal Consiglio federale si riferisce alla vigente legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN) risalente al 1983; quest'ultima stabilisce che l'esercente di un impianto nucleare risponde in modo illimitato dei danni nucleari e che deve disporre di una copertura assicurativa di 1 miliardo di franchi svizzeri. Per quanto possibile, la copertura assicurativa deve essere fornita dagli assicuratori privati. A titolo sussidiario, la Confederazione assicura i danni nucleari che non possono essere coperti dagli assicuratori privati, e a tale scopo riscuote premi sotto forma di contributi.

Attualmente, determinati danni nucleari sono esclusi, in tutto o in parte, dalla copertura privata (ORCN, art. 4, cpv. 1). L'elenco dei rischi esclusi dalla copertura privata deve essere modificato, perché i pool di riassicurazione internazionali non sono in grado di predisporre la copertura richiesta dalla legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare. Per evitare lacune assicurative, l'elenco deve essere adeguato prima dell'entrata in vigore della nuova LRCN e della revisione totale dell'ORCN.

  1. I danni nucleari di entità compresa fra 500 milioni e 1 miliardo di franchi svizzeri che si verificano nonostante siano sempre stati rispettati i valori limite di radioattività vengono ora esclusi dalla copertura assicurativa privata. La copertura di questi danni è fornita dalla Confederazione che, a tale scopo, riscuote premi sotto forma di contributi. Questo comporta un aumento fra il 2 e il 3 per cento dei premi versati alla Confederazione dalle centrali nucleari svizzere e dal deposito intermedio di Würenlingen. Nel contempo, la riduzione delle prestazioni che l'assicurazione privata è chiamata a fornire comporta una diminuzione dei relativi premi. La revisione parziale dell'ORCN non incide quindi sull'importo complessivo dei premi.
  2. Viene inoltre lievemente modificata la formulazione relativa ai rischi di carattere terroristico parzialmente esclusi dalla copertura assicurativa privata, senza che ciò comporti tuttavia un adeguamento dei premi.

L'indagine conoscitiva sulla revisione parziale dell'ORCN si è svolta dal 2 ottobre al 4 novembre 2013 (cfr. rapporto sui risultati).

La revisione parziale dell'ORCN entra in vigore il 15 febbraio 2015.


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