La protezione delle persone e dell’ambiente è uno dei principi più importanti della legislazione sull’energia nucleare. Le misure di protezione d’emergenza devono essere allestite per i casi di incidenti in impianti nucleari svizzeri per i quali non si può escludere una fuoruscita significativa di radioattività.
L’obiettivo è proteggere la popolazione interessata e le sue risorse vitali, fornire assistenza temporanea alla popolazione, assicurare l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e limitare gli effetti di un incidente. L’ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (ordinanza sulla protezione d’emergenza [OPE], RS 732.33) disciplina sia la configurazione delle zone d’emergenza e delle zone di pianificazione che i compiti dei gestori degli impianti nucleari e delle autorità federali, cantonali, regionali e comunali.
L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare IFSN verifica la prontezza operativa dell’organizzazione d’emergenza degli impianti nucleari con apposite esercitazioni. Ogni due anni, l’Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP, d’intesa con i partner della protezione d’emergenza, conduce un’esercitazione generale d’emergenza.
La legge sulla radioprotezione e le relative ordinanze contengono ulteriori prescrizioni sulla protezione d’emergenza nei dintorni di imprese.