Il Consiglio federale pone in vigore le revisioni di diverse ordinanze nel settore energetico

Berna, 29.11.2023 - Nel corso della seduta del 29 novembre 2023, il Consiglio federale ha approvato diverse revisioni parziali di ordinanze nel settore energetico, che interessano in particolare la promozione di impianti fotovoltaici, l'introduzione di precisazioni nella normativa per grandi impianti fotovoltaici, la protezione degli impianti di trasporto in condotta dalle ciberminacce e gli adeguamenti della copertura di responsabilità civile delle centrali nucleari in fase di disattivazione. Le modifiche delle ordinanze entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

Ordinanza sull'energia (OEn)

  • I gestori di rete sono tenuti a ritirare e rimunerare in modo adeguato l’elettricità generata a partire da energie rinnovabili che viene loro offerta nel loro comprensorio. Il produttore può tuttavia vendere la sua elettricità anche a terzi. In futuro saranno previsti termini di notifica per questo tipo di passaggio. Alla fine di ogni trimestre, rispettando un termine di preavviso di un mese, i produttori possono comunicare i cambiamenti al gestore di rete.
  • Gli impianti fotovoltaici innestabili (cosiddetti impianti plug & play) non hanno diritto a essere dotati immediatamente di un sistema di misurazione intelligente da parte del gestore di rete. Quest'ultimo può tuttavia prevedere un adeguato importo forfettario annuale.

Ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn)

  • A partire dal 1° aprile 2024 verrà eliminato completamente il contributo di base, anche per gli impianti fotovoltaici con una potenza fino a 5 kW. Gli impianti interessati continueranno tuttavia a ricevere un contributo legato alla potenza, ridotto però di 20 franchi per gli impianti nella classe di potenza inferiore a 30 kW. Lo scopo è di promuovere la costruzione di impianti più grandi per sfruttare possibilmente tutta la superficie idonea di un tetto ai fini della produzione di elettricità.
  • Nel quadro dell'offensiva solare, entro il 2025 i grandi impianti fotovoltaici dovranno raggiungere una capacità operativa sufficiente a generare di almeno il 10 per cento della produzione totale prevista. Il relativo calcolo tiene conto anche dell'energia elettrica consumata in loco (ad es. presso una stazione sciistica). Se l'impianto non rispetta i requisiti per la promozione (produzione annua minima e rendimento invernale specifico minimo), l'UFE può adeguare il periodo di riferimento per la produzione netta (di consueto tre anni di esercizio completi).

Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC)

  • Per tutti i gestori di impianti di trasporto in condotta è stato introdotto l'obbligo specifico di proteggere in modo adeguato i loro impianti dalle ciberminacce; inoltre è stata definita una procedura per definire le relative misure necessarie.

Ordinanza sulla responsabilità in materia nucleare (ORCN)

  • Per gli impianti nucleari in fase di disattivazione può essere ridotta la copertura a partire dal momento in cui non vi sono più elementi di combustibile (analogamente agli impianti di ricerca).

Altre modifiche di ordinanze

Altre revisioni parziali interessano l'ordinanza sulla geoinformazione (inserimento del set di geodati di base «Progetti di grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne»), l'ordinanza sull'efficienza energetica (rettifiche secondo il regolamento UE), l'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (adeguamento dei requisiti per l'ottenimento dell’autorizzazione di controllo) e l'ordinanza sull’energia nucleare (delega al DATEC delle competenze del Consiglio federale in relazione alla conclusione di accordi internazionali con Stati terzi).


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