Chiunque voglia costruire o modificare impianti elettrici (ad es. linee elettriche, trasformatori e stazioni di distribuzione) ha generalmente bisogno di un'approvazione dei piani. In casi eccezionali è possibile costruire o modificare un impianto elettrico anche senza tale autorizzazione.
I lavori di manutenzione e le modifiche tecniche di lieve entità agli impianti elettrici non necessitano dell'approvazione dei piani, se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente. In caso di dubbio, la decisione in merito all'obbligo di autorizzazione spetta all'ESTI.
Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l’esercizio di un impianto nella misura autorizzata. Le modifiche tecniche sono considerate di lieve entità se non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno dell’impianto. Le basi legali precisano di quali lavori e modifiche si tratti.
Un caso a parte è costituito dalla costruzione e modifica di impianti delle reti di distribuzione a bassa tensione (per es. gli allacciamenti alle case). Gli impianti situati in zone protette secondo il diritto federale o cantonale sottostanno all'obbligo di approvazione dei piani. Tutti gli altri impianti delle reti di distribuzione a bassa tensione sono autorizzati dall’ESTI in occasione delle ispezioni periodiche.
L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità preposta al rilascio delle appro-vazioni dei piani. In caso di opposizioni o divergenze con le autorità federali che l'ESTI non riesce a dirimere, la competenza passa all'UFE.
Nell'ambito della procedura di approvazione dei piani (PAP) si verifica se un progetto di costruzione concreto è conforme alle norme di sicurezza e ad altri requisiti legali, in particolare quelli del diritto in materia ambientale e di pianificazione territoriale nonché della protezione della natura e del paesaggio. In questa sede, inoltre, gli interessati (per es. i proprietari terrieri, i residenti) possono far valere i pro-pri diritti.
Con l'approvazione dei piani vengono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto presentato. Non sono necessari altri permessi federali o cantonali.
L'iter della PAP cambia a seconda che si esegua la procedura ordinaria o quella semplificata.
Le fasi qui di seguito illustrate si riferiscono alla procedura di approvazione dei piani ordinaria, che è quella normalmente applicata. Tuttavia, vi sono anche casi in cui si può ricorrere a una procedura semplificata. Quest'ultima non prevede la pubblicazione del progetto sugli organi ufficiali né il loro deposito pubblico. Il progetto viene invece sottoposto al parere delle parti interessate, sempreché non abbiano già rilasciato il loro consenso per iscritto. L'autorità che rilascia l'autorizzazione può co-munque chiedere un parere ai Cantoni e ai Comuni interessati.
La procedura di approvazione dei piani semplificata trova applicazione nei seguenti casi:
- progetti di impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
- modifiche a impianti che non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non le-dono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni di lieve entità sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;
- impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi o impianti destinati alla fornitura di elettricità ai cantieri;
- piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato.
Iter della procedura d'approvazione dei piani ordinaria per gli impianti elettrici
L'impresa richiedente - di solito un gestore di rete - elabora un progetto concreto e presenta la corrispondente domanda di approvazione dei piani all'ESTI. La documentazione allegata alla domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per la valutazione del progetto, in particolare una motivazione della necessità del progetto, informazioni circa la sicurezza, l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e il coordinamento con la pianificazione territoriale. La domanda di approvazione dei piani contiene inoltre diversi piani. La documentazione concreta sul progetto richiesta per la domanda di approvazione dei piani è definita in linee guida dell'ESTI.
Le linee elettriche con una tensione inferiore a 220 kV devono essere realizzate come cavi interrati, a condizione che ciò sia fattibile sul piano tecnico e operativo, che l’accesso sia garantito in ogni momento nei termini usuali e che i costi complessivi del cablaggio non superino di un determinato fattore (fattore dei costi aggiuntivi) i costi totali della costruzione di una linea aerea. L'impresa richiedente deve calcolare il fattore dei costi aggiuntivi e includere i relativi dati nella documentazione della domanda. A questo scopo deve utilizzare le linee guida e il file Excel elaborati dall'Ufficio federale dell'energia.
Dopo il ricevimento della domanda di approvazione dei piani l'ESTI incarica i Cantoni interessati di pubblicarla ufficialmente. La documentazione della domanda viene pubblicata per 30 giorni nei Comuni interessati dal progetto. I cambiamenti pianificati a terreni e a edifici devono essere messi in evidenza attraverso l'indicazione dei profili. I Cantoni e le autorità federali competenti interessate - ad esempio l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e l'Ufficio federale della cultura (UFC) - vengono invitati a esprimere un parere.
Nel quadro della procedura di approvazione dei piani le persone fisiche e giuridiche particolarmente colpite dal progetto nei propri interessi degni di protezione hanno il diritto di presentare un'opposizione nei 30 giorni di durata del deposito pubblico. Anche i Comuni e alcune organizzazioni ambientaliste designate dal Consiglio federale hanno lo stesso diritto. Insieme all'opposizione devono fare valere anche ogni obiezione in materia di espropriazione e le corrispondenti istanze di indennizzo. Chi non presenta un'opposizione è escluso dal seguito della procedura. Gli opponenti sono considerati parti alla procedura di approvazione dei piani e possono esercitare i diritti corrispondenti, tra cui, ad esempio, quello di prendere visione degli atti e di presentare richieste. Possono inoltre interporre ricorso contro la decisione di approvazione dei piani.
Entro tre mesi i Cantoni interessati hanno la possibilità di presentare il proprio parere sulla domanda di approvazione dei piani. Possono avanzare richieste o chiedere specifiche condizioni in virtù del diritto federale o cantonale. Tuttavia, il diritto cantonale può essere preso in considerazione solo se non limita in misura sproporzionata il richiedente nell'adempimento del proprio compito.
Le autorità federali competenti valutano il progetto dal proprio punto di vista e all'occorrenza presentano le proprie richieste.
L'ESTI valuta i differenti pareri, acquisisce le prove necessarie e, se del caso, ordina lo svolgimento di un sopralluogo. Tenta di raggiungere una conciliazione tra le parti e conduce eventualmente trattative concernenti le opposizioni.
Se riesce a condurre con successo una conciliazione, emana la decisione di approvazione dei piani. Se, invece, entro sei mesi non è stato possibile trovare un’intesa con tutti gli opponenti e le autorità, l’ESTI invia l’incarto, accompagnato da un rapporto sullo stato della procedura, all’UFE per decisione.
L’UFE sottopone il rapporto dell’Ispettorato agli opponenti e alle autorità federali con cui non è stato possibile trovare un’intesa, affinché si pronuncino in merito. Può assumere ulteriori prove, ordinare ispezioni e condurre trattative concernenti le opposizioni.
Eventuali divergenze tra l'UFE, autorità direttiva, e un'autorità federale o tra diverse autorità federali devono essere risolte in una procedura di appianamento delle divergenze.
Attraverso la decisione di approvazione dei piani l'UFE decide in merito alle opposizioni e alle richieste presentate dalle autorità. L'UFE può subordinare l'autorizzazione dei piani al rispetto di determinati oneri e condizioni o può respingere la domanda. Se l'impresa che ha presentato la domanda di approvazione dei piani ha richiesto espropriazioni, l'UFE decide anche se concedere o meno il corrispondente diritto di espropriazione.
L'approvazione dei piani rilasciata dall'ESTI o dall'UFE equivale a un permesso di costruzione. La costruzione dell'impianto può iniziare solo dopo il passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani, cioè se non sono stati presentati ricorsi o se questi ultimi sono stati respinti. In via eccezionale l'ESTI o l'UFE possono autorizzare l'inizio immediato dei lavori di costruzione dell'intero impianto elettrico o di componenti di esso. Questo è possibile se non vi sono opposizioni pendenti né obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi competenti della Confederazione. Inoltre, l’inizio immediato dei lavori non deve comportare modifiche irreversibili.
I ricorsi contro la decisione di approvazione dei piani dell'ESTI o dell'UFE devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale amministrativo federale. In presenza di questioni giuridiche di importanza fondamentale, la sentenza del Tribunale amministrativo federale può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale. Un ricorso presso il Tribunale amministrativo federale ha un effetto sospensivo, il che significa che il richiedente l'approvazione dei piani non può iniziare la costruzione dell'impianto. I ricorsi presentati davanti al Tribunale federale, invece, non hanno effetto sospensivo.
Se la decisione di approvazione dei piani dispone l'espropriazione di diritti, dopo il passaggio in giudicato della suddetta decisione viene eseguita una procedura di stima presso la Commissione federale di stima (CFS). Lo scopo di questa procedura è determinare l'indennizzo dovuto per i diritti espropriati. Di norma deve essere risarcito il valore venale, più eventuali spese sostenute dall'espropriato per la procedura di espropriazione. Anche le decisioni della CFS possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale.
Documenti
Determinazione del fattore dei costi aggiuntivi
- Calcolo del fattore dei costi aggiuntivi ai sensi dell'OLEl. Guida
(PDF, 1 MB, 30.07.2020) ID: 10068 | 627
- MKFactory. Calcolo FCA
(XLSX, 117 KB, 30.07.2020) ID: 10069 | 627
- Applicazione dell’articolo 15c della legge sugli impianti elettrici (LIE) nell’ambito della procedura di approvazione dei piani
(PDF, 120 KB, 06.05.2020) ID: 10089 | 627
Diritto
Ultima modifica 12.07.2021