Fatture e possibilità di pagamento

Obbligo per i fornitori di emettere fatture elettroniche

L‘8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha deciso di obbligare i fornitori dell'Amministrazione federale a emettere fatture elettroniche ogniqualvolta il valore contrattuale superi i 5000 franchi. La polizza di versamento cartacea può continuare ad essere utilizzata solo per i piccoli acquisti di valore inferiore alla somma indicata. Il nuovo obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2016.

Per i fornitori: invio delle fatture elettroniche

La fattura elettronica è il metodo di fatturazione più moderno, semplice e sicuro. Invece di stampare una fattura e di inviarla per posta all'Amministrazione federale, è possibile trasmettere elettronicamente i dati di fatturazione a un fornitore di servizi di fatturazione elettronica.

Per i clienti: ricevimento delle fatture elettroniche

Può ricevere la fattura elettronica mediante registrazione online. In questo modo ha la possibilità di elaborare facilmente la fattura elettronica via il servizio di e-banking del suo istituto finanziario, oppure di importarla attraverso diversi canali nel programma che utilizza per la contabilità per l'ulteriore elaborazione.

Pagamenti

Gli ordini di pagamento in franchi svizzeri (CHF) senza deduzioni possono essere impartiti a un istituto finanziario con sede all'estero secondo le seguenti modalità:

  • sul conto corrente postale 30-519481-5
    Ufficio federale dell'energia UFE
    CH-3003 Berna
    IBAN CH55 0900 0000 3051 9481 5, SWIFT-Code: POFICHBEXXX
  • alla Banca nazionale svizzera, casella postale, CH-8022 Zurigo
    intestatario: Amministrazione federale delle finanze, Servizi di cassa e di contabilità, CH-3003 Berna
    BC-Nr. 100
    Conto: 15100.02902
    IBAN CH71 0011 5001 5100 0290 2; SWIFT: SNBZCHZZ80A
    Comunicazione: a favore della UFE, 1081
  • tramite assegno bancario al nostro indirizzo
https://www.bfe.admin.ch/content/bfe/it/home/ufficio-federale-dell-energia/fatture-e-possibilita-di-pagamento.html