Nella raccolta sistematica del diritto federale, l'energia occupa il capitolo 7, dal titolo generale Lavori pubblici, Energia, Trasporti e Comunicazioni. I principali campi di attività dell'UFE si situano nell'ambito delle seguenti rubriche:
La legge sull'energia e la sua ordinanza di esecuzione sono contrassegnate rispettivamente dai numeri 730 e 730.01. Questi due atti costituiscono la base legale dell'attuazione del programma SvizzeraEnergia. L'energia nucleare reca il numero 732, quella sugli impianti elettrici il 734 e quella sugli impianti di trasporto in condotta (per gas metano o petrolio) il 746.
In determinati casi (per es. condotte), l'UFE è l'autorità preposta all'approvazione dei piani relativi agli impianti di trasporto dell'energia, (quale prima istanza) e delle linee elettriche (quale seconda istanza). Nel secondo caso, l'UFE tratta le opposizioni che l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte IFICF non è riuscito a dirimere nell'istanza di primo grado. Nell'ambito dell'energia nucleare, l'UFE rilascia determinate autorizzazioni, in particolare quelle concernenti il trasporto di combustibili nucleari.