Qui trovate informazioni sulle basi legali della Confederazione nel settore energetico.
Tutti i disposti federali che disciplinano questo settore si trovano nella Raccolta sistematica del diritto federale.
Nella raccolta sistematica del diritto federale, il tema «energia» è raggruppato nel capitolo 7, alla rubrica Lavori pubblici – Energia – Trasporti e comunicazioni.
I principali campi di attività dell'UFE sono regolati alle seguenti rubriche. La legge sull'energia e la relativa ordinanza esecutiva hanno rispettivamente i numeri 730 e 730.01. I due testi di legge costituiscono il quadro legislativo per l'attuazione del programma «SvizzeraEnergia». All'energia nucleare è attribuito il n. 732, agli impianti elettrici il n. 734 e agli impianti di trasporto in condotta (per metano o olio) il n. 746.
Le basi legali in materia di utilizzazione delle forze idriche figurano nella legge sulle forze idriche (n. 721.80) e nelle relative ordinanze esecutive. La sicurezza degli impianti di accumulazione è regolata dalla legge federale sulla polizia delle acque (n. 721.10) e dall'ordinanza sugli impianti di accumulazione (n. 721.102).
In determinati casi l'UFE è l'autorità competente per l'autorizzazione di piani per gli impianti destinati al trasporto di energia, ad esempio per gli impianti di trasporto in condotta e per gli impianti elettrici. In quest'ultimo caso, l'UFE si occupa delle opposizioni inoltrate contro determinati piani che l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, in quanto autorità con competenze tecniche, non è riuscito a risolvere. Nel settore dell'energia nucleare, l'Ufficio rilascia diverse autorizzazioni, in particolare le autorizzazioni per il trasporto di combustibili nucleari. Nel settore delle forze idriche, l'UFE esercita l'alta vigilanza, avvia le procedure per il rilascio di concessioni per centrali idroelettriche transfrontaliere e vigila sui grandi impianti di accumulazione.
Ultima modifica 19.09.2024