Il Consiglio federale pone in vigore le revisioni di diverse ordinanze in ambito energetico
Berna, 24.05.2023 - Nella sua seduta del 24 maggio 2023 il Consiglio federale ha adottato le modifiche dell'ordinanza sull'energia, dell'ordinanza sulla promozione dell'energia e dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta. Gran parte delle modifiche entrerà in vigore il 1° luglio 2023 con l'obiettivo, tra le altre cose, di migliorare il sostegno agli attuali impianti di produzione di energia elettrica e di porre le future condotte di trasporto dell'idrogeno sotto la responsabilità della Confederazione. Inoltre, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) pone in vigore una modifica dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità che, a partire dal 2027, introduce un'etichettatura trimestrale dell'elettricità.
Principali contenuti delle revisioni parziali
Ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne): con la revisione parziale dell'OEEne si introduce un obbligo di dichiarazione per nuove lavastoviglie professionali. I costruttori svizzeri ed europei testano già oggi i propri apparecchi secondo una norma europea (sistema di misurazione per l'efficacia detergente e per il consumo di energia e acqua), finora peraltro senza pubblicare queste informazioni. In futuro questi dati dovranno figurare nella documentazione tecnica e su un sito web accessibile pubblicamente. Ciò migliorerà la trasparenza per le imprese.
Ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn): a partire da inizio 2022, il prezzo di mercato di riferimento per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eccetto il fotovoltaico), che beneficiano di una rimunerazione per l'immissione di elettricità (RIC), viene calcolato mensilmente. Il motivo di questo cambiamento è il sistematico svantaggio del calcolo trimestrale, in particolare per i piccoli impianti idroelettrici ma anche per gli impianti eolici e a biomassa. Nonostante questo cambiamento, alcuni impianti idroelettrici partecipanti al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità in rete registrano tuttora perdite finanziarie perché per essi i prezzi dell'elettricità e la produzione evolvono spesso in direzione opposta in autunno e in primavera. In futuro il prezzo di mercato di riferimento verrà calcolato per tutte le tecnologie attraverso una ponderazione in funzione dei volumi (analogamente al metodo di calcolo applicato al fotovoltaico). In media questa metodologia non porta né a perdite né a profitti per i gestori degli impianti. Per consentire un'ulteriore uniformazione, anche il prezzo di mercato di riferimento per gli impianti fotovoltaici verrà calcolato mensilmente (finora calcolo trimestrale).
Per evitare che i costi della commercializzazione diretta penalizzino i gestori di impianti che aderiscono a questo tipo di commercializzazione rispetto a quelli che immettono l'elettricità in rete al prezzo di mercato di riferimento, ai primi viene corrisposta un'indennità di gestione. L'attuale metodo di calcolo di tale indennità non copre l'aumento dei costi dell'energia di compensazione e, dallo scorso anno, alcuni gestori di impianti hanno subito notevoli perdite finanziarie. L'indennità di gestione pertanto non sarà fissa, come sinora, ma avrà una struttura variabile. Gli effettivi prezzi dell'energia di compensazione saranno così integrati nel calcolo. L'adeguamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° aprile 2023.
Gli impianti idroelettrici che pregiudicano in misura considerevole le acque devono essere sottoposti a risanamento ecologico entro la fine del 2030. Per tali misure di risanamento i gestori degli impianti saranno integralmente indennizzati. Se si rendono necessari anche investimenti per interventi di natura tecnica (ad es. sostituzione delle turbine), vi è il rischio che gli impianti risanati con denaro pubblico debbano essere dismessi per ragioni economiche. Pertanto, in futuro, le società che gestiscono impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 300 kW e soggetti all'obbligo di risanamento potranno beneficiare di un contributo d'investimento per rinnovamenti o ampliamenti considerevoli. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) parte dal presupposto che, entro il 2030, dai 50 ai 100 impianti soddisferanno i criteri di promozione e avranno quindi diritto a un contributo d'investimento. La relativa produzione è stimata a 50 - 75 GWh circa, valore che corrisponde al consumo di elettricità di 15 000 economie domestiche.
Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC): l'idrogeno avrà un ruolo sempre più importante nell'approvvigionamento energetico della Svizzera. Al momento dell'utilizzazione non emette CO2, lo si può stoccare e può essere trasportato attraverso i gasdotti esistenti. Con la revisione dell'OITC l'idrogeno viene incluso nel campo di applicazione di questa ordinanza, cosicché la responsabilità e la vigilanza sulla costruzione delle condotte destinate al suo trasporto, aventi una pressione di esercizio superiore a 5 bar e un diametro esterno di più di 6 cm, spetterà esclusivamente alla Confederazione.
Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC): la direttiva dell'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO) sulla pianificazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto in condotta con pressioni superiori a 5 bar, revisione 3.0, e la direttiva C3 sulla protezione dalle correnti vaganti generate dagli impianti a corrente continua, edizione 2022, pubblicata dalla Società svizzera di protezione contro la corrosione (SGK), saranno integrate nell'OSITC.
Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE): oggi l'etichettatura dell'elettricità viene effettuata su base annuale. Per quella del consumo invernale si possono quindi utilizzare anche le garanzie di origine (GO) della produzione elettrica estiva. In futuro ciò non sarà più possibile. Nella revisione dell'OGOE si passa infatti a un'etichettatura trimestrale dell'elettricità. Per l'elettricità fornita in un determinato trimestre civile potranno essere utilizzate solo le GO emesse per la produzione elettrica dello stesso trimestre. Ciò consentirà una migliore rappresentazione della stagionalità della produzione e del consumo di elettricità e aumenterà la trasparenza dell'etichettatura per i consumatori finali. Le nuove disposizioni entreranno in vigore nel 2027. In tal modo gli addetti ai lavori disporranno di un lasso di tempo sufficiente per adeguare i propri processi, le tariffe e i prodotti.
Dal 21 settembre al 20 dicembre 2022 il DATEC aveva svolto una procedura di consultazione relativa alle revisioni parziali di queste ordinanze.
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