FAQ - Garanzie di origine ed etichettatura
Informazioni generali
A cosa serve l'etichettatura dell'elettricità?
L'etichettatura dell'elettricità ha lo scopo di informare i clienti finali sulla composizione e la provenienza del mix di energia elettrica da loro consumato. Almeno una volta l'anno, sulla fattura dell'elettricità o su un foglio informativo ad essa allegato, dev'essere indicato con quali vettori energetici è stata prodotta l'energia elettrica e se quest'ultima è di origine svizzera o estera.
Come si può determinare la provenienza dell'energia elettrica?
La corrente prelevata alla presa domestica non ha caratteristiche tali che consentano di determinarne la provenienza. È quindi necessario un sistema di bilancio di tipo contabile: al momento della produzione dell'energia elettrica viene emessa una "garanzia di origine" che viene poi annullata al momento del consumo. Questo sistema consente di attribuire determinate qualità di produzione al consumo finale, indipendentemente dal flusso fisico e commerciale di energia. In questo modo si garantisce che una determinata qualità di energia (p. es. 100 kWh di energia fotovoltaica prodotta in Svizzera) possa essere venduta solo una volta in quanto tale.
Interpretazione dei testi d'ordinanza
In quali testi di legge è regolamentata l'etichettatura dell'elettricità?
La base giuridica della garanzia di origine, della contabilità dell’elettricità e dell’etichettatura dell’elettricità è costituita dall’articolo 9 della legge sull’energia (LEne). Sia la LEne che l’ordinanza sull’energia (OEn) sono state oggetto di una revisione totale e entrambe sono entrate in vigore il 1°gennaio 2018. L’ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE) ha sostituito l’ordinanza del 24 novembre 2006 sulla garanzia di origine (OGO).
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Dove si possono trovare ulteriori informazioni?
Per chi è obbligatoria l’etichettatura dell’energia?
Tutti coloro che forniscono elettricità ai consumatori finali sono tenuti a etichettare l’elettricità fornita (cfr. art.9 cpv. 3 lett. b LEne). L’etichettatura compete quindi al fornitore di elettricità, non al gestore di rete.
Le aziende che forniscono ai consumatori finali meno di 500 MWh all’anno sono anch’esse soggette all’obbligo di etichettatura, ma sono esonerate dall’obbligo di pubblicazione sul sito www.etichettatura-elettricita.ch (cfr. art. 4 cpv. 4 OEn).
Può essere cambiata la designazione dei vettori energetici (forza idrica, biomassa, energia nucleare ecc.)?
La designazione dei vettori energetici è vincolante. Possono essere utilizzate soltanto le categorie indicate all’allegato 1 numero 1.1 dell’ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE).
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Ci sono prescrizioni che disciplinano la rappresentazione grafica dell'etichettatura dell'elettricità?
La dimensione della tabella per l’etichettatura è regolamentata in modo univoco. Deve presentare un’altezza di almeno 7cm e una larghezza di 10cm. Inoltre occorre utilizzare le denominazioni prescritte per i singoli vettori energetici. Non ci sono invece prescrizioni quanto alla dimensione e al tipo di carattere e ad altri elementi visivi.
Si possono arrotondare i valori percentuali della tabella per l'etichettatura dell'elettricità?
L’UFE raccomanda di arrotondare i numeri percentuali alla posizione dopo la virgola. Se i valori sono molto piccoli, si possono indicare anche più posizioni. Si applica la prassi in uso in ambito commerciale.
In quale categoria di vettore energetico rientra la produzione di energia a partire da impianti di depurazione?
La produzione di energia a partire da impianti di depurazione è attribuita alla categoria "biomassa".
È prescritta una verifica periodica della contabilità dell'elettricità?
No. Tuttavia l’UFE consiglia di sottoporre a verifica annuale la contabilità dell’elettricità. Per una valutazione indipendente di qualità ci si può rivolgere a organismi quali ad esempio Naturemade, TÜV, PWC.
Quali garanzie di origine possono essere fornite per l’etichettatura dell’elettricità?
Con l’entrata in vigore della nuova LEne del 30 settembre 2016, vengono accettate solo le garanzie di origine (GO) regolari secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE). È inoltre possibile impiegare anche le cosiddette garanzie sostitutive che possono essere emesse per la produzione di energia elettrica nei Paesi in cui non vengono emesse GO per la produzione di elettricità da fonti non rinnovabili. Tali garanzie sostitutive vengono utilizzate per la commercializzazione di GO in Svizzera.
Le prove di secondo rango (ad es. da contratti di fornitura di elettricità o contratti con produttori indipendenti) non sono più ammesse per l’etichettatura dell’energia.
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Informazione alla clientela
Nella tabella utilizzata per l'etichettatura dell'elettricità è ammessa una rappresentazione grafica, p.es. in forma di grafico a torta?
Sì. Il requisito minimo è una tabella con le dimensioni minime 7 x 10 cm. Sono ammessi ulteriori diagrammi o estensioni della tabella, a condizione che la leggibilità della medesima non sia compromessa.
Entro quando i clienti finali devono ricevere dall'azienda fornitrice l'etichettatura dell'elettricità?
L’etichettatura dell’elettricità deve continuare a essere inviata ai consumatori finali entro la fine dell’anno seguente indicato sulla fattura o come allegato ad essa.
Inoltre, l’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura deve pubblicare il proprio mix del fornitore e la quantità totale di elettricità fornita ai propri consumatori finali al più tardi entro la fine di giugno dell’anno civile successivo. La pubblicazione deve avvenire in particolare sul sito Internet liberamente accessibile www.etichettatura-elettricita.ch, su cui tutte le aziende che forniscono elettricità sono tenute a registrare il proprio mix del fornitore nel sistema GO gestito da Pronovo.
L'etichettatura dell'energia deve essere inviata ai clienti finali obbligatoriamente con la fattura dell'elettricità?
L’etichettatura deve essere comunicata ai clienti finali almeno una volta ogni anno civile sulla fattura dell’elettricità o in allegato ad essa. Il fornitore è libero di decidere la forma e la dimensione dell’allegato che contiene l’etichettatura dell’elettricità, a condizione che le prescrizioni obbligatorie relative alla forma siano rispettate conformemente agli articoli 4 e 8 OEn e all’allegato 1 dell’ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE). L’etichettatura dell’elettricità può essere inviata anche sulla fattura elettronica.
La dichiarazione di vettori energetici non omologabili continua a essere ammessa?
In linea di principio, no. L’etichettatura dell’elettricità deve essere eseguita mediante garanzia di origine per ogni chilowattora fornito ai consumatori finali (cfr. art. 4 cpv. 1 OEn). Dall’anno di fornitura 2018, ai fini dell’etichettatura dell’elettricità, non è quindi più possibile dichiarare elettricità di provenienza sconosciuta (obbligo generale di dichiarazione). Viene fatta un’eccezione nel caso di contratti di fornitura stipulati prima del 1° novembre 2017, per i quali fino all’anno di fornitura 2020 è ancora possibile dichiarare elettricità di provenienza sconosciuta (cfr. art. 79 OEn). Per contratti di fornitura si intendono contratti stipulati con i consumatori finali sul libero mercato, non con clienti nel servizio universale.
L’etichettatura dell’elettricità deve essere pubblicata sul sito Internet del fornitore di elettricità?
No, l’etichettatura dell’elettricità non deve essere necessariamente pubblicata sul sito Internet del fornitore di elettricità. Deve però essere pubblicata sulla piattaforma Internet comune dei fornitori svizzeri di elettricità. Se sceglie di indicare il mix del prodotto, nell’etichettatura dell’elettricità inviata ai clienti finali secondo l’articolo 4 capoverso 2 OEn, il fornitore di elettricità deve anche inserire il rimando al mix del fornitore pubblicato sulla piattaforma comune www.etichettatura-elettricita.ch.
La sola pubblicazione su Internet non è sufficiente.
Quali aziende sono soggette all’obbligo di etichettatura nei confronti dei consumatori finali sul libero mercato?
I consumatori finali liberi che ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 OAEl hanno la possibilità di far valere il proprio diritto di accesso alla rete possono acquistare l’elettricità sul mercato.
Secondo il Modello di mercato per l’energia elettrica dell’AES (n 2.2.6.4): un fornitore acquista da uno o più rivenditori e/o produttori energia ed eventualmente garanzie d’origine per l’approvvigionamento dei suoi consumatori finali. A ogni fornitore sono assegnati i punti di misurazione dei suoi consumatori finali e delle sue unità di produzione.
In ogni caso e indipendentemente dal tipo di contratto, ciò significa che il fornitore è soggetto all’obbligo di etichettatura per i punti di misurazione assegnatigli per il quantitativo complessivo di elettricità acquistata.
Come tenere conto delle GO acquistate autonomamente dai consumatori finali?
Oltre ai fornitori soggetti all’obbligo di etichettatura, anche quelli non soggetti a tale obbligo possono procedere ad annullamenti nel sistema GO. Questo si verifica, ad esempio, quando un consumatore finale intende registrare facoltativamente una quota elevata di energie rinnovabili in un’ottica di responsabilità sociale dell’impresa, per il rapporto di sostenibilità dell’impresa o per la sovracopertura della quota di elettricità che beneficia di misure di promozione con prodotti con label.
Se un consumatore finale acquista GO da un fornitore che non corrisponde a quello che sottostà all’obbligo di etichettatura nei suoi confronti, tali GO possono essere annullate come segue:
a) le GO vengono trasferite al fornitore soggetto all’obbligo di etichettatura che procederà ad annullarle a favore dell’«etichettatura dell’elettricità Svizzera» e ne terrà conto nell’etichettatura dell’elettricità;
b) il fornitore soggetto all’obbligo di etichettatura acquista le GO e ne tiene conto nell’etichettatura dell’elettricità. Il fornitore non soggetto all’obbligo di etichettatura annulla le GO ulteriori da lui acquistate a favore del «mercato volontario in Svizzera»; per il quantitativo di elettricità fornito le GO vengono annullate due volte.
Per i dettagli, consultare la Guida Etichettatura dell’elettricità ai n. 2.4.2 e 2.4.3.
Per anno civile può essere inviata ai clienti finali più di una etichettatura?
Sì. La legge prevede soltanto che i clienti finali ricevano almeno un’etichettatura dell’elettricità definitiva all’anno.
Come avviene l'informazione sulla composizione dell'elettricità ai clienti che dispongono di raccordi temporanei, p.es. i cantieri, i mercati e le fiere?
Di principio, tutti i clienti finali devono ricevere una volta all’anno l’etichettatura dell’elettricità. Tuttavia non sempre i clienti dotati di raccordo temporaneo ne ricevono una.
L'etichettatura dell'elettricità deve figurare sulla propria pagina Internet?
No, l’etichettatura dell’elettricità non deve essere pubblicata obbligatoriamente sulla propria pagina Internet. Essa deve però figurare sulla pagina Internet comune dei fornitori svizzeri di energia elettrica.
Come avviene l'informazione ai clienti finali che usufruiscono di prodotti di elettricità speciali, p.es. corrente prodotta al 100 per cento con la forza idrica?
Se tali clienti devono essere informati in modo specifico, il fornitore di elettricità deve optare per il mix del prodotto. In questo caso ogni gruppo di clienti ottiene un’etichettatura specifica. Nel caso dell’opzione "mix del fornitore", tutti i clienti ricevono la stessa etichettatura. Ulteriori approfondimenti sull’argomento figurano nella Guida dell’UFE "Etichettatura dell’elettricità".
L'etichettatura dell'elettricità può essere associata all'invio di altre informazioni?
Sì. L’etichettatura dell’elettricità deve essere dichiarata sulla bolletta dell’elettricità o in allegato. Ulteriori informazioni, p. es. l’offerta per un prodotto di elettricità a base di energia idroelettrica oppure una newsletter possono essere inviate insieme all’etichettatura dell’elettricità.
Contabilità dell'elettricità
Per la contabilità dell'elettricità occorre utilizzare la versione proposta dall'UFE?
No. L’ordinanza sull’energia prescrive unicamente il ricorso a una contabilità dell’elettricità, sia in forma cartacea che su supporto elettronico. L’importante è che sia effettuata in modo chiaro e completo e che in caso di verifica vi figurino i dati richiesti. Il modello di contabilità fornito dall’UFE si è comunque dimostrato un valido punto di partenza per numerose aziende elettriche.
È obbligatorio tenere una contabilità dell'elettricità?
Sì. La tenuta di una contabilità dell’elettricità è obbligatoria. L’articolo 9 capoverso 3 della legge del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne) prevede che le imprese soggette a obbligo di etichettatura debbano tenere una contabilità dell’elettricità. Questa può essere tenuta in qualsiasi forma. Sul sito www.bfe.admin.ch/etichettatura-corrente, l’UFE mette a disposizione dei modelli a tale scopo.
Come tenere conto, nell'etichettatura, delle vendite di certificati ai clienti finali da parte di imprese concorrenti ubicate nella propria zona di approvvigionamento?
Se non si è un partner contrattuale in questa catena di creazione di valore, non occorre tenere conto di tali vendite, in quanto non hanno alcun influsso sulla contabilità dell’elettricità e l’etichettatura.
Dove si trova il modello di contabilità dell'elettricità proposta dall'UFE?
Quale unità di misura deve essere utilizzata nella contabilità dell'elettricità?
Nella contabilità dell’elettricità si possono utilizzare, a scelta, le kWh, le MWh e le GWh.
Nella contabilità dell'elettricità, cosa s'intende per "non consumatori finali"?
I "non consumatori finali" sono ad esempio le aziende elettriche o i commercianti.
Nella contabilità dell'elettricità, cosa s'intende per "consumatori finali"?
I consumatori finali sono clienti che acquistano energia per uso proprio. Fa eccezione l’acquisto di elettricità per il fabbisogno proprio di una centrale e per azionare le pompe nelle centrali di pompaggio.
La contabilità dell'elettricità può essere tenuta anche in forma cartacea?
Sì. Di regola è possibile tenere la contabilità in qualsiasi forma, purché sia corretta e chiara. L’UFE ha preparato un modello corrispondente in formato Excel, disponibile sul sito www.bfe.admin.ch/etichettatura-corrente.
Domande e temi particolari
Come procedere nel caso in cui, il giorno prestabilito, non siano disponibili dati per la lettura dei contatori in relazione all'acquisizione o alla distribuzione di elettricità?
Per l’etichettatura dell’elettricità si prende come riferimento l’anno civile. Se il giorno prestabilito, per singoli fornitori o clienti, non sono disponibili dati per la lettura dei contatori, è necessario procedere a un calcolo approssimativo. Questa stima è parte integrante della contabilità dell’elettricità e deve essere messa a disposizione in caso di verifica.
Nella contabilità dell'elettricità, come sono conteggiate le perdite durante il trasporto?
Nella contabilità dell’elettricità occorre tenere conto delle perdite durante il trasporto.
Esempio
Vendita 100% energia di qualità certificata, acquisto 103% energia di qualità certificata, 3% perdite durante il trasporto sulla propria rete. All’acquisto, questo 3% è stato registrato anche nella contabilità; in tal modo risulta un’eccedenza di prove del 3%. Questo 3% di prove rimanenti può essere impiegato a piacimento.
Com'è conteggiata l'energia di pompaggio?
In che modo si possono acquisire ulteriori garanzie d'origine per un vettore energetico?
In quest’ambito è il libero mercato a decidere. Tenuto conto delle regole, si possono acquistare e vendere garanzie a piacimento; spesso queste garanzie non sono legate a una fornitura fisica di energia. In Svizzera sono offerte o acquistate da numerosi grandi produttori, commercianti, distributori e organizzazioni.
Nell'etichettatura annuale destinata ai clienti finali, come procedere con la propria borsa dell'elettricità di origine solare?
I partecipanti alla borsa dell’elettricità di origine solare cedono alla centrale elettrica il valore aggiunto ecologico da essi prodotto e, con esso, anche le garanzie corrispondenti. Nella contabilità dell’elettricità, queste garanzie sono conteggiate come prova d’origine. Per l’etichettatura del mix del fornitore, l’attribuzione delle garanzie derivanti dalla borsa dell’elettricità di origine solare avviene in modo proporzionale a tutti i clienti finali. Il gruppo di clienti con un prodotto a base di energia solare (anche quantità parziali) può essere informato in modo specifico attraverso l’etichettatura (il vostro mix di elettricità: XY% energia solare), sempreché il fornitore opti per il mix del prodotto.
Anche per la produzione di elettricità da centrali termoelettriche a blocco (CTEB) sono fornite garanzie d'origine?
Di norma sono fornite garanzie o prove d’origine per qualsiasi tipo di produzione di elettricità, quindi anche per quella prodotta da CTEB. L’elemento decisivo è che l’energia prodotta possa essere comprovata mediante un valore di lettura/contatore. Nel caso di CTEB a petrolio, sono fornite garanzie della categoria "petrolio", mentre nel caso di CTEB a gas naturale, le garanzie fornite sono della categoria "gas naturale".
Relativamente alla contabilità dell'elettricità e ai relativi giustificativi, quanto dura l'obbligo di conservazione?
Nel Codice delle obbligazioni (CO) è sancito il principio del regolare obbligo di conservazione: "i libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d’affari devono essere conservati per dieci anni". Nelle imprese certificate ISO, questo termine può anche essere più lungo.
Il gestore di un impianto che opera nella zona di approvvigionamento di un fornitore può vendere le garanzie di origine della sua produzione a terzi?
Sì, la vendita di prove a terzi è possibile: il gestore di rete riceve quindi unicamente la fornitura fisica di energia, senza una determinata qualità. Il gestore di un impianto fotovoltaico, ad esempio, può immettere elettricità nella rete locale e ricevere una rimunerazione per l’energia (obbligo di ritiro da parte del gestore di rete). Può vendere le GO sia al gestore della rete locale (in questo caso non vige alcun obbligo di ritiro) o a un qualunque altro cliente. Sulla pagina Internet www.pvtarif.ch sono pubblicate le rimunerazioni della maggior parte dei gestori di rete. L’importante è che l’impianto fotovoltaico sia registrato nel sistema GO gestito da Pronovo per il rilascio delle GO e che i dati relativi alla produzione vengano trasmessi.
Quale qualità energetica presentano le operazioni commerciali, incluse quelle di notevole entità?
Le operazioni commerciali, incluse quelle di notevole entità, sono effettuate in borsa per lo più senza le garanzie d’origine. Si tratta quindi di elettricità senza una determinata qualità. Con l’introduzione dell’obbligo generale di dichiarazione deve essere contrassegnato con GO il quantitativo totale di elettricità fornito ai consumatori finali. Per il quantitativo di energia acquistato senza qualità, le GO devono essere acquistate separatamente.
Cosa sono le garanzie sostitutive?
Se in un Paese europeo non vengono emesse garanzie di origine europee per la produzione di elettricità da fonti non rinnovabili, l’organo di esecuzione può registrare garanzie sostitutive. A tale scopo è necessario presentare all’organo di esecuzione una dichiarazione del produttore che attesti che l’origine della quantità di elettricità corrispondente non è attribuita a nessun altro. Le garanzie sostitutive sono ammesse solo per la commercializzazione e l’annullamento all’interno della Svizzera.
Nella contabilità dell'elettricità, com'è conteggiato il consumo proprio?
Nella contabilità dell’elettricità il consumo proprio, ovvero l’elettricità consumata dalla stessa azienda elettrica, può essere detratto dal totale della "vendita di elettricità ai clienti finali". Se per il consumo proprio si impiega elettricità prodotta al 100 per cento con la forza idrica, la quantità di prove corrispondente deve essere contabilizzata come consumo proprio. Se coperto con la stessa composizione fornita ai clienti finali, il consumo proprio può essere integrato anche nel quantitativo "vendita complessiva di elettricità ai clienti finali".
Come procedere per la cessione di garanzie d'origine proprie ad altre aziende elettriche?
Le garanzie d’origine possono essere vendute. Il prezzo per le diverse qualità può essere determinato liberamente.
L'etichettatura dell'elettricità è obbligatoria anche nell'Unione europea?
Sì, l’etichettatura dell’elettricità a vantaggio del cliente finale è diventata obbligatoria in tutti gli Stati dell’Unione europea con l’entrata in vigore della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
I costi per la contabilità e l'etichettatura dell'elettricità devono essere imputati alla rete o alla vendita dell'energia elettrica?
I costi per l’etichettatura dell’elettricità sono da imputare alla vendita.
In Svizzera, sull'etichettatura dell'elettricità deve figurare, come in Germania, un'indicazione sulla quantità di scorie radioattive?
No, in Svizzera l’indicazione della quantità di scorie radioattive sull’etichettatura dell’elettricità avviene su base volontaria.
Come dev'essere indicata la quota di elettricità che beneficia di misure di promozione (RIC)?
Dal 1° gennaio 2009 viene prelevato un supplemento sui costi di trasporto della rete ad alta tensione destinato a finanziare la promozione delle energie rinnovabili (attraverso la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica - RIC). Questo supplemento può essere traslato sui livelli di rete inferiori e in definitiva sui clienti finali. Se paga la tassa per finanziare la RIC, il cliente finale ha anche diritto a una qualità di energia elettrica corrispondente. L'UFE pubblica ogni anno la percentuale fissa di elettricità che beneficia di misure di promozione, che deve essere indicata ai clienti finali (www.bfe.admin.ch/etichettatura-corrente > Aiuti all'esecuzione per aziende di approvvigionamento energetico).
Mix del prodotto e del fornitore
Che differenza c'è fra il mix del prodotto e il mix del fornitore?
Il mix del fornitore indica la composizione complessiva dell'energia fornita a tutti i clienti finali da un'azienda elettrica. Tutti i clienti ricevono quindi il medesimo mix elettrico, indipendentemente dal prodotto energetico che hanno acquistato. Nel caso del mix del prodotto, invece, a ciascun gruppo di clienti viene attribuito il mix elettrico specifico.
L'indicazione del mix del fornitore è più semplice da realizzare, ma non consente una differenziazione in base ai gruppi di clienti. L'indicazione individuale del mix del prodotto è più complessa, perché il sistema di conteggio deve essere opportunamente preparato. Per contro, il mix del prodotto consente di indicare a ciascun cliente la sua personale composizione dell'energia elettrica acquistata.
Si può scegliere liberamente fra mix del prodotto e mix del fornitore?
Le aziende elettriche devono decidere se indicare a tutti i loro clienti finali il mix del fornitore o il mix del prodotto. Non è possibile combinare liberamente i due tipi di mix. L'azienda elettrica che decide di indicare il mix del prodotto ha facoltà di indicare ai clienti finali, in aggiunta, anche il mix del fornitore. Indipendentemente dalla variante scelta, le aziende elettriche devono pubblicare il loro mix del fornitore sul sito www.etichettatura-elettricita.ch.
Perché non è possibile combinare a piacimento mix del prodotto e mix del fornitore?
Se si combinassero fra loro i due metodi, determinate qualità di energia elettrica risulterebbero commercializzate due volte. Facciamo un esempio semplice: il cliente A acquista solamente energia fotovoltaica e il cliente B solamente energia di origine nucleare. Al cliente A viene indicato il mix del prodotto e al cliente B il mix del fornitore. In questo caso il cliente A "vede" solamente la sua energia fotovoltaica. Il cliente B "vede" però un mix elettrico nel quale è contenuta anche l'energia fotovoltaica del cliente A. In questo esempio, quindi, l'energia fotovoltaica è dichiarata due volte (mentre una parte dell'energia di origine nucleare del cliente B non è dichiarata a nessuno).
Come si può indicare, senza oneri eccessivi, il mix del prodotto?
Per esempio, si può distinguere fra clienti che acquistano prodotti speciali e i clienti restanti. Ai clienti che li scelgono, vengono indicati i prodotti speciali; agli altri viene indicato il "mix residuo" derivante dalle qualità di energia elettrica rimanenti. Il mix del fornitore si compone quindi del mix residuo e delle qualità di energia elettrica vendute esplicitamente come prodotto.
Un'altra possibilità consiste nell'offrire prodotti speciali, ma di indicare al cliente il mix del fornitore. In questo caso, i prodotti acquistati non possono essere indicati esplicitamente come tali nella tabella dell'etichettatura dell'elettricità. È tuttavia possibile richiamare l'attenzione sul prodotto acquistato facendo ricorso a grafici o testi come, per esempio, "Con l'acquisto del prodotto XY sostiene lo sviluppo delle energie rinnovabili" oppure "Optando per il prodotto XY assicura che la corrispondente quantità di energia fotovoltaica sia prodotta e immessa in rete".
Quali basi giuridiche disciplinano il mix del prodotto e il mix del fornitore?
Con l’etichettatura dell’elettricità devono essere comunicati il mix del prodotto e il mix del fornitore?
No, con l’etichettatura dell’elettricità che viene inviata ai consumatori finali deve essere comunicato solo un mix (quello del prodotto o quello del fornitore). Sul sito www.etichettatura-elettricita.ch deve comunque essere comunicato in ogni caso il mix del fornitore.
Se un fornitore di elettricità sceglie il mix del prodotto, nell’etichettatura dell’elettricità inviata al cliente finale deve inserire il rimando al mix del fornitore pubblicato sulla piattaforma Internet www.etichettatura-elettricita.ch (cfr. allegato OGOE, n. 2.5).
Come devono essere informati i clienti finali con prodotti speciali di elettricità, provenienti ad esempio al 100% da fonti rinnovabili?
Qualora i clienti dovessero essere informati in modo specifico, il fornitore di elettricità deve scegliere il mix del prodotto. Ogni gruppo di clienti riceve un’etichettatura basata sul quantitativo di elettricità da esso acquistato. Con il mix di fornitori, invece, tutti i clienti ricevono la stessa etichettatura. Per informazioni più dettagliate consultare la Guida Etichettatura dell’elettricità.
L’etichettatura dell’elettricità può essere fornita insieme ad altre informazioni?
Sì. L’etichettatura dell’elettricità deve essere trasmessa ai clienti finali sulla fattura o in allegato ad essa. Al contempo, è possibile inviare anche altre informazioni quali ad esempio un’offerta per un prodotto di elettricità a partire dall’energia idrica o una newsletter.
Dove si possono trovare ulteriori informazioni?
Istruzioni dettagliate sull'etichettatura dell'elettricità si trovano nella guida "Etichettatura dell'elettricità" dell'Ufficio federale dell'energia (www.bfe.admin.ch/etichettatura-corrente > Aiuti all'esecuzione per aziende di approvvigionamento energetico).
Le circostanze che hanno portato all'introduzione del mix del prodotto sono illustrate nel rapporto esplicativo dell'10 febbraio 2011 concernente la revisione dell’ordinanza sull’energia con entrata in vigore il 1° ottobre 2011 (https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2029/Rapporto_esplicativo_OEn_(RIC)_OGO_i.pdf).
All'indirizzo www.etichettatura-elettricita.ch, infine, sono raccolti tutti i mix del fornitore della Svizzera e si possono trovare informazioni generali sull'etichettatura dell'elettricità, sulle garanzie di origine e sui diversi vettori energetici.