Direttive e strumenti ausiliari

Dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione sugli impianti di accumulazione al 1° gennaio 2013, le vecchie direttive del 2002 sono state riviste, tenendo conto delle esperienze fatte finora. La direttiva attuale comprende le parti A, B, C1, C2, C3, D ed E.

La parte A della revisione della direttiva («Aspetti generali») spiega la situazione giuridica nonché lo scopo e il significato della direttiva, illustra il concetto di sicurezza degli impianti di accumulazione, contiene definizioni unitarie per tutti i titoli della direttiva, offre una panoramica delle procedure legate alla costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulazione e riporta la bibliografia della direttiva. Questa parte sostituisce i capitoli 1, 2, 3, 4, 5.1 e 5.2 della direttiva 2002 nonché il capitolo 1 del documento di base del 2002 relativo ai criteri di assoggettamento.

La parte B («Potenziale di pericolo particolare come criterio di assoggettamento») sostituisce i capitoli 5.3 e 5.4 della direttiva 2002 nonché i capitoli 2 e 3 del documento di base del 2002 relativo ai criteri di assoggettamento.

La parte C1 («Dimensionamento e costruzione») contiene indicazioni sulla procedura d'approvazione dei piani e sulla costruzione, contiene indicazioni sulla redazione della convenzione di utilizzazione e della base del progetto di un impianto di accumulazione, e contiene gli obiettivi di protezione e i requisiti minimi per i casi di carico, le combinazioni dei casi di carico e i fattori di sicurezza di cui tenere conto per gli effetti normali, straordinari ed estremi. Questa parte sostituisce i capitoli 6 e 9 della direttiva 2002 nonché il documento di base 2002 relativo alla sicurezza strutturale.

La parte C2 («Sicurezza contro le piene e abbassamento della ritenuta») contiene gli obiettivi di protezione e i requisiti minimi per la sicurezza in caso di piena, i criteri per il dimensionamento di sfioratori e dispositivi di scarico e definisce il contenuto del regolamento di manovra delle paratoie. Questa parte sostituisce il capitolo 7 della direttiva 2002 nonché la documentazione di base del 2008 relativa alla verifica in caso di piena.

La parte C3 («Sicurezza sismica») contiene gli obiettivi di protezione e i requisiti minimi per la verifica in caso di sisma. Questa parte sostituisce il capitolo 8 della direttiva 2002 nonché la documentazione di base del 2003 relativa alla verifica in caso di sisma.

La parte D («Messa in esercizio ed esercizio – Messa in esercizio / Manutenzione / Sorveglianza») contiene indicazioni sulla procedura di messa in esercizio e sull'esercizio, definisce il contenuto del regolamento di sorveglianza, precisa l'entità dei controlli correnti, dei controlli annuali e dei controlli quinquennali, precisa il contenuto della raccolta degli atti del gestore, precisa la procedura per i lavori di revisione e precisa gli annunci del gestore all'autorità di vigilanza. Questa parte sostituisce i capitoli 10 e 11 della direttiva 2002 nonché il documento di base del 2002 relativo alla sorveglianza e la manutenzione.

La parte E («Piano d'emergenza») precisa i requisiti per il piano d'emergenza del gestore nonché per il coordinamento dello stesso con la pianificazione degli impieghi degli organi della protezione della popolazione, offre una panoramica delle competenze nella redazione del piano d'emergenza e nella gestione delle situazioni d'emergenza, presenta i mezzi d'allarme e i gradi di pericolo e definisce il contenuto del regolamento d'emergenza.

Documenti

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ID: 476

Versioni precedenti della direttiva

Ultima modifica 19.12.2017

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