FAQ - Impianti di accumulazione
Legislazione
Potenziale di pericolo particolare
È disponibile una nuova documentazione sulla quale i Cantoni possono basarsi per valutare, in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 OlmA, se esiste presumibilmente un potenziale di pericolo particolare per gli impianti?
No. Fino a nuovo avviso, la valutazione del potenziale di pericolo particolare si basa sul "Basisdokument zu den Unterstellungskriterien" UFAEG del giugno 2002 (in tedesco e in francese), nel quale il concetto di "potenziale di pericolo particolare" equivale a quello di "pericolo particolare".
Tuttavia nuove basi per la valutazione del potenziale di pericolo particolare saranno elaborate nell'ambito della prevista revisione totale delle direttive e dei documenti di base. La scelta e la definizione dei criteri di assoggettamento hanno la massima priorità e i relativi lavori sono previsti nel 2013 e nel 2014.
È necessario continuare a utilizzare il metodo delle piene improvvise con acqua pura per le vasche di ritenuta allo scopo di valutare il potenziale di pericolo particolare?
Sì. Tuttora non esistono metodi più affidabili per la modellizzazione delle fasi di una rottura delle vasche di ritenuta. L'UFE ha pertanto incaricato il Politecnico federale di Losanna (PFL) di procedere alle relative analisi scientifiche. Finora non si è ancora giunti alla formulazione di nuove soluzioni. Nell'ambito della revisione delle direttive, si terrà conto di eventuali risultati nuovi e comprovati.
Nel valutare se un impianto di accumulazione presenti un potenziale di pericolo particolare, per cui è necessario il suo assoggettamento alla vigilanza della Confederazione, è possibile sostituire l'attuale ipotesi di "evaporazione improvvisa" di un impianto di sbarramento con un'ipotesi più realistica?
Sì. Secondo l'articolo 2 capoverso 1 OlmA lo scenario di partenza da considerare è la "rottura" dell'opera di sbarramento e non più la "rottura improvvisa" secondo la vecchia ordinanza. Questa differenziazione è stata discussa e introdotta nell'ambito della revisione totale dell'OlmA.
Dopo che negli ultimi anni il Cantone di Zurigo ha ordinato diverse analisi scientifiche, nel 2012 l'Ufficio federale dell’energia (UFE) ha commissionato un nuovo mandato di ricerca al Politecnico federale di Zurigo (PFZ). Il progetto prevede lo sviluppo di una simulazione che consente una ricostruzione realistica delle fasi di una rottura di un impianto di sbarramento. I risultati dell'analisi saranno integrati in una successiva revisione della parte delle direttive relativa ai criteri di assoggettamento, presumibilmente nel 2017.
A riguardo va precisato che queste ipotesi realistiche non si applicano al piano d'emergenza (cfr. art. 11 cpv. 3 LlmA e art. 26 cpv. 2 OlmA). La pianificazione d'emergenza, infatti, segue sempre la rottura improvvisa di un impianto di sbarramento.
Campo d'applicazione, criteri di assoggettamento
Quanto tempo impiega l'UFE per decidere in merito all’assoggettamento di impianti di piccole dimensioni secondo l'articolo 2 capoverso 4 OImA, dopo che il Cantone ha annunciato all'autorità di vigilanza di presumere un potenziale di pericolo particolare secondo l'articolo 2 capoverso 2 OImA?
Da una parte il tempo richiesto dipende molto dai lavori preliminari già svolti dal Cantone per arrivare a presumere un potenziale di pericolo particolare e dall'altra dalla disponibilità e dalla qualità della documentazione necessaria per l'esame. In ogni caso, il tempo necessario per giungere a una decisione può durare diversi mesi.
Poiché in particolare la parte della direttiva rivista relativa ai criteri di assoggettamento sarà rielaborata nel 2013/2014, raccomandiamo di annunciare questi impianti all'UFE solamente a partire dal 2015.
Lo scenario relativo allo straripamento di una vasca di ritenuta a seguito di una colata detritica viene descritto più dettagliatamente nelle direttive?
No. Per questo caso le attuali direttive rimandano alla letteratura specializzata.
In quale fase del progetto di nuova costruzione o di trasformazione l'UFE decide in merito all'assoggettamento o meno di un impianto secondo l'articolo 2 capoverso 4 OlmA? L'UFE può prendere questa decisione già in fase di progetto preliminare?
La decisione di assoggettamento deve essere presa al più tardi con l'approvazione dei piani. A seconda della qualità della documentazione e della chiarezza del caso, può essere presa anche prima, ad esempio a livello di progetto preliminare.
In ogni caso, si raccomanda di valutare al più presto questo punto nella fase di progettazione, in modo tale che il probabile risultato della decisione possa essere integrato nella progettazione.
Per ragioni di completezza si precisa che la decisione di assoggettamento dell'UFE secondo l'articolo 2 capoverso 4 OlmA non è sempre necessaria, ma solo nel caso di impianti che soddisfano le due seguenti condizioni:
- i criteri geometrici di cui all'articolo 2 capoverso 1 LlmA non sono adempiuti;
- il Cantone presume un potenziale di pericolo particolare.
Gli impianti che invece soddisfano i criteri geometrici di cui all'articolo 2 capoverso 1 LlmA non necessitano di un'ulteriore decisione di assoggettamento. A essi si applicano automaticamente le disposizioni della legislazione in materia di impianti di accumulazione. Nel caso il futuro gestore intenda escludere un impianto da queste disposizioni, si applicano l'articolo 2 capoverso 2 lettera b LlmA e l'articolo 2 OlmA.
Infine, le disposizioni della legislazione in materia di impianti di accumulazione non si applicano agli impianti che non soddisfano i criteri geometrici di cui all'articolo 2 capoverso 1 LlmA e per i quali il Cantone non presume un potenziale di pericolo particolare. Di conseguenza, questi impianti non sono assoggettati a un'autorità di vigilanza ai sensi della LlmA.
Chi valuta concretamente se un impianto, che a causa dei criteri geometrici non è assoggettato alla legislazione in materia di impianti di accumulazione, rappresenta un potenziale di pericolo particolare?
Spetta all'autorità di vigilanza cantonale effettuare una prima valutazione in base a criteri di presunzione. Detta autorità annuncia all'UFE gli impianti che, in base a tali criteri, presentano un potenziale di pericolo particolare. L'UFE a sua volta richiede la documentazione necessaria all'esame, verifica in base a criteri decisionali se vi è un potenziale di pericolo particolare e, dopo aver chiesto il parere degli altri Cantoni interessati, decide l'assoggettamento dell'impianto di accumulazione alla legislazione in materia. L'UFE notifica la propria decisione all'autorità di vigilanza cantonale alla quale sarà assoggettato l'impianto.
La scelta e la definizione dei criteri di presunzione e dei criteri decisionali sono trattati nell’ambito della revisione delle direttive, in particolare nella parte concernente i criteri di assoggettamento.
Esiste un limite inferiore per l'assoggettamento degli impianti di accumulazione alle disposizioni della LImA?
No. Se un impianto di piccole dimensioni non soddisfa i criteri geometrici di cui all'articolo 2 capoverso 1 LlmA e se il Cantone interessato non presume che vi sia un potenziale di pericolo particolare, il Cantone non notificherà l'impianto all'UFE. Le disposizioni della legislazione in materia di impianti di accumulazione non sono quindi applicabili a tale impianto, in quanto esso non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 2 LImA.
L'applicazione di alcuni dati delle direttive non ha senso per vasche di ritenuta e nelle briglie per la stabilizzazione dell'alveo. Questi dati saranno adeguati?
Sì. In questo ambito l'UFE è consapevole del fatto che gli obiettivi in materia di protezione contro i pericoli naturali non concordano con quelli della sicurezza degli impianti di accumulazione e che pertanto si creano esigenze diverse.
Questi aspetti sono trattati nell'ambito della revisione totale delle direttive. Occorre in particolare rivedere ed eventualmente adeguare i criteri di dimensionamento e gli aspetti relativi alla pianificazione d'emergenza per gli impianti menzionati.
In ogni caso esistono già delle differenziazioni per gli impianti summenzionati, ad esempio l'eccezione di cui all’articolo 5 OImA concernente i dispositivi di scarico o l’eccezione contenuta nel "Basisdokument" in relazione alla sicurezza antisismica e concernente la determinazione della classe sismica delle vasche di ritenuta.
Costruzione di impianti di accumulazione
I responsabili dei progetti devono chiedere i pareri dell'UFAM e dell'UFE separatamente?
La realizzazione di dighe con funzione di vasche di ritenuta comprende laddove possibile un utilizzo delle relative superfici (pascolo, coltivazioni). Ne derivano compromessi tra l'UFE e l'UFAM per quanto concerne i diversi scopi di protezione?
No. Se le disposizioni della legislazione in materia di impianti di accumulazione sono applicabili all'impianto, i relativi requisiti sulla sicurezza devono essere rispettati. Non si fanno compromessi quando ne va della sicurezza degli impianti di accumulazione.
Tradotto nella pratica ciò significa che devono essere assicurate la protezione e la manutenzione della sezione trasversale della diga necessaria dal punto di vista statico. Inoltre l'impianto deve essere sottoposto a una corretta vigilanza: ciò può comportare ad esempio che l'accesso alla superficie della diga sia concesso solamente a piccoli animali da pascolo e che le piantagioni siano limitate o vietate.
Quale procedimento si segue per la costruzione di un nuovo impianto di accumulazione con funzione di protezione contro i pericoli naturali e per il quale vi è eventualmente un sostegno da parte della Confederazione (di competenza dell'UFAM)?
L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) verifica se un progetto soddisfa i requisiti concernenti la protezione contro i pericoli naturali e se ciò consente un finanziamento da parte della Confederazione. Tuttavia l'UFAM non si basa sulla legislazione in materia di impianti di accumulazione e non valuta se l'impianto previsto soddisfa i requisiti concernenti la sicurezza tecnica.
Il rilascio dell'approvazione dei piani spetta all'autorità competente. Di norma si tratta dell'autorità direttiva cantonale che svolge la procedura di autorizzazione della costruzione e ordina le perizie.
Se le disposizioni della legislazione in materia di impianti di accumulazione sono applicabili, l'autorità di vigilanza competente (Cantone o UFE) verifica in modo approfondito, su sollecitazione dell'autorità di approvazione, se i requisiti tecnici per la costruzione dell'impianto sono soddisfatti, comunica i risultati dell'esame della sicurezza all’autorità di approvazione e chiede eventualmente che siano stabiliti degli oneri per la costruzione.
In sintesi, l'UFAM verifica se i suoi requisiti in materia di protezione della popolazione contro i pericoli naturali sono rispettati (protezione da eventi frequenti con conseguenze gravi). Dal canto suo, l'autorità di vigilanza competente verifica se sono rispettati i suoi requisiti atti a impedire una fuoriuscita di acqua improvvisa e incontrollata (protezione da eventi molto rari con conseguenze catastrofiche).
Se le disposizioni della LImA e della OImA non sono applicabili all’impianto (perché i criteri geometrici di cui all'art. 2 cpv. 1 LImA non sono adempiuti e perché il Cantone non presume un potenziale di pericolo particolare), non vi è un’autorità di vigilanza ai sensi della LImA.
Quando è necessario presentare la verifica sismica?
La verifica sismica di un impianto di accumulazione fa parte dello stato della tecnica e deve essere disponibile già in fase di domanda. Altre situazioni nelle quali si rende necessaria tale verifica sono citate nella versione ancora valida del "Basisdokument zum Nachweis der Erdbebensicherheit" (in tedesco e in francese).
Quali documenti devono essere trasmessi all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione al momento dell'inoltro della domanda?
L'OImA non contiene un elenco della documentazione da presentare. A questo proposito ci si può riferire alla direttiva dell'UFAEG del novembre 2002 ancora valida. La documentazione prodotta deve contenere la prova attestante che i requisiti in materia di sicurezza tecnica sono adempiuti.
Quale autorità è competente per il rilascio delle autorizzazioni?
L'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni è di norma l'autorità cantonale che, nell'ambito di una procedura coordinata, chiede all'autorità di vigilanza un parere sulla sicurezza tecnica del previsto impianto.
La competenza dell'autorità di vigilanza è disciplinata negli articoli 22 e 23 LImA.
Chi è responsabile del controllo della qualità nell'ambito della costruzione di impianti di accumulazione?
L'autorità di vigilanza competente verifica solamente la documentazione che le è stata inoltrata. La gestione della qualità nel corso della pianificazione e della costruzione dell'impianto non compete all'autorità di vigilanza.
Quale autorità è competente in materia di protezione contro le piene?
La protezione contro i pericoli naturali, comprese le piene, rientra nella sfera di competenze dell'UFAM e dei Cantoni. Gli impianti di accumulazione sono posti tuttavia sotto la vigilanza dell'autorità competente in materia.
Messa in esercizio, esercizio, sorveglianza
I gestori degli impianti ricevono un riscontro dell'autorità di vigilanza in relazione ai rapporti annuali trasmessi?
Riscontro formale: l'esame formale dell'autorità di vigilanza garantisce che il contenuto dei rapporti annuali sia conforme alle direttive del regolamento di sorveglianza. In caso di lacune, i gestori ricevono l'invito a porvi rimedio. Del resto i gestori degli impianti non ricevono un avviso di ricevimento. I richiami dell'autorità di vigilanza assicurano che tutti i rapporti annuali vengano inviati.
Riscontro materiale: l'autorità di vigilanza verifica, anche dal punto di vista tecnico, i rapporti annuali dello specialista incaricato dal gestore che le sono stati trasmessi. L'autorità di vigilanza informa il gestore nel caso in cui intenda aggiungere dei commenti o formulare singole raccomandazioni all'attenzione dello specialista, altrimenti i gestori non ricevono alcuna comunicazione.
Come può essere garantita la qualità delle misurazioni geodetiche, le valutazioni e la rappresentazione grafica dei risultati nelle direttive relative alla legislazione in materia di impianti di accumulazione?
L'UFE riconosce la necessità di requisiti più precisi in merito agli aspetti summenzionati. Nel 1993 il CSD (Comitato svizzero delle dighe) ha pubblicato un rapporto sulla geodesia ("Geodätische Deformationsmessungen für die Überwachung der Stauanlagen", in tedesco), seguito nel 2013 da un altro rapporto sullo stesso argomento ("Geodäsie für die Überwachung von Stauanlagen", in tedesco). Tuttavia gli aspetti menzionati nella domanda non sono trattati in maniera esaustiva e al momento non si può dire in che modo si intenda colmare questa lacuna.
Esiste una raccomandazione che prevede la partecipazione dell'autorità di vigilanza alle prove di funzionamento dello sfioratore?
L'UFE raccomanda di organizzare le ispezioni dell'autorità di vigilanza per quanto possibile in modo tale da consentirle di partecipare contemporaneamente alle prove di funzionamento.
Vi sono requisiti formali da adempiere per la redazione dei regolamenti?
Per il regolamento d'emergenza, quello di manovra delle paratoie e quello di sorveglianza devono essere redatti tre documenti separati. Per quanto concerne i requisiti di contenuto si può ancora fare riferimento alla direttiva dell'UFAEG e ai documenti di base ancora in vigore.
Esiste un obbligo di assicurazione per i gestori di impianti di accumulazione?
Non esiste un obbligo del genere sulla base della legislazione federale, tuttavia i Cantoni hanno la possibilità di introdurlo, come è già avvenuto in alcuni casi. I gestori degli impianti possono comunque stipulare un'assicurazione di responsabilità civile su base volontaria.
Piano d'emergenza
La popolazione ha diritto di consultare i piani d'evacuazione?
Sì, secondo l'articolo 27 capoverso 2 OImA.
Gli esperti di cui all'articolo 18 OImA devono occuparsi anche della pianificazione d'emergenza?
L'intervento obbligatorio degli esperti avviene solo nel quadro dell'esame quinquennale della sicurezza secondo l'articolo 18 OImA. In altri casi essi possono intervenire come specialisti per analisi particolari e per un secondo parere, ad esempio anche in relazione alla pianificazione d'emergenza.
I Comuni e i Cantoni hanno voce in capitolo riguardo al piano d'emergenza?
L'elaborazione del piano d'emergenza deve basarsi sulla pianificazione attuale e prevista dagli Stati maggiori cantonali e comunali.
Direttive
Quando saranno noti i dettagli del regolamento d'emergenza?
I lavori relativi alla parte delle direttive concernenti il regolamento d'emergenza hanno un'alta priorità e sono previsti nel periodo 2013 / 2014.
Chi parteciperà alla prevista rielaborazione delle direttive?
Il gruppo di lavoro centrale preposto alla revisione delle direttive è composto dai membri del gruppo di lavoro che si è occupato della revisione totale della OImA, a cui si aggiungono rappresentanti del PFZ e del PFL. Oltre a rappresentanti dell'UFE, vi sono quindi anche quelli dei Cantoni, dei due politecnici federali e dell'economia.
Saranno disponibili dei modelli di regolamento d'emergenza?
Il gruppo di lavoro responsabile si occuperà di questo aspetto. Poiché vi è un chiaro interesse per un'unitarietà dei regolamenti d'emergenza, l'UFE parte dal principio che vengano messi a disposizione dei modelli.
Quali requisiti si applicano fino a che non saranno elaborate le nuove direttive?
In linea di massima continueranno ad applicarsi i requisiti delle attuali direttive, sui quali ci si può basare per la pianificazione di nuovi impianti.
La Confederazione sta elaborando un documento riguardante in modo specifico gli impianti di piccole dimensioni?
All'interno del gruppo di lavoro centrale preposto alla revisione delle direttive si discute già di un eventuale aiuto all'esecuzione per la vigilanza cantonale. Una soluzione alternativa sarebbe una differenziazione più coerente all'interno del corpo delle direttive laddove ritenuto necessario. Entrambi gli approcci hanno i loro pro e contro. In ogni caso vanno evidenziati i caratteri specifici degli impianti di piccole dimensioni.
I Cantoni hanno la possibilità di prendere posizione sulle direttive rielaborate?
I rappresentanti dei Cantoni devono partecipare sistematicamente fin dall'inizio ai singoli sottogruppi di lavoro preposti alla revisione delle direttive. D'altro canto ci si aspetta che i Cantoni si facciano informare dai loro rappresentanti e comunichino a questi ultimi le loro osservazioni all'attenzione dei sottogruppi.
Vigilanza dell'UFE, competenze dei Cantoni
In che modo l'UFE intende essere informato dai Cantoni in merito al loro inventario degli impianti di piccole dimensioni?
Possono essere utilizzate le stesse tabelle con le quali le autorità di vigilanza cantonali avevano comunicato i dati all'UFE già nel 2010.
Quali sono i requisiti dell'UFE relativi al rapporto annuale dei Cantoni sulla loro attività di vigilanza?
I requisiti sul contenuto del rapporto sono precisati in un aiuto all'esecuzione per le autorità di vigilanza cantonali. Quest'aiuto all'esecuzione viene elaborato nell'ambito della revisione delle direttive o parallelamente ad essa.
Può essere un organo cantonale esercente e allo stesso tempo autorità di vigilanza?
La questione non è disciplinata nella legislazione attuale e deve essere risolta dall'organo cantonale responsabile per l'organizzazione delle autorità. L'UFE non è competente per decidere in merito.
Disposizioni transitorie
In vista del passaggio di 30 impianti dalla vigilanza dell'UFE a quella cantonale: attualmente questi impianti soddisfano i requisiti della LImA e dell'OImA? I Cantoni ricevono tutta la corrispondente documentazione in materia?
Per quanto concerne la vigilanza, come in passato questi impianti di accumulazione sono trattati dall'UFE alla stregua di quelli assoggettati direttamente all'Ufficio. In singoli casi sono eventualmente ancora in corso verifiche e lavori particolari, tuttavia nel quadro delle normali attività di vigilanza.
La documentazione in possesso dell'UFE secondo l'articolo 22 (raccolta degli atti) viene consegnata ai Cantoni. La questione riguardante la contemporanea consegna della corrispondenza intercorsa tra l'UFE e gli esercenti non è ancora stata chiarita. Non saranno invece consegnati atti personali o annotazioni a mano di collaboratori dell'UFE riguardanti le attività di sorveglianza.
In relazione alla consegna si raccomanda in ogni caso di prendere contatto con il corrispondente collaboratore della Sezione Vigilanza sugli impianti di accumulazione dell'UFE e di partecipare a un'ispezione dell'Ufficio nel 2013 o 2014.
Si precisa che l'elenco di 30 impianti pubblicato in allegato al commento relativo alla revisione dell'OImA non è ancora definitivo: vi potranno essere eventualmente ancora aggiunte o cancellazioni. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che al momento della compilazione della lista non erano ancora disponibili dati definitivi sull’altezza d'invaso o sul volume di ritenuta.
Infine si sottolinea che, in virtù dell'articolo 33 capoverso 4 OImA, l'UFE è responsabile della consegna di questi impianti. Finché non è avvenuto il passaggio ai Cantoni, l'UFE rimane l'autorità di vigilanza competente.