Gli impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione) sono strutture decentrate, alimentate interamente o parzialmente con vettori energetici fossili. In inverno possono così compensare parzialmente la minor quantità di energia elettrica prodotta in questa stagione con la tecnologia solare e le centrali idroelettriche. Inoltre, grazie alla possibilità di rapida attivazione o disattivazione, gli impianti di cogenerazione possono produrre in funzione del fabbisogno, contribuendo così alla stabilità della rete di distribuzione locale e alla sicurezza dell'approvvigionamento.
Con la nuova legge sull'energia, le condizioni quadro degli impianti di cogenerazione che non sono nel sistema di scambio delle quote di emissioni e hanno una potenza termica tra 0,5 e 20 MW, sono state ottimizzate nel seguente modo:
- Esenzione dalla tassa sul CO2 per l'energia elettrica immessa in rete: per i combustibili di cui è comprovato l'utilizzo per produrre elettricità supplementare viene rimborsato, su domanda, il 60 per cento della tassa sul CO2 prelevata. Il rimanente 40 per cento viene rimborsato solamente se il gestore dimostra alla Confederazione di aver utilizzato mezzi pari a tale 40 per cento per misure volte ad aumentare l'efficienza energetica. Queste misure possono essere attuate nella propria impresa oppure presso imprese o impianti che prelevano elettricità o calore dall'impianto di cogenerazione.
- Regola del consumo proprio: come per tutti gli altri impianti di produzione, anche per gli impianti di cogenerazione valgono le regole in materia di consumo proprio di elettricità.
- Prezzo di ritiro dell'energia elettrica: i gestori di rete sono obbligati a ritirare e rimunerare tutta l'elettricità prodotta negli impianti di cogenerazione di piccole dimensioni. Si tratta degli impianti con una potenza elettrica massima di 3 MWel o una produzione annua massima da immettere in rete di 5000 MWh. L'importo minimo si orienta all'attuale prezzo del mercato spot ("day ahead") dell'elettricità.