Il Consiglio federale pone in vigore la «Strategia Reti elettriche» a partire da giugno 2019
Berna, 03.04.2019 - Nel dicembre 2017 il Parlamento aveva adottato la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche («Strategia Reti elettriche»), comprendente revisioni parziali della legge sugli impianti elettrici e della legge federale sull'approvvigionamento elettrico. Queste modifiche di legge hanno reso necessario anche l'adeguamento di diverse ordinanze. Il Consiglio federale ha adottato queste revisioni di ordinanza nella sua seduta del 3 aprile 2018. La legge federale e le ordinanze entreranno in vigore il 1° giugno 2019. Alcune disposizioni (concernenti il fattore dei costi aggiuntivi e i piani pluriennali) entreranno in vigore solo a giugno 2020 e giugno 2021 rispettivamente.
La rete di trasporto svizzera è caratterizzata attualmente da problemi di capacità, che potrebbero acutizzarsi ulteriormente poiché l'ampliamento della rete procede a rilento. A causa della sempre maggiore decentralizzazione della struttura dell'approvvigionamento energetico aumentano inoltre i requisiti per le reti di distribuzione e per il coordinamento tra rete di trasporto e reti di distribuzione. A fronte di queste sfide, si impongono l'ottimizzazione, il rapido sviluppo e la flessibilizzazione della rete elettrica. Nel dicembre 2017 il Parlamento ha pertanto adottato la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche. Contro di essa non è stato indetto nessun referendum.
Le nuove basi legali rendono necessario l'adeguamento delle disposizioni esecutive di nove ordinanze (v. riquadro). Da giugno a ottobre 2018 è stata condotta una consultazione in merito (rapporto sugli esiti della consultazione, vedi link). Gli avamprogetti sono stati quindi rivisti e adattati in alcuni punti.
Nella sua seduta del 3 aprile 2019 il Consiglio federale ha posto in vigore il pacchetto di leggi e ordinanze in relazione alla «Strategia Reti elettriche» con decorrenza dal 1° giugno 2019, salvo qualche eccezione. Le eccezioni riguardano le disposizioni relative al fattore dei costi aggiuntivi (cfr. sotto) e ai piani pluriennali. In futuro la Confederazione elaborerà uno scenario di riferimento economico-energetico che servirà ai gestori di rete (società nazionale di rete, gestori delle reti di distribuzione del livello 3) come base per i loro piani pluriennali per lo sviluppo delle reti elettriche. Il primo scenario di riferimento dovrebbe essere disponibile nel 2021. Le nuove disposizioni sui piani pluriennali entreranno pertanto in vigore solo nel giugno dello stesso anno.
Principali adeguamenti rispetto agli avamprogetti posti in consultazione
Fattore dei costi aggiuntivi "cavi – linea aerea": secondo la legge sugli impianti elettrici, le linee con una tensione inferiore a 220 kV devono essere cablate nella misura in cui ciò sia tecnicamente e operativamente possibile. Tuttavia, i costi totali del cablaggio possono essere superiori solo di un certo fattore (fattore dei costi aggiuntivi; FCA) ai costi di una linea aerea. Il Consiglio federale definisce il FCA nell'ordinanza sulle linee elettriche. Il FCA proposto di 1,75 è stato considerato troppo basso dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Esso è pertanto fissato a 2,0. A livello di rete 7 (allacciamenti domestici) i costi di rete aumentano quindi di meno di 0,5 centesimi per chilowattora. In futuro, la Confederazione effettuerà un monitoraggio di tutti i progetti di cablaggio ai livelli di rete da 3 a 7. In questo modo si potranno osservare gli effetti del FCA sul grado di cablaggio e sui costi e sarà possibile capire quali adeguamenti sono necessari. Le disposizioni relative al FCA entreranno in vigore il 1° giugno 2020 per consentire il completamento di progetti molto avanzati ai sensi della legislazione vigente.
Sistemi di misurazione intelligenti: con l'ampliamento della produzione decentralizzata di energia elettrica, la gestione della produzione e dei consumi necessaria per mantenere la stabilità della rete diventa sempre più impegnativa e richiede una sempre maggiore digitalizzazione. I sistemi di misurazione intelligenti forniscono un contributo significativo in tal senso. Nell'ambito della Strategia energetica 2050 è stato pertanto deciso il relativo roll out. Alcuni gestori della rete di distribuzione hanno già iniziato a introdurre di propria iniziativa sistemi di misurazione intelligenti. Tuttavia, in alcuni casi, questi non sono pienamente conformi ai nuovi requisiti legali. Per tutelare la fiducia e gli investimenti, le nuove disposizioni dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico prevedono pertanto che questi sistemi di misurazione possono continuare ad essere utilizzati, se il loro acquisto è stato avviato prima del 1° gennaio 2019 e se soddisfano determinati requisiti tecnici minimi. Un'ulteriore modifica è da ricondurre a un ritardo nella realizzazione della verifica della sicurezza dei dati, necessaria per i sistemi di misurazione intelligenti. Anche in questo caso viene introdotta un’opzione di rinvio. Nei limiti del possibile, i gestori di rete devono tuttavia garantire di portare al più presto i sistemi di misurazione in questione allo stato attuale della tecnica e della sicurezza (ad es. mediante aggiornamenti del software).
È inoltre soppressa la disposizione dell'ordinanza secondo la quale i gestori di rete devono, in linea di principio, concedere a terzi un accesso non discriminatorio ai loro sistemi intelligenti di controllo e regolazione. Allo stato attuale della tecnica, la fattibilità di questo requisito appare discutibile. Inoltre, viene eliminata la disposizione secondo la quale i costi delle misurazioni del profilo di carico prescritte dalla legge precedente devono essere sostenuti dal cliente stesso. Ora la ripartizione dei costi è unitaria per tutti i sistemi di misurazione.
Tali modifiche tengono conto delle esigenze espresse nell'ambito della procedura di consultazione dai gestori di rete e dalle organizzazioni del settore elettrico.
Disposizioni speciali relative all'articolo 6 capoverso 5bis della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI): questo articolo consente, fino alla scadenza del premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici nel 2022, di includere l'energia elettrica rinnovabile nazionale nelle tariffe del servizio universale al costo di produzione (meno i contributi di promozione) e senza l'applicazione del metodo del prezzo medio. In molte prese di posizione è stato chiesto di ridurre l'onere amministrativo per la determinazione dei costi di produzione e la detrazione dei contributi di promozione per gli impianti piccoli e piccolissimi. Questa richiesta è stata presa in considerazione e sono state introdotte le necessarie semplificazioni per l'energia elettrica proveniente da impianti piccoli e piccolissimi.
Concetto di stoccaggio: con l'adozione della legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, il concetto di stoccaggio è inserito per la prima volta in modo esplicito nella legge sull'approvvigionamento elettrico (art. 17a e 17b LAEl). L'avamprogetto posto in consultazione prevedeva di concretizzare il concetto di "consumatore finale", includendo l'impianto di stoccaggio. La proposta è stata tuttavia respinta dalla maggioranza, motivo per cui al momento vi si rinuncia. La questione verrà però riesaminata nell'ambito della revisione della LAEl in corso.
Ordinanze interessate:
- ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71);
- ordinanza sulle linee elettriche (RS 734.31);
- ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (RS 734.25);
- ordinanza sulla geoinformazione (RS 510.620);
- ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (RS 730.05);
- ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte (RS 734.2);
- ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 734.24);
- ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27);
- ordinanza del DATEC concernente le eccezioni all'accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera (RS 734.713.3).
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Ufficio federale dell'energia
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