Avviata dal Consiglio federale la consultazione per la «Strategia Reti elettriche»

Berna, 08.06.2018 - Nel dicembre 2017 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche («Strategia Reti elettriche»), che comprende revisioni parziali della legge sugli impianti elettrici e della legge federale sull'approvvigionamento elettrico. Queste modifiche di legge rendono ora necessario l'adeguamento di diverse ordinanze. Nella sua seduta dell'8 giugno 2018, il Consiglio federale ha avviato la consultazione riguardante tali revisioni d'ordinanza. La procedura di consultazione si concluderà il 1° ottobre 2018.

La rete di trasporto svizzera è caratterizzata attualmente da problemi di capacità che potrebbero acutizzarsi ulteriormente in ragione dell'ampliamento della rete che procede a rilento. A causa della sempre maggiore decentralizzazione della struttura dell'approvvigionamento energetico aumentano inoltre i requisiti posti alle reti di distribuzione e al coordinamento tra rete di trasporto e reti di distribuzione. A fronte di queste sfide, si impongono l'ottimizzazione, il rapido sviluppo e la flessibilizzazione della rete elettrica. Nel dicembre 2017 il Parlamento ha pertanto adottato la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche.

Le nuove basi legali rendono necessario l'adeguamento delle disposizioni esecutive di nove ordinanze (v. riquadro).  Le modiche riguardano principalmente le seguenti tematiche.

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

  • Lo scenario di energia energetica su cui si basa la pianificazione della rete va esaminato e aggiornato ogni quattro anni. L'ordinanza precisa il tenore dei principi che i gestori di rete devono applicare nel pianificare la rete, definendo inoltre le condizioni alle quali sono computabili i costi delle misure di informazione e il lavoro di pubbliche relazioni.
  • L'utilizzazione di nuovi metodi e prodotti provenienti dalla ricerca e lo sviluppo, finalizzati ad aumentare la sicurezza, la capacità o l'efficienza delle reti, è una misura innovativa da applicare alle reti intelligenti. I costi di tali misure sono computabili a condizione di non essere superiori allo 0,5 per cento dei costi annui computabili del gestore di rete, ossia al massimo 500’000 fr./anno.
  • Nella legge si trova per la prima volta il termine "impianto di stoccaggio". Nell'ordinanza si precisa che chi preleva energia elettrica dalla rete ai fini dello stoccaggio, per questo prelievo è considerato consumatore finale, sempre che non utilizzi l'energia elettrica per azionare pompe in centrali ad accumulazione con pompaggio.
  • L'articolo 6 capoverso 5bis della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl), adottato nel quadro delle deliberazioni parlamentari, consente ai fornitori universali di conteggiare l'elettricità indigena proveniente da fonti rinnovabili sino allo scadere del premio di mercato nei costi di produzione di tale elettricità (dedotti eventuali sostegni) nelle tariffe del servizio universale. A riguardo non è necessario applicare il metodo del prezzo medio. Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di produzione propria o di acquisti. Nell'ordinanza si precisa che è ammesso applicare tale disposizione durante gli anni tariffari 2019 - 2022. Inoltre, i costi di produzione computabili massimi per impianto di produzione non possono superare i costi di produzione di una produzione efficiente. Non sono computabili ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl i costi dell’elettricità proveniente da impianti di produzione che sono compresi nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità e che beneficiano di un finanziamento dei costi supplementari.

Ordinanza sulle linee elettriche

  • Nell'ordinanza, il fattore dei costi aggiuntivi per il cablaggio delle reti di distribuzione è fissato a 1,75. Nella media svizzera ci si attende pertanto un aumento dei corrispettivi di utilizzazione della rete inferiore a 0,5 centesimi per chilowattora al livello di rete 7 (rete locale a bassa tensione). I costi aggiuntivi che ne derivano sono a carico dei gestori di rete che, attraverso i corrispettivi di utilizzazione della rete (tariffe di rete) li riversano sui consumatori finali.
  • L'ordinanza fissa inoltre i dettagli relativi alle misure sostitutive su impianti a corrente forte di terzi in caso di costruzione di nuove linee della rete di trasporto, a un metodo di calcolo per confrontare i costi tra le due varianti "linea aerea" e "linea interrata" nonché alle eccezioni della decisione sulla tecnologia da impiegare (orientata ai costi).

Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici

  • Vengono precisate e opportunamente strutturate le disposizioni relative alla procedura del piano settoriale.
  • In futuro i lavori di manutenzione e le modifiche tecniche di lieve entità degli impianti non necessiteranno dell'approvazione dei piani se non vi sono da attendersi particolari ripercussioni sull'ambiente.
  • Rinunciando alla consultazione dei servizi della Confederazione nel caso di impianti con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV si ottengono delle semplificazioni procedurali. In tal modo è adempiuta la mozione 16.3038 "Semplificare la realizzazione di stazioni di trasformazione e di altri impianti elettrici" trasmessa dal Parlamento.

Ordinanza sulla geoinformazione

  • La legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche prevede la messa a punto di una visione d'insieme della rete elettrica in un'ottica geografica e introduce degli strumenti ausiliari tesi a migliorare il coordinamento spaziale, ad esempio delle zone di progettazione e delle linee di edificazione per mantenere liberi spazi e tracce. I geodati risultanti da questo processo vanno integrati nel Catalogo dei geodati di base del diritto federale (Allegato all'ordinanza sulla geoinformazione).

Saranno adeguate le seguenti ordinanze:
- ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71)
- ordinanza sulle linee elettriche (RS 734.31)
- ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (RS 734.25)
- ordinanza sulla geoinformazione (RS 510.620)
- ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (RS 730.05)
- ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte (RS 734.2)
- ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 734.24)
- ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27)
- ordinanza del DATEC concernente le eccezioni all'accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera (RS 734.713.3)


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