Sancire le concessioni complementari nella legge sulle forze idriche
Berna, 13.04.2016 - Il Consiglio federale ha approvato oggi il rapporto «Estensione del diritto di utilizzazione delle acque mediante concessioni complementari». Il rapporto adempie le richieste del postulato 12.3223 «Aumento dell'efficienza delle centrali idroelettriche senza necessità di nuove concessioni», depositato il 15 marzo 2012 dal Consigliere nazionale Bernhard Guhl. Dal rapporto emerge che la legge sulle forze idriche (LUFI) non disciplina in modo esplicito l'adeguamento, mediante il rilascio di concessioni complementari, dei diritti di utilizzazione delle centrali idroelettriche nel corso della validità della concessione; al contempo, però, la legge non esclude questa possibilità. Essendo già state rilasciate concessioni complementari in diversi Cantoni e a favore di impianti internazionali, un'introduzione della concessione complementare nel diritto federale contribuirebbe alla certezza del diritto e ad armonizzare le prassi attualmente in uso.
Il rapporto analizza le basi legali a livello federale e cantonale, come pure la giurisprudenza, in merito alla possibilità del rilascio di concessioni complementari. Della questione si è occupato anche un gruppo di accompagnamento insieme a rappresentanti dei Cantoni, delle associazioni ambientaliste, del settore idroelettrico e ad autorità federali.
Risultati principali dello studio
- Le concessioni per l'utilizzazione della forza idrica possono avere una durata di 80 anni, affinché il concessionario possa ammortizzarne i cospicui investimenti. La concessione definisce l'estensione del diritto di utilizzazione delle acque. Se un impianto subisce interventi di potenziamento o ampliamento, occorre di norma estendere il diritto di utilizzazione in vigore e, di conseguenza, modificare la concessione esistente.
- Le concessioni non possono essere adeguate a breve termine: si tratta infatti di procedure molto lunghe.
- Per qualsiasi modifica dell'impianto non contemplata dalla concessione, l'autorità preposta al suo rilascio deve valutare l'opportunità di adeguare solo una parte della concessione (tramite una concessione complementare) o se è invece necessario un rinnovo della concessione per l'intero impianto.
- La prassi mostra che tanto a livello federale (impianti internazionali) quanto a livello cantonale vengono rilasciate concessioni complementari. Il diritto federale non fa menzione esplicita delle concessioni complementari; tuttavia, non esistono neppure disposizioni contrarie al loro rilascio. Neanche il Tribunale federale ha finora messo in dubbio questa affermazione.
- Il conferimento di una concessione complementare ha lo scopo di permettere al gestore dell'impianto di effettuare interventi di ampliamento nel periodo di validità della concessione. Gli interventi di ampliamento dell'utilizzazione possono comprendere, ad esempio, la captazione di nuove sorgenti, l'aumento dell'altezza di caduta, il trasferimento di acqua da una vallata all'altra, la rinuncia allo scambio d'acqua, il pompaggio e i cambiamenti dell'uso stagionale.
- Questi interventi non possono comunque eccedere una certa soglia dell'essenzialità, non meglio definita nel diritto federale né nella giurisprudenza del Tribunale federale. Se questa soglia viene superata è necessario un rinnovo della concessione, con conseguente applicazione, sull'intero impianto, di tutte le disposizioni di legge in vigore (legge sulla protezione dell'ambiente, legge sulla protezione delle acque, legge sulla pesca, legge sulla protezione della natura e del paesaggio). Questa necessaria procedura di adeguamento dell'impianto alle disposizioni vigenti sui deflussi residuali può comportare per l'esercente una perdita di produzione, nonché un onere finanziario.
Risultato
La forza idrica è e rimane la principale fonte di energia rinnovabile di cui dispone la Svizzera. Secondo gli obiettivi della Strategia energetica 2050 definiti dal Consiglio federale, il suo sfruttamento va fortemente incrementato. Occorre quindi agevolare l'attuazione di progetti di ampliamento di impianti esistenti che permettano di aumentare la produzione o di migliorare la produzione di energia utilizzabile (p. es. accumulazione), ma che non superino la soglia dell'essenzialità; è altrettanto necessario che questo possa avvenire in tempi brevi e non nell'ambito di un successivo rinnovo della concessione.
L'introduzione, nel diritto federale, dello strumento della concessione complementare nel quadro di una prossima revisione della LUFI contribuirebbe a istituire la certezza del diritto e ad armonizzare le prassi oggi in uso.
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