Le salvaguardie in Svizzera

Nel marzo 1977, la Svizzera ha ratificato il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), firmato nel luglio 1968, impegnandosi così a utilizzare l'energia nucleare esclusivamente per (a) scopi pacifici e a sottoporre i propri materiali nucleari (uranio, plutonio e torio) a misure di controllo internazionali. In particolare, il TNP obbliga tutti gli Stati che non detengono armi nucleari ad accettare le misure di salvaguardia dell'AIEA. Il corrispondente accordo sulle salvaguardie (CSA) è stato ratificato nel settembre 1978. All'inizio del 2005, la Svizzera ha ratificato anche il Protocollo aggiuntivo (AP) all'Accordo sulle salvaguardie. L'AP contiene obblighi aggiuntivi nell'ambito delle salvaguardie e colma alcune lacune presenti nel CSA.

A seguito di una revisione completa della legislazione svizzera in materia di energia nucleare, nel febbraio 2005 è entrata in vigore l'Ordinanza sull’applicazione delle salvaguardie (OASal) insieme alla Legge federale sull’energia nucleare (LENu) e all'Ordinanza sull'energia nucleare (OENu). Per la prima volta l'Accordo sulle salvaguardie e il Protocollo aggiuntivo sono stati esplicitamente integrati nella legislazione svizzera.

Ultima modifica 06.06.2023

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