Ordinanza sull’indennizzo delle perdite subite nell’utilizzazione delle forze idriche (OIFI)

Un ente pubblico che rinunci all'utilizzazione della forza idrica in una zona naturale protetta o in una zona di protezione del paesaggio di interesse nazionale può chiedere alla Confederazione un'indennità parziale. È quanto prevede l'ordinanza sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche (OIFI), emanata dal Consiglio federale. Queste indennità sono vincolate al raggiungimento di obiettivi di protezione concordati in un contratto e vengono versate annualmente. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) svolge verifiche annuali del rispetto delle condizioni previste.

Il modello di geodati minimi definisce la struttura dei geodati di base delle zone protette conformemente alla OIFI. La documentazione illustra in modo esauriente il modello di geodati minimi. Il modello tecnico dei dati in INTERLIS 2.3 e i geodati sono disponibili per essere scaricati.

https://www.bfe.admin.ch/content/bfe/it/home/approvvigionamento/statistiche-e-geodati/geoinformazione/geodati/acqua/ordinanza-sull-indennizzo-delle-perdite-subite-nell-utilizzazione-delle-forze-idriche.html