Il DATEC avvia le consultazioni in merito a diverse ordinanze in campo energetico

Berna, 29.09.2020 - Il 28 settembre 2020 il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato la procedura di consultazione in merito alle modifiche di diverse ordinanze nell’ambito energetico. La consultazione riguarda le revisioni totali dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell’ordinanza sull’applicazione delle salvaguardie nonché le revisioni parziali dell’ordinanza sulle linee elettriche, dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione, dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici e dell’ordinanza sull’efficienza elettrica. La consultazione durerà fino all’11 gennaio 2021. L’entrata in vigore delle ordinanze rivedute è prevista per metà 2021.

L’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC) è sottoposta a revisione totale per adeguarla al più recente livello della tecnica e alla prassi delle autorità di vigilanza. L’obiettivo, tra gli altri, consiste nell’offrire una maggiore protezione per le persone e l’ambiente. Le modifiche riguardano l’iscrizione dei perimetri di protezione nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP), il controllo del tracciato, le prove di tenuta per le condotte di trasporto di carburanti e combustibili liquidi nonché il sistema di individuazione delle rotture nelle condotte ad alta pressione per il trasporto di gas naturale.

Con la revisione totale dell’ordinanza sull’applicazione delle salvaguardie viene introdotto il concetto di «Safeguards by Design» nella progettazione di nuovi impianti (ad esempio un deposito in strati geologici profondi e i relativi impianti in superficie). Vengono definiti i materiali assoggettati alle misure di salvaguardia e introdotti obblighi di notifica e autorizzazione per il titolare della licenza. Infine gli allegati dell’ordinanza vengono semplificati.

La revisione parziale dell’ordinanza sulle linee elettriche (OLEl) precisa le disposizioni relative al fattore dei costi aggiuntivi, disciplinato nella vigente legge sugli impianti elettrici. Il fattore dei costi aggiuntivi sancisce che una linea elettrica deve essere costruita come cavo interrato (interramento), se i costi complessivi, rispetto al totale dei costi previsti per l’esecuzione della variante con linee aeree, non superano un determinato fattore (fattore dei costi aggiuntivi). Nell’ordinanza si precisa che, come argomento a contrario, un progetto deve essere eseguito per principio come linea aerea quando viene superato il fattore dei costi aggiuntivi. Inoltre, si esplicita che è possibile eseguire una linea con cavi interrati nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi. In tal caso però, i costi aggiuntivi che superano il fattore dei costi aggiuntivi non devono essere coperti attraverso i corrispettivi per l’utilizzazione della rete, ma devono essere assunti da terzi. La prova che dimostra il finanziamento da parte di terzi deve essere fornita dal progettista già nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani.

La revisione parziale dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) modifica le condizioni di ammissione all'esame per l'ottenimento di un'autorizzazione d'installazione limitata per gli impianti elettrici speciali (ad es. impianti fotovoltaici). Per i professionisti del settore degli involucri edilizi e della copertura dei tetti (ad esempio con formazione di Solarteur) sarà più facile ottenere un'autorizzazione d'installazione per simili impianti. Ciò è reso possibile dall'obbligo esplicito per i gestori di rete di notificare il completamento degli impianti all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Dal canto suo, l'ESTI potenzia i suoi controlli saltuari degli impianti in questione.

Con la revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) viene soppresso l’obbligo d’approvazione dei piani per gli impianti di produzione di energia. Sono interessati, ad esempio, gli impianti fotovoltaici e i generatori di emergenza. Questo tipo di impianto potrà pertanto essere realizzato in modo più facile, economico e rapido. Grazie all’intensificazione dell’attività di controllo da parte dell’ESTI (cfr. revisione parziale dell’OIBT) è possibile garantire la sicurezza di questo tipo di impianto anche senza una procedura d’approvazione dei piani.

La revisione parziale dell'ordinanza sull’efficienza energetica (OEEne) conferisce all'Ufficio federale dell'energia (UFE) la competenza di predisporre un'omologazione energetica a campione di tutti impianti e apparecchi prodotti in serie, nonché dei loro componenti prodotti in serie, anche senza previo controllo dei documenti tecnici. Ciò consentirà di controllare meglio e in modo più completo il rispetto dell'OEEne, che in futuro farà riferimento anche alla legge sulla protezione dell’ambiente e a quella sui prodotti chimici (quindi ad es. anche l'osservanza delle prescrizioni concernenti la protezione dell'aria, la protezione contro il rumore o l'impiego di prodotti chimici).


Indirizzo cui rivolgere domande

Marianne Zünd, Capo Media e politica UFE, tel. 058 462 56 75, marianne.zuend@bfe.admin.ch



Pubblicato da

Ufficio federale dell'energia
http://www.bfe.admin.ch

Abbonarsi ai comunicati stampa dell'UFE

https://www.bfe.admin.ch/content/bfe/it/home/novita-e-media/comunicati-stampa/mm-test.msg-id-80550.html