Il Consiglio federale stabilisce nuove regole per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica

Berna, 23.10.2013 - Gli impianti fotovoltaici e le piccole centrali idroelettriche messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2014 avranno diritto alla rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC) solo per 20 anni anziché per 25. I tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici saranno ridotti, ma in misura minore rispetto a quanto previsto nel testo sottoposto a indagine conoscitiva; in futuro dovranno però essere periodicamente adeguati all’evoluzione dei prezzi dei moduli fotovoltaici. Inoltre, l’etichettaEnergia di determinati apparecchi elettrici sarà adeguata alle novità introdotte dall’UE. È quanto ha deciso oggi il Consiglio federale. Le relative modifiche dell’ordinanza sull’energia entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.

L'indagine conoscitiva sulla revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) si è svolta dal 14 agosto all'11 settembre 2013; complessivamente sono pervenute 178 prese di posizione, nella maggior parte dei casi relative alle proposte di modifica della RIC. Sia la riduzione dei tassi di rimunerazione per il fotovoltaico, sia la soppressione della categoria degli impianti fotovoltaici integrati hanno suscitato aspre critiche, in particolare tra gli operatori del settore dell'energia solare. Gli adeguamenti dell'etichettaEnergia per gli apparecchi elettrici sono al contrario stati accolti in genere con favore.

L'avamprogetto dell'OEn è stato rielaborato, nelle scorse settimane, sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva, ed è stato approvato oggi dal Consiglio federale. L'OEn rivista entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

Sintesi delle principali novità

Durata della rimunerazione più breve per impianti fotovoltaici e piccole centrali idroelettriche
La durata della rimunerazione per gli impianti fotovoltaici e le piccole centrali idroelettriche messe in esercizio dopo il 1° gennaio 2014 è ridotta da 25 a 20 anni. Sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva si è rinunciato alla riduzione a 15 anni proposta originariamente. I partecipanti all'indagine conoscitiva hanno infatti mostrato in modo chiaro che una diminuzione drastica di 10 anni avrebbe provocato gravi sconvolgimenti del mercato. Con la riduzione intermedia a 20 anni, gli adeguamenti alle condizioni di mercato potranno essere attuati gradualmente entro l'entrata in vigore del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, che prevede una durata massima della rimunerazione di 15 anni. Per quanto riguarda gli impianti a biomassa che svolgono compiti di smaltimento e che entrano in funzione dopo il 1° gennaio 2014, la durata della rimunerazione è ridotta da 20 a 10 anni (si veda qui di seguito). Per i restanti impianti a biomassa così come per gli impianti eolici e le centrali geotermiche la durata della rimunerazione resta invece inalterata (20 anni).

Impianti fotovoltaici
Il nuovo conteggio dei tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici prende in considerazione il fatto che i gestori, una volta trascorso il periodo di rimunerazione di 20 anni, hanno la possibilità, per il restante esercizio dell'impianto, di coprire il proprio fabbisogno di elettricità con l'energia prodotta dall'impianto stesso risparmiando così sui costi. Il modello di calcolo per i nuovi tassi di rimunerazione tiene conto di questo aspetto per il periodo tra il ventunesimo e il venticinquesimo anno di produzione. I nuovi tassi riflettono la netta diminuzione dei prezzi dei moduli fotovoltaici e dei costi di installazione sopravvenuti dopo l'ultima revisione dell'OEn del 1° marzo 2012. Era inoltre necessario introdurre adeguamenti nel calcolo dei costi di manutenzione e del reddito medio degli impianti di riferimento. Complessivamente, questi fattori fanno sì che, nonostante una durata della rimunerazione più breve, i tassi di rimunerazione nell'ambito fotovoltaico vengano comunque leggermente ridotti, sebbene in misura minore a quanto previsto nel testo sottoposto a indagine conoscitiva. La riduzione annua automatica  dell'8 per cento dei tassi di rimunerazione non sarà più applicata. I tassi per gli impianti fotovoltaici saranno tuttavia ricalcolati con decorrenza 1° gennaio 2015, per essere adeguati all'evoluzione del mercato.

Piccole centrali idroelettriche
Le piccole centrali idroelettriche saranno ripartite in 2 categorie: (1) impianti ubicati su corsi d'acqua naturali e (2) impianti dall'impatto ecologico minimo (centrali ad acqua di dotazione, centrali ad acqua potabile ecc.). Per gli impianti della categoria 1 la classe di potenza minima è stata soppressa; in questo modo rientrano ora nella classe di potenza più bassa tutti gli impianti fino a 300 kW. Ciò riduce l'incentivo alla costruzione di piccole centrali idroelettriche lungo i corsi d'acqua naturali. Le notifiche sullo stato di avanzamento del progetto dovranno già essere inoltrate dopo due anni e non più solo dopo quattro. Così, progetti di fatto non avviati non rientreranno più nel sistema RIC bloccando inutilmente e a lungo altri progetti che dovessero aver presentato domanda per la rimunerazione.

Energia eolica
Come nel caso delle piccole centrali idroelettriche, anche per gli impianti eolici che necessitano dell'esame dell'impatto sull'ambiente, la notifica dello stato di avanzamento del progetto dovrà essere inoltrata già dopo due anni e non più solo dopo quattro. Viene inoltre introdotto un bonus per l'altitudine per impianti ubicati a più di 1700 metri sul livello del mare che indennizza i maggiori costi di manutenzione (gelo, turbolenze) e la minore produzione di elettricità dovuta alla minore densità dell'aria. Il bonus non copre tuttavia i maggiori costi legati alle infrastrutture (strade, rete). Il bonus per l'altitudine dovrebbe incentivare la costruzione di impianti in regioni alpine - naturalmente solo quelle che presentano le migliori condizioni di vento - che grazie alla grande distanza dalle zone abitate dovrebbero risultare più facilmente accettabili.

Biomassa
La durata della rimunerazione per gli impianti a biomassa che svolgono compiti di smaltimento (impianti di incenerimento dei rifiuti, forni per l'incenerimento di fanghi, impianti di depurazione delle acque, impianti per lo sfruttamento dei gas prodotti da impianti di depurazione o dei gas di discarica) viene ridotta da 20 anni a 10. I tassi di rimunerazione restano invariati. Questi impianti non dovranno più in futuro beneficiare del sistema RIC come avvenuto finora e dovranno garantire la propria economicità a lungo termine tramite gli introiti legati alle tasse per lo smaltimento basate sul principio di causalità.

Nuova etichettaEnergia per gli aparecchi elettrici
Dal 2010 le etichette per gli apparecchi elettrici della UE contengono nuove informazioni e le classi di efficienza energetica vanno da A+++ a D anziché da A a G. Queste novità sono state introdotte in Svizzera già a partire dal gennaio 2012 per frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie e televisori. Ora si è proceduto all'adeguamento dell'etichettaEnergia anche per lampade, asciugabiancheria e condizionatori d'aria. Sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva, il periodo transitorio per l'applicazione delle nuove disposizioni è stato prolungato di 6 mesi fino al 31 dicembre 2014.

EtichettaEnergia per veicoli
Le prescrizioni relative all'etichettaEnergia per i veicoli si applicheranno d'ora in poi ad automobili nuove fabbricate in serie che non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri, indipendentemente dal fatto che siano già state immatricolate o no.

Ordinanza sulla garanzia di origine
Con la revisione si procede a una precisazione di concetti, competenze e limiti dell'obbligo di rilevazione dell'elettricità. Nell'ordinanza sulla garanzia di origine è inoltre introdotta un'agevolazione per impianti di piccole dimensione (al massimo 30 kVA) che in futuro potranno farsi rilasciare una garanzia di origine solo per l'energia eccedente che immettono effettivamente nella rete del gestore.


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