Il Consiglio federale approva la revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento

Berna, 06.11.2019 - Nella sua seduta del 6 novembre 2019, il Consiglio federale ha approvato la revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS). Essa comprende adeguamenti del reddito del capitale e del tasso di rincaro utilizzati per il calcolo dei contributi annui. Inoltre, prevede lo stralcio del supplemento di sicurezza forfettario del 30 per cento sui costi totali, introdotto nel 2015, poiché la nuova metodologia per calcolare i prevedibili costi di disattivazione e di smaltimento, applicata per la prima volta nello studio sui costi 2016, contempla già supplementi per incertezze nelle previsioni e rischi. La modifica dell’ordinanza comporta un aumento dei contributi annuali dei proprietari tenuti a versare contributi dagli attuali 96 milioni di franchi circa a 183,7 milioni di franchi. La revisione dell'OFDS entra in vigore il 1° gennaio 2020.

I principali contenuti della revisione:

Abolizione del supplemento di sicurezza forfettario del 30 per cento: gli studi sui costi, impiegati per calcolare i costi di disattivazione e di smaltimento, devono essere aggiornati ogni cinque anni in base alle più recenti conoscenze tecniche e scientifiche. In questo modo con il tempo è possibile ridurre in modo sistematico le incertezze. Nello studio sui costi 2016 è stata applicata per la prima volta una nuova metodologia di calcolo che per ogni elemento di costo illustra con maggiore trasparenza e precisione i supplementi e i ribassi basati su incertezze, rischi e opportunità nonché il supplemento di sicurezza generale. In questo modo i supplementi sui costi di base, definiti nello studio sui costi 2016 e secondo la decisione del DATEC del 12 aprile 2018, sono equiparabili o addirittura maggiori rispetto al supplemento di sicurezza forfettario stabilito nell’OFDS vigente. Secondo lo studio sui costi, il supplemento per la disattivazione ammonta al 30 per cento mentre quello per lo smaltimento al 43 per cento. Se si considerano solo i costi per il deposito in strati geologici profondi, i quali presentano le maggiori incertezze, i supplementi sui costi di base raggiungono addirittura il 53 per cento. Siccome la nuova metodologia di calcolo elaborata nello studio sui costi tiene sufficientemente conto dei supplementi, il supplemento di sicurezza forfettario attualmente in vigore nella OFDS può essere stralciato. Allo stesso tempo, l’ordinanza rivista dichiara questa nuova metodologia di calcolo vincolante per i futuri studi sui costi.

Riduzione del reddito del capitale e del tasso di rincaro: vista l'attuale situazione dei mercati finanziari e le previsioni per il futuro, il reddito del capitale viene ridotto dall'attuale 3,5 per cento al 2,1 per cento e il tasso di rincaro dall'attuale 1,5 per cento allo 0,5 per cento. In futuro questi valori verranno esaminati regolarmente (ogni 2-3 anni) e, in caso di sostanziali cambiamenti delle condizioni quadro economiche, potranno essere modificati dal DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

Nuova composizione degli organi del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento (STENFO): i membri indipendenti nella Commissione amministrativa, nel comitato per gli investimenti e nel comitato per il controllo dei costi avranno diritto ad almeno due terzi dei seggi a disposizione, mentre i rappresentanti dei proprietari ad al massimo un terzo. Tale modifica riduce pertanto l’influenza dei proprietari.

Disciplinamento dei versamenti: per il rimborso dei costi di disattivazione e di smaltimento versati dai proprietari mediante le risorse dei Fondi viene introdotto un modello basato su acconti.

Inasprimento delle regole in caso di copertura insufficiente del capitale accumulato nei Fondi: se dopo la messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare, nel quadro della tassazione sussiste una copertura insufficiente fino al 10 per cento, in futuro l'esercente dovrà continuare a versare contributi ai Fondi. Invece, in caso di copertura eccedente, sarà vietato effettuare rimborsi anticipati mediante le risorse dei Fondi. Eventuali eccedenze potranno essere rimborsate solo al momento del conteggio finale.

Effetti della revisione

Gli attuali contributi annuali provvisori che i proprietari sono tenuti a versare nel Fondo di disattivazione e nel Fondo di smaltimento ammontano complessivamente a 96 milioni di franchi. Se si considerano i probabili costi stabiliti nella decisione del DATEC del 12 aprile 2018 e i parametri definiti nella revisione della OFDS (reddito del capitale pari al 2,1 % e tasso di rincaro dello 0,5 %), questi contributi aumenterebbero fino a raggiungere i 183,7 milioni di franchi. Questi presunti contributi si basano sullo stato dei Fondi a fine 2017 e, a seconda dell’evoluzione di quest’ultimo, potrebbero ancora subire delle modifiche prima dell’entrata in vigore della nuova OFDS. Va sottolineato che l'obbligo per i proprietari di coprire i costi complessivi per la disattivazione e lo smaltimento rimane in vigore in modo invariato.

Procedura di consultazione

Nel quadro della procedura di consultazione, svoltasi dal 30 novembre 2018 al 18 marzo 2019, sono stati inoltrati 628 pareri (cfr. Rapporto sui risultati della procedura di consultazione).

Di cosa si tratta?

In Svizzera, i costi per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti nucleari e per lo smaltimento delle scorie radioattive che ne risultano, come pure i costi per lo smaltimento delle scorie d’esercizio e degli elementi combustibili esausti risultanti dopo la messa fuori servizio delle centrali nucleari, devono essere interamente coperti secondo il principio di causalità. Per garantire che il capitale necessario a tal fine sia disponibile per tempo, gli esercenti versano contributi annui al Fondo di disattivazione dal 1985 e al Fondo di smaltimento dal 2002. Il calcolo dei contributi da versare nei Fondi si basa sui studi sui costi. I Fondi sottostanno alla vigilanza della Confederazione; l’OFDS disciplina tra l’altro, per entrambi i Fondi, il calcolo dei costi, l’obbligo di contribuzione, i parametri d’investimento e le modalità di versamento. L’organo di direzione è la Commissione amministrativa (STENFO).


Indirizzo cui rivolgere domande

Marianne Zünd, responsabile Comunicazione UFE , tel. +41 58 462 56 75, e-mail: marianne.zuend@bfe.admin.ch



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