Modifica della legge sull'energia a decorrere dal 1° gennaio 2014

Berna, 21.11.2013 - Il Consiglio federale pone in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la modifica della legge sull'energia approvata dall'Assemblea federale nel giugno 2013. In futuro saranno quindi disponibili più risorse per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC). I gestori di piccoli impianti fotovoltaici riceveranno, invece della RIC, un contributo d'investimento una tantum (rimunerazione unica) e le imprese ad alto consumo di energia elettrica potranno chiedere il rimborso dei supplementi di rete versati, se come contropartita incrementeranno la loro efficienza energetica.

La modifica della legge sull'energia si basa sull'iniziativa parlamentare "Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori" (Iv. pa. 12.400) della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale. L'Assemblea federale ha approvato il 21 giugno 2013 le disposizioni proposte nell'Iv. pa. 12.400. Il termine di referendum è trascorso inutilizzato il 24 ottobre 2013.

La revisione della legge sull'energia entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. Le necessarie disposizioni esecutive devono essere fissate nell'ordinanza sull'energia. L'indagine conoscitiva in merito a tale ordinanza è ancora in corso e si concluderà il 29 novembre 2013 (cfr. link). La data prevista per l'entrata in vigore dell'ordinanza sull'energia è il 1° aprile 2014.

La modifica della legge sull'energia conformemente all'Iv. pa. 12.400 comporta le seguenti  novità.

L'importo massimo del supplemento di rete aumenta a 1,5 centesimi per chilowattora (kWh)

Dal 2009 tutti i consumatori pagano, per ogni chilowattora di energia elettrica consumato, un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione (supplemento di rete) per finanziare la promozione attraverso la RIC dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. L'importo massimo del supplemento di rete è attualmente di 1 centesimo per kWh (di questo, 0,9 centesimi sono utilizzati per finanziare la RIC nonché i rimborsi attualmente in vigore per i grandi consumatori, i bandi di gara per misure di efficienza energetica, le garanzie per i rischi di progetti di geotermia e i costi di esecuzione; 0,1 centesimi sono utilizzati per finanziare le misure di protezione delle acque). Questo tetto massimo è teoricamente già del tutto sfruttato a causa del gran numero di impianti notificati che hanno ricevuto una decisione di rimunerazione positiva. Tuttavia, poiché molti di questi impianti non sono ancora costruiti (perché la procedura di rilascio della licenza è in corso o perché sono ancora in costruzione) e, di conseguenza, non immettono ancora in rete energia elettrica che beneficia della rimunerazione, i consumatori pagano, nell'anno in corso, un importo effettivo di 0,45 centesimi/kWh (0,35 centesimi/kWh per la RIC e le altre misure e 0,1 centesimi/kWh per le misure di protezione delle acque). L'anno prossimo un numero maggiore di impianti immetterà energia in rete; di conseguenza il Consiglio federale, già in giugno, ha fissato a 0,6 centesimi/kWh il supplemento di rete per il 2014 (0,5 centesimi/kWh per la RIC e le altre misure e 0,1 centesimi/kWh per le misure di protezione delle acque). Anche il prossimo anno, quindi, il tetto massimo del supplemento di rete non sarà ancora completamente sfruttato.

Questa situazione non viene modificata neanche dall'attuale revisione della legge sull'energia, che fissa il tetto massimo del supplemento di rete a 1,5 centesimi/kWh. Sebbene una gran parte dei circa 28 000 progetti sulla lista d'attesa RIC riceverà, grazie alle risorse supplementari, una decisione di rimunerazione positiva (cfr. scheda informativa in allegato), è pur vero che tali impianti dovranno prima essere costruiti, e riceveranno la RIC solo quando immetteranno energia elettrica in rete. Anche in futuro, il supplemento di rete che i consumatori dovranno effettivamente pagare sarà stabilito dal Consiglio federale in base alle esigenze, in funzione della quantità di energia elettrica immessa in rete da parte degli impianti beneficiari della rimunerazione.

Nel 2014, per un'economia domestica di 4 persone con un consumo medio annuo di 5000 kWh, l'onere dovuto al supplemento di rete sarà di 30 franchi. Se dovesse essere riscosso il supplemento di rete massimo di 1,5 centesimi/kWh, tale onere salirebbe a 75 franchi l'anno.

Rimborso del supplemento di rete alle imprese ad alto consumo di energia elettrica

Le imprese con costi dell'energia elettrica almeno pari al 10 per cento del valore aggiunto lordo possono farsi rimborsare interamente il supplemento di rete pagato. Se i costi dell'energia elettrica sono compresi fra il 5 e il 10 per cento del valore aggiunto lordo, il supplemento di rete pagato viene rimborsato parzialmente. Per ottenere il rimborso occorre presentare una domanda. Ulteriori condizioni sono che l'importo da rimborsare sia almeno pari a 20 000 franchi, che l'impresa si impegni, sottoscrivendo un accordo sugli obiettivi, ad aumentare la propria efficienza energetica, che almeno il 20% dell'importo rimborsato sia utilizzato per ulteriori misure di efficienza non considerate nell'accordo e l'impresa presenti ogni anno alla Confederazione un rapporto al riguardo. In casi particolari, il Consiglio federale può prevedere anche per altri consumatori finali un parziale rimborso del supplemento di rete pagato.

Le imprese che non rispettano interamente gli impegni assunti con l'accordo sugli obiettivi non hanno diritto al rimborso. Il rispetto dell'accordo sugli obiettivi viene verificato dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) o da un'organizzazione privata da esso incaricata.

Contributo d'investimento una tantum (rimunerazione unica) uniche per i piccoli impianti fotovoltaici

In futuro, gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW riceveranno, invece della RIC, una rimunerazione unica, pari al massimo al 30% dei costi d'investimento di un impianto di riferimento. Gli esercenti di nuovi piccoli impianti fotovoltaici di potenza compresa fra 10 kW e 30 kW potranno scegliere fra RIC e rimunerazione unica. Lo stesso vale per gli impianti ampliati in misura considerevole, se la potenza complessiva non viene aumentata a 30 o più kW. I gestori di impianti per i quali viene chiesta una rimunerazione unica e la cui potenza viene incrementata a 30 o più kW non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione in rete (cfr. scheda informativa in allegato).

Gli impianti per i quali viene chiesta una rimunerazione unica non sono soggetti a nessuna limitazione quantitativa né a contingenti (fatta eccezione per il tetto complessivo). La rimunerazione unica viene versata non appena il richiedente dimostra l'entrata in servizio dell'impianto.

Diritto al consumo proprio

Ai produttori di energia elettrica proveniente da fonti fossili e rinnovabili viene attribuito esplicitamente il diritto di utilizzare l'energia interamente o in parte per fini propri, direttamente sul luogo di produzione (consumo proprio). Solamente l'energia effettivamente immessa in rete viene trattata come tale e rimunerata.


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