Il Consiglio federale intende sancire per legge la riserva di energia elettrica
Berna, 01.03.2024 - Il Consiglio federale intende disciplinare a livello di legge diverse misure già esistenti atte a contrastare una situazione di penuria energetica e promuovere in modo mirato la produzione di energia elettrica durante la stagione invernale. Nella sua seduta del 1° marzo 2024 ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente le corrispondenti modifiche delle leggi sull’approvvigionamento elettrico, sull’energia e sul CO2.
A causa delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle forniture di gas in Europa e di problemi tecnici in numerose centrali nucleari francesi, nell’inverno 2022/23 si è riscontrato un rischio accresciuto per l’approvvigionamento energetico della Svizzera. Questo rischio persiste tuttora e anche le sfide per i prossimi inverni rimangono impegnative. Il Consiglio federale ha pertanto costituito gradualmente una riserva di energia elettrica orientata al semestre invernale. La base giuridica è l’ordinanza sulla riserva invernale, che disciplina l’impiego di una riserva di energia idroelettrica e di una riserva termica complementare costituita da centrali di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione) aggregati. L’ordinanza sulla riserva invernale e le riserve di energia elettrica che si basano su di essa hanno una durata limitata alla fine del 2026.
Sancire per legge la riserva termica
Nella legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, su cui l’elettorato svizzero sarà chiamato a votare il 9 giugno 2024, il Parlamento ha creato la base giuridica per la costituzione di una riserva obbligatoria di energia idroelettrica. Il Consiglio federale intende ora integrare tale base con disposizioni concernenti la riserva termica. Le diverse capacità di riserva per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento disporranno quindi di una base giuridica non limitata nel tempo.
Principali disposizioni per la riserva di energia termoelettrica
- Il Consiglio federale può proporre valori obiettivo per il dimensionamento delle singole parti della riserva. La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) stabilisce il dimensionamento concreto.
- Con l’eccezione della riserva idroelettrica, i partecipanti sono generalmente determinati attraverso bandi di gara. I gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione più piccoli possono partecipare alla riserva solo se sono raggruppati da un aggregatore (il cosiddetto pooling).
- Per la partecipazione alla riserva, i gestori degli impianti ricevono un compenso. Se vengono prelevate le loro riserve, ricevono un indennizzo per l’energia prelevata.
- In linea di principio, la riserva può essere prelevata solo in caso di mancata compensazione del mercato (cioè se la quantità di elettricità richiesta nella borsa elettrica per il giorno successivo supera l’offerta). In caso di situazioni di approvvigionamento critiche, il Consiglio federale coordina l’interazione tra la riserva di energia elettrica e le misure di approvvigionamento economico del Paese.
- Per non gravare sul bilancio dei gas serra, il Consiglio federale può adeguare il diritto in materia di CO2, segnatamente per quanto riguarda l’obbligo di partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni. Può inoltre prevedere eccezioni proporzionate e a termine alle norme del diritto in materia di protezione dell’ambiente e alle prescrizioni d’esercizio cantonali, se ciò risulta indispensabile per l’esercizio dell’impianto.
- Tutti gli esborsi rientrano sostanzialmente tra i costi d’esercizio computabili della rete di trasporto e saranno quindi sostenuti dai consumatori finali.
Promozione degli impianti di cogenerazione
In conseguenza di una mozione della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (23.3022 Mo.CAPTE-N), attualmente ancora in discussione, la promozione degli impianti di cogenerazione che non partecipano alla riserva di energia elettrica viene inclusa nel presente progetto di legge (legge sull’energia). Le risorse per i contributi d’investimento sono limitate a 20 milioni di franchi all’anno per dieci anni. Nel semestre invernale, i nuovi impianti di cogenerazione devono produrre una quantità di energia supplementare di circa 400 GWh. Il finanziamento avviene attraverso il Fondo per il supplemento di rete, senza alcun aumento di tale supplemento.
La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha accolto con favore il progetto.
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Marianne Zünd, capo Media e politica, Ufficio federale dell’energia (UFE), tel. 058 462 56 75, marianne.zuend@bfe.admin.ch
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