FAQ – Prescrizioni sulle emissioni di CO2 per autofurgoni e trattori a sella leggeri
Digitalizzazione dell’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2
Per avviare questo processo, occorre innanzitutto registrare in formato digitale i dati del veicolo necessari presso l’Ufficio federale delle strade (USTRA). A tal fine si utilizza il portale Importazione veicoli dell’USTRA. Successivamente, a prescindere dalla necessità o meno di pagare una sanzione, occorre in ogni caso presentare una domanda di attestazione per il veicolo sul portale eGovernment (www.egov.swiss). Se non è dovuta alcuna sanzione, l’attestazione viene rilasciata in automatico. Se invece va versata una sanzione, l’importatore riceverà un’attestazione una volta pervenuto il pagamento.
Ai sensi dell’articolo 22a dell’ordinanza sul CO2, dal 1° gennaio 2024 le cessioni devono essere notificate all’UFE.
In linea di massima le cessioni devono essere notificate all’UFE tramite gli appositi servizi del portale eGovernment. Sono disponibili in particolare i seguenti servizi.- «Notifica di cessione»: con questo servizio potete notificare le cessioni di singoli autofurgoni e trattori a sella leggeri.
- «Notifiche di cessione tramite Excel»: con questo servizio i grandi importatori possono cedere i propri autofurgoni e trattori a sella leggeri mediante liste Excel. Per compiere quest’operazione deve essere utilizzato il modello standard disponibile sul portale eGovernment.
- «Valutare cessioni»: con questo servizio potete effettuare una valutazione delle cessioni della vostra organizzazione. Le cessioni possono essere esportate sotto forma di analisi Excel.
Attualmente il portale eGovernment non è in grado di elaborare determinati casi speciali di veicoli in relazione a una cessione. Ciò concerne in particolare:
- i veicoli con un VIN che non è composto da 17 caratteri;
- i veicoli modificati con dati dichiarati discostanti da quelli CoC;
- i furgoni con sistema di propulsione a zero emissioni e con un peso complessivo fino a un massimo di 4,25 tonnellate (veicoli Bourgeois).
Fino a nuovo avviso questi casi speciali devono essere notificati all’UFE mediante un modulo apposito e mediante gli allegati specificati nel modulo stesso.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina seguente: Processo relativo alle cessioniPer registrarsi come grandi importatori o membri di un raggruppamento di emissioni, occorre necessariamente disporre di un IDI. Le imprese lo ricevono nel momento in cui si notificano presso un servizio amministrativo collegato al registro IDI (ad es. registro di commercio, registro IVA ecc.). Gli importatori che non dispongono di un IDI possono conteggiare i veicoli singolarmente come piccoli importatori, cederli a un grande importatore od operare tramite un terzo (fornitore di servizi con IDI) che funga da grande importatore.
Dal 1° gennaio 2024 l’UFE è subentrato all’USTRA in una serie di competenze riguardanti l’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2. In tale contesto si sta procedendo a una graduale digitalizzazione dei processi. Il tutto è gestito sul portale eGovernment (www.egov.swiss). I servizi disponibili sulla piattaforma sono i seguenti:
- richiesta di trattamento come grande importatore (GI) o raggruppamento di emissioni (RE);
- elaborazione dei dati forniti da GI o RE;
- notifiche di cessione;
- valutare cessioni;
- gestione delle procure di cessione;
- domanda di attestazione;
- feedback dei GI.
Per poter usufruire dei servizi, occorre generare un login al portale eGovernment tramite il servizio di login della Confederazione eIAM (www.eiam.swiss/pages/eiam_it.html). La registrazione è gratuita e si effettua tramite l'applicazione AGOV.
A seguito della digitalizzazione e dell’automatizzazione di taluni processi, dal 1° gennaio 2024, nell’ambito dell’esecuzione delle prescrizioni sul CO2 per i GI e i RE, il codice di titolare dell’approvazione del tipo è sostituito dal numero d’identificazione dell’impresa (IDI).
Le istruzioni che seguono illustrano i principali passaggi necessari per utilizzare i servizi: Informazioni sulla digitalizzazione dell’attuazione delle prescrizioni sul CO2 – n. 3
Un utente può, con il proprio login, inserire più organizzazioni. Può anche assegnare a terzi un ruolo all’interno della propria organizzazione, abilitandoli a effettuare determinate operazioni per conto dell’organizzazione. Con un unico login è pertanto possibile gestire più organizzazioni. La gestione dei diritti degli utenti dell’organizzazione, invece, rimane di competenza dell’amministratore.
Procedura per gli importatori di veicoli
I piccoli importatori sono tenuti a notificare i veicoli che hanno importato sul portale Importazione veicoli (piccoli importatori e importatori diretti) dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), dopodiché riceveranno conferma da quest’ultimo circa l’avvenuta registrazione del veicolo all’interno del portale. Tale notifica è necessaria per poter presentare domanda di attestazione per un veicolo all’Ufficio federale dell’energia. In caso di domande sulla registrazione dei veicoli nel portale Importazione veicoli è possibile rivolgersi all’USTRA (e-mail: hotline_import(at)astra.admin.ch).
Link:
Per l’immatricolazione del veicolo i piccoli importatori necessitano di un’attestazione rilasciata dall’Ufficio federale dell’energia (UFE) e di una conferma da parte dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). La domanda di attestazione dev’essere presentata tramite il portale eGovernment: www.egov.swiss.
Se il veicolo ha emissioni pari o inferiori all’obiettivo fissato, l’attestazione per l’immatricolazione viene rilasciata in automatico. Se invece le emissioni superano l’obiettivo, l’importatore dovrà pagare una sanzione. In tal caso l’attestazione verrà rilasciata solo una volta ricevuto il pagamento dell’importo dovuto. Se un veicolo è escluso dal campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2, non occorre un’attestazione ai fini dell’immatricolazione presso l’Ufficio cantonale della circolazione stradale.
Tutti gli importatori possono cedere veicoli a un grande importatore. In caso di cessione di un veicolo da un piccolo a un grande importatore viene meno la necessità di un’attestazione ai fini dell’immatricolazione. Ulteriori informazioni sulla cessione: Che cosa comporta la cessione di un veicolo commerciale leggero (VCL) importato? In che modo può essere ceduto un veicolo?
Link:
Gli importatori possono farsi registrare come grandi importatori sul portale eGovernment (www.egov.swiss).
I grandi importatori che nell’anno precedente l’anno di riferimento hanno conteggiato sei o più autofurgoni o trattori a sella leggeri (termine collettivo: VCL) nel loro parco veicoli nuovi, nell’anno di riferimento sono registrati automaticamente come grandi importatori presso l’Ufficio federale dell’energia (art. 18 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2). Se alla fine dell’anno di riferimento il parco veicoli conta meno di sei VCL, l’importatore è considerato piccolo importatore, per cui deve procedere a un conteggio separato per ogni veicolo (art. 18 cpv. 4 dell’ordinanza sul CO2). In tal caso, deve registrarsi nuovamente presso l’UFE come grande importatore se vuole essere considerato provvisoriamente come tale anche nell’anno di riferimento. La registrazione va effettuata sul portale eGovernment. Questo obbligo di registrazione vale anche per gli importatori che, nell’anno precedente l’anno di riferimento, non erano registrati all’UFE come grandi importatori e che per l’anno di riferimento desiderano registrarsi per la prima volta come tali. L’importatore è considerato grande importatore per tutto l’anno di riferimento. Per potersi registrare, l’importatore dev’essere in possesso di un numero d’identificazione delle imprese (IDI).
La modalità di conteggio, rispetto alla media in caso di sei o più VCL (conteggio per l’intero parco veicoli per i grandi importatori) oppure separatamente per ogni singolo VCL (conteggio individuale per i piccoli importatori), viene stabilita allo stesso modo per tutti i grandi importatori registrati all’UFE unicamente in base al numero di VCL presenti nel parco veicoli nuovi alla scadenza del relativo anno di riferimento.
Link:
Un raggruppamento di emissioni è un’unione di importatori che, per un periodo massimo di cinque anni, intendono raggiungere congiuntamente l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.
Possono riunirsi in un raggruppamento tutti gli importatori (grandi, piccoli e importatori privati). Un raggruppamento ha gli stessi diritti e doveri di un singolo grande importatore. I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido (art. 13 cpv. 4 legge sul CO2).
I raggruppamenti vanno registrati sul portale eGovernment entro l’inizio dell’anno di riferimento. Le domande inoltrate nel corso dell’anno di riferimento possono essere prese in considerazione solo per l’anno successivo. Per poter registrare un raggruppamento occorre che tutti i membri siano in possesso di un numero d’identificazione delle imprese (IDI).
Prescrizioni sulle emissioni di CO2 - dati generali
Nel 2011 il Parlamento europeo ha deciso di introdurre obiettivi di emissioni di CO2 anche per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri (termine collettivo: veicoli commerciali leggeri VCL), analogamente alle automobili. Secondo l’attuale diritto UE, i veicoli commerciali leggeri importati conformemente all’utilizzo cui sono destinati e immatricolati per la prima volta in Svizzera devono ridurre le proprie emissioni, in media, a 153,9 g CO2/km (WLTP). Questo obiettivo si applica dal 1° gennaio 2025. A partire dal 2030 scenderà a 90,6 g CO2/km (WLTP).
In linea di principio ogni importatore è tenuto a rispettare uno specifico obiettivo individuale di CO2 per il suo nuovo parco veicoli (nel caso di un piccolo importatore o di un singolo importatore si tratta dell’obiettivo specifico del veicolo). Questo obiettivo è di norma calcolato sulla base dell’obiettivo medio, tenuto conto del peso a vuoto del veicolo. Se le emissioni di CO2 per chilometro superano l’obiettivo, gli importatori sono tenuti a pagare una sanzione per ogni grammo in eccesso di ciascun veicolo.
I VCL con un peso a vuoto superiore a 2585 kg e che sono stati approvati secondo il metodo di misurazione dei gas di scarico per mezzi pesanti rientrano nel campo d’applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2. Se per tali veicoli non esistono valori delle emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP, si procede al calcolo di cui all’allegato 4 dell’ordinanza sul CO2.
Nella legge sul CO2, la Svizzera si impegna a ridurre le emissioni di CO2 rispetto all’anno base 1990. Una parte significativa della quota di emissioni di CO2 in Svizzera è da ricondurre al traffico stradale; il potenziale di risparmio è particolarmente consistente sia nel caso delle automobili che dei veicoli commerciali leggeri. Nel confronto europeo i veicoli nuovi in Svizzera presentano le emissioni specifiche di CO2 di gran lunga più elevate.
II termini «autofurgoni» e «trattori a sella leggeri» sono definiti nell’articolo 11 capoverso 2 lettere e ed i dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per veicoli stradali (OETV) e si applicano ai veicoli con un peso totale fino a 3500 kg. L’ordinanza non si applica ai veicoli adibiti a uno scopo particolare (ad es. veicoli antiproiettile, veicoli autorizzati a trasportare carrozzelle per disabili e camper e veicoli militari utilizzati per scopi militari).
Allo scopo di promuovere i sistemi di propulsione privi di emissioni, d’ora in poi anche i veicoli con un peso complessivo fino a 4250 kg, che a prescindere dal peso corrispondono alla definizione di autofurgone e il cui peso totale superiore a 3500 kg è da ricondurre esclusivamente al maggiore peso di un sistema di propulsione privo di emissioni, rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri (art. 2 lett. abis numero 2).
Si tiene così conto del fatto che alcuni sistemi di propulsione alternativi sono più pesanti rispetto a quelli alimentati da carburanti fossili. Ciò vale in particolare per i veicoli elettrici a batteria.
Ai sensi della legge sul CO2 sono considerati immatricolati per la prima volta i VCL ammessi per la prima volta alla circolazione in Svizzera. Non rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni i veicoli precedentemente immatricolati in Svizzera. Ne sono esclusi anche i VCL la cui immatricolazione all’estero risale a più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera, mentre i veicoli che, al momento dell’importazione, presentano un chilometraggio superiore a 5000 km sono esclusi dalle disposizioni a partire da sei mesi. La durata dell’immatricolazione estera non è rilevante al momento della dichiarazione doganale in Svizzera. Per i veicoli già precedentemente immatricolati all’estero viene riconosciuta solamente un’ammissione ordinaria alla circolazione con licenza di circolazione. Ad esempio, le immatricolazioni per targhe di trasferimento o l’utilizzo di automobili con targhe professionali non sono considerate immatricolazioni ordinarie. L’immatricolazione all’estero deve tassativamente essere stata fatta a nome di una persona fisica o giuridica domiciliata nel Paese in questione. L’immatricolazione estera e il chilometraggio devono essere dichiarati sul portale Importazione veicoli in fase di registrazione del veicolo (cfr. FAQ: Quali sono i presupposti per presentare una domanda di attestazione?)
I veicoli messi in circolazione nel Principato del Liechtenstein sono equiparati ai veicoli messi in circolazione in Svizzera.
I valori obiettivo per il CO2 saranno gradualmente inaspriti. Per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, l’articolo 10 della legge sul CO2 prevede, a partire dal 1° gennaio 2025, (termine collettivo: veicoli commerciali leggeri VCL) un valore obiettivo di 153,9 g CO2/km (WLTP). Alle automobili si applica un valore obiettivo di 93,6 g CO2/km (WLTP). Il prossimo inasprimento delle prescrizioni è previsto per il 1° gennaio 2030, quando si prevede che i valori obiettivo per i veicoli commerciali leggeri verranno ridotti a 90,6 g CO2/km e quelli per le automobili a 49,5 g CO2/km.
Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 si applicano a tutti gli importatori di VCL nuovi. A riguardo si opera una distinzione tra grandi e piccoli importatori.
Grandi importatori (≥ 6 VCL)
Per grandi importatori si intendono le imprese che in un anno importano almeno sei veicoli nuovi da immatricolare in Svizzera. Se le emissioni medie di CO2 del parco di VCL di un grande importatore sono superiori al suo obiettivo individuale, l’importatore dovrà pagare una sanzione per ogni veicolo immatricolato per la prima volta nell’anno in questione.
In un determinato anno di riferimento sono considerati grandi importatori coloro che:
nell’anno civile che precede l’anno di riferimento hanno immatricolato almeno sei nuovi VCL; sono registrati presso l’Ufficio federale dell’energia come grandi importatori provvisori o come raggruppamento di emissioni.
Piccoli importatori e importatori privati
I piccoli importatori sono importatori che non sono registrati presso l’UFE come grandi importatori o che conteggiano meno di sei veicoli nuovi all’anno nel loro parco veicoli nuovi. Rientrano in questa categoria anche le persone che importano direttamente il proprio veicolo dall’estero e lo fanno immatricolare in Svizzera (importatori privati).
Nel caso dei piccoli importatori, l’obiettivo individuale è calcolato singolarmente per ogni veicolo. In caso di superamento dell’obiettivo la sanzione dev’essere pagata prima dell’immatricolazione, presentando domanda di attestazione all’UFE. (cfr. FAQ: Quali sono i presupposti che devono soddisfare i piccoli importatori per poter immatricolare un veicolo?)
I veicoli commerciali leggeri possono essere importati in Svizzera in fasi di costruzione diverse: ad es. già completi oppure sotto forma di veicoli base, che saranno completati in loco da un costruttore, secondo le esigenze del cliente. In quest’ultimo caso si parla di veicoli costruiti in più fasi (ingl. Multi Stage Vehicles, MSV). Anche nel caso degli MSV l’importatore del veicolo (base) è responsabile del conteggio del CO2. Per il rispetto dell’obiettivo è determinante il veicolo nella sua forma completa al momento della prima immatricolazione.
Conformemente all’articolo 11 della legge sul CO2, il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore o costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO2 dei VCL importati o fabbricati in Svizzera. Il calcolo si riferisce ai VCL dell’importatore o del costruttore immatricolati per la prima volta nell’anno in questione (parco di VCL). Per quanto riguarda le prescrizioni sulle emissioni di CO2 dei VCL, il responsabile e colui che si vede attribuire il veicolo al proprio parco è pertanto il primo importatore o il costruttore del veicolo, e non terzi che eventualmente immatricolano il veicolo in Svizzera in un momento successivo. Se la fattispecie determinante per l’attribuzione di un veicolo (importazione/costruzione) risulta essere realizzata, le relative conseguenze giuridiche (i VCL fanno parte del parco dell’importatore) producono il loro effetto. Se la fattispecie si ripete, le conseguenze giuridiche non producono nuovamente il loro effetto.
Grandi importatori (conteggio annuale)
Ogni tre mesi l’UFE trasmette ai grandi importatori un elenco dei veicoli commerciali leggeri assegnati al loro parco veicoli nuovi entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre dell’anno di riferimento, nonché l’obiettivo e le emissioni di CO2 determinanti. Nel caso in cui al termine dell’anno di riferimento sussistano dubbi circa il pagamento della sanzione, l’UFE può chiedere il versamento di acconti trimestrali. Nella primavera successiva, il grande importatore riceverà un conteggio finale per tutti i veicoli commerciali leggeri immatricolati nell’anno di riferimento.
Le fatture vengono emesse dall’UFE in base ai dati disponibili presso l’UFE e l’USTRA; in linea di principio non è necessario che l’importatore li trasmetta.
Piccoli importatori (prima della messa in circolazione)
I piccoli importatori devono pagare un’eventuale sanzione all’USTRA già prima dell’immatricolazione rilasciata dall’Ufficio cantonale della circolazione.
A partire dal 1° gennaio 2018 i proventi di tali sanzioni vanno ad alimentare il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA). In precedenza, i proventi delle sanzioni alimentavano il Fondo infrastrutturale.
Calcolo della sanzione
L’obiettivo per i piccoli importatori prevede un coefficiente angolare variabile della retta del valore limite. A seconda che il peso a vuoto del veicolo sia superiore o inferiore al peso a vuoto di riferimento, si applica un parametro diverso per il suddetto coefficiente.
Nel 2026 gli obiettivi per i singoli VCL dei piccoli importatori vengono calcolati con la seguente formula:
emissioni specifiche ammesse = 153,9 + a × (peso a vuoto – Mt-2) g CO2/km
dove:
La formula di calcolo per l’anno 2026 è pertanto la seguente:
obiettivo individuale se mi t > 2130 = 153,9 + 0,1064 x (mi t – 2130)
obiettivo individuale se mi t <= 2130 = 153,9 + 0,0848 x (mi t – 2130)Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO2 di un veicolo sono superiori all’obiettivo individuale fissato.
La formula di calcolo degli obiettivi per i VCL per gli anni 2025–2029 prevede un coefficiente angolare variabile della retta del valore limite. A seconda che il peso a vuoto medio del parco veicoli nuovi del grande importatore sia superiore o inferiore al peso a vuoto di riferimento, si applica un parametro diverso per il suddetto coefficiente.
Per il 2026 la formula per il calcolo è la seguente:
obiettivo individuale del parco veicoli nuovi: z + a x (mi t – mt-2) dove:
La formula di calcolo per l’anno 2026 è pertanto la seguente:
obiettivo individuale se mi t > 2130 = 153,9 + 0,1064 x (mi t – 2130)
obiettivo individuale se mi t <= 2130 = 153,9 + 0,0848 x (mi t – 2130)Nota: il calcolo definitivo per i grandi importatori viene fatto alla fine dell’anno di riferimento. Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO2 del parco veicoli sono superiori all’obiettivo individuale fissato.
I piccoli costruttori che nell’UE immatricolano per la prima volta meno di 22 000 VCL all’anno, in seno all’UE possono chiedere un obiettivo speciale. Tale obiettivo deve essere approvato dalla Commissione europea. La Svizzera aveva adottato questa regola fino alla fine del 2021. A partire dal 2022 non sono più ammessi obiettivi speciali per i costruttori piccoli e di nicchia.
Secondo la normativa europea i costruttori che immatricolano nell’UE meno di 1000 VCL all’anno possono chiedere anche in un secondo momento di essere esonerati per un anno dall’adempimento degli obiettivi UE (cosiddetta clausola «de minimis»). In Svizzera si è scelto di non applicare tale clausola.
Per i VCL di marche che nell’UE dispongono di obiettivi speciali per costruttori piccoli o di nicchia o che beneficiano dell’esclusione «de minimis», in Svizzera si applica pertanto l’obiettivo medio di 153,9 g CO2/km.
Le emissioni determinanti di CO2 sono le emissioni combinate, misurate secondo la procedura WLTP, che figurano sull’approvazione del tipo. Gli importatori di veicoli con approvazione del tipo possono però fornire la prova delle emissioni determinanti di CO2 anche tramite il cosiddetto Certificate of Conformity (COC). In questo caso, l’importatore deve fornire la prova delle emissioni di CO2 e delle eventuali riduzioni mediante il COC.
Nel caso dei veicoli immatricolati sulla base del Certificato di conformità elettronico CE (e-COC), per il calcolo sono determinanti unicamente i dati dell’e-COC. Le altre attestazioni riconosciute sulle emissioni di CO2 sono elencate nella direttiva per i grandi importatori -> Documenti -> Informazioni per il settore. La direttiva specifica, in particolare, anche come comportarsi in caso di veicoli costruiti in più fasi.
Se le emissioni di CO2 di un veicolo vengono ridotte grazie all’impiego di tecnologie innovative (ecoinnovazioni), tale riduzione può essere dedotta dalle emissioni di CO2 (v. anche FAQ «Quali agevolazioni valgono a partire dal 2025?»).
Nel caso dei grandi importatori le emissioni medie determinanti di CO2 vengono calcolate attraverso il valore medio del parco veicoli nuovi. Prima di procedere a tale calcolo è necessario stabilire le emissioni determinanti di CO2 di ogni singolo veicolo (v. anche le FAQ: «Che cosa si intende per emissioni determinanti di CO2?»).
Per calcolare le emissioni medie determinanti di CO2 di un parco veicoli nuovi si deve tenere conto anche di eventuali agevolazioni concesse per quote di mercato target e del computo di carburanti sintetici rinnovabili (v. anche nelle FAQ «Quali agevolazioni valgono per i grandi importatori?»). Sul sito web dell’UFE è disponibile un esempio di calcolo per i grandi importatori, che tiene conto delle agevolazioni concesse per i veicoli a emissioni zero e a basse emissioni e del computo dei carburanti sintetici rinnovabili:
Link: Esempio di calcolo per grandi importatori di automobili
Nel caso dei piccoli importatori, prima della prima immatricolazione ogni veicolo è conteggiato singolarmente. È determinante lo stato del veicolo completo. I veicoli costruiti in più fasi e quelli dei piccoli importatori devono obbligatoriamente essere registrati sul portale Importazione veicoli dell’USTRA prima dell’immatricolazione. Per il calcolo della sanzione fa fede il peso a vuoto registrato sul portale Importazione veicoli. Il peso a vuoto può essere ricavato dal modulo 13.20A (se disponibile) e corrisponde al peso del veicolo rilevato in sede di esame da parte dell’Ufficio cantonale della circolazione (in questo caso l’esame ha luogo prima della registrazione sul portale Importazione veicoli), ma può anche risultare dal bollettino di pesatura del veicolo completo. Su richiesta, vi è inoltre la possibilità di far valere il peso a vuoto calcolato per il veicolo generale completato (come da Allegato III Parte A numero 1.2.4 del Regolamento (UE) 2019/631). Le relative prove vanno anch’esse caricate sul portale Importazione veicoli.
Verfügt ein LNF über keine CO2-Emissionen gemäss WLTP-Messverfahren, hat der Importeur einen Nachweis der CO2-Emissionen gemäss WLTP-Messverfahren zu erbringen. Dieser Nachweis hat von einer amtlich anerkannten Prüfstelle zu erfolgen. Liegt den Vollzugsstellen kein solcher Nachweis vor, werden die CO2-Emissionen gemäss den Berechnungsformeln von Anhang 4, Ziffer 1, der CO2-Verordnung berechnet. Fehlen für diese Berechnung massgebende Angaben, wird ein Default-Wert von 400 Gramm CO2/km festgelegt. CO2-Emissionen, die gemäss dem bisherigen NEFZ-Messverfahren erhoben wurden, können nicht geltend gemacht werden.
Die Sanktion von Kleinimporteuren für das Jahr 2026 berechnet sich nach folgendem Schema:
Beispiel für das Referenzjahr 2026 (siehe Berechnungstool auf der Website)
Privatimport eines LNF im Jahr 2026 mit Leergewicht > Referenzleergewicht:
- CO2-Emissionen: 186 g CO2/km
- Leergewicht: 2'139 kg
- Referenzleergewicht: 2'130 kg
- Sanktionsbetrag: 95 Franken für jedes Gramm, ab einer Zielwertüberschreitung von 0.1 Gramm (provisorischer Sanktionsbetrag)
Zielvorgabe: 153.9 + 0.1064 × (2'139 – 2'130) = 154.858 g CO2/km (runden auf drei Dezimalstellen)
Überschreitung Zielvorgabe: 186 – 154.858 = 31.14 g CO2/km (auf das nächste hundertstel Gramm CO2/km abrunden)
Sanktion: 31.14 × CHF 95 = CHF 2'958.30 (auf fünf Rappen runden)Beispiel für das Referenzjahr 2026 (siehe Berechnungstool auf der Website)
Privatimport eines LNF im Jahr 2026 mit Leergewicht < Referenzleergewicht:
- CO2-Emissionen: 186 g CO2/km
- Leergewicht: 2'079 kg
- Referenzleergewicht: 2'130 kg
- Sanktionsbetrag: 95 Franken für jedes Gramm, ab einer Zielwertüberschreitung von 0.1 Gramm (provisorischer Sanktionsbetrag)
Zielvorgabe: 153.9 + 0.0848 × (2'079 – 2'130) = 149.575 g CO2/km (runden auf drei Dezimalstellen)
Überschreitung Zielvorgabe: 186 – 149.575 = 36.42 g CO2/km (auf das nächste hundertstel Gramm CO2/km abrunden)
Sanktion: 36.42 × CHF 95 = CHF 3'459.90 (auf fünf Rappen runden)Link:
Der Hersteller oder Importeur muss dem Bund im Referenzjahr 2026 für jedes Gramm CO2/km, ab einer Zielwertüberschreitung von 0.1 Gramm, 95 Franken bezahlen. Die Beträge werden für jedes Jahr neu festgelegt. Dabei werden die in der Europäischen Union geltenden Beträge und der Wechselkurs berücksichtigt (Art. 13 CO2-Gesetz).
Die CO2-Verordnung sieht unterschiedliche Erleichterungen für Grossimporteure vor, welche die durchschnittlichen CO2-Emissionen einer Neuwagenflotte oder die Emissionen einzelner Fahrzeuge reduzieren können. Dies beinhaltet folgende Erleichterungen:
- Verminderung durch erneuerbare synthetische Treibstoffe: Alle Importeure haben die Möglichkeit, mittels Anrechnung von erneuerbaren synthetischen Treibstoffen, die durchschnittlichen CO2-Emissionen ihrer Neuwagenflotte zu senken. Als erneuerbare synthetische Treibstoffe gelten synthetische Treibstoffe, die unter Verwendung von anderen erneuerbaren Energiequellen als Biomasse hergestellt wurden. Will ein Grossimporteur von Fahrzeugen eine CO2-Verminderung durch den Einsatz von erneuerbaren synthetischen Treibstoffen für eine Neuwagenflotte geltend machen, so hat er das entsprechende Gesuch jeweils bis zum 31. Januar nach Ende des Betrachtungsjahres beim BFE einzureichen. Kleinimporteure müssen das Gesuch vor der erstmaligen Zulassung des Fahrzeugs einreichen.
- Zielmarktanteile: Grossimporteuren wird während 3 Jahren eine Erleichterung für das Erreichen der Zielwerte gewährt. Die Erleichterung wird an den Anteil von emissionsarmen und emissionsfreien leichten Nutzfahrzeugen in der Neuwagenflotte geknüpft und soll somit einen zusätzlichen Anreiz setzen, vermehrt Fahrzeuge mit tiefen CO2-Emissionen in Verkehr zu setzen. Übersteigt der Anteil emissionsarmer und emissionsfreier Fahrzeuge einen gewissen Schwellenwert, werden die massgebenden durchschnittlichen CO2-Emissionen der Neuwagenflotte rechnerisch um die Überschreitung in Prozent vermindert. Dabei gelten allerdings maximale Reduktionssätze. Die Schwellenwerte und die maximalen Reduktionssätze für die Jahre 2025 – 2027 lauten wie folgt:
- Ökoinnovationen: Wenn die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs durch den Einsatz innovativer Technologien (Ökoinnovationen) vermindert werden, kann diese Verminderung geltend gemacht werden. Es können nur jene Ökoinnovationen geltend gemacht werden, die auch von der europäischen Kommission gemäss Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/631 anerkannt werden. Zudem ist die Anrechnung von Ökoinnovationen nur begrenzt möglich. Die durch den Einsatz innovativer Technologien erzielte Verminderung der durchschnittlichen CO2-Emissionen einer Neuwagenflotte eines Grossimporteures wird bis höchstens 7 Gramm CO2/km berücksichtigt (Art. 26 Abs. 1 CO2-Verordnung).
Grossimporteur
Für die Sanktionsberechnung ist das Datum der Zulassung massgebendWird ein Fahrzeug zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember eines Jahres (Referenzjahr) erstmals in der Schweiz zugelassen, so wird es bei der Berechnung für ebendieses Jahr berücksichtigt.Kleinimporteur
Bei Kleinimporteuren ist das Datum der Rechnungsstellung vom Bundesamt für Energie ausschlaggebend für die Sanktionsberechnung.Einen direkten Bonus gibt es nicht. Grossimporteure können aber LNF mit CO2-Emissionen über der flottenspezifischen Zielvorgabe mit LNF mit CO2-Emissionen unter der Zielvorgabe kompensieren.
Schliessen sich Kleinimporteure zu Emissionsgemeinschaften zusammen, stehen ihnen dieselben Verrechnungsmöglichkeiten offen wie Grossimporteuren.
Privat- und Kleinimporteure haben die Möglichkeit, durch die Abtretung eines effizienten Fahrzeugs an einen Grossimporteur einen Bonus für ein effizientes Fahrzeug zu erhalten.
Jeder Importeur von Lieferwagen und leichten Sattelschlepper, unabhängig ob Gross- oder Kleinimporteur, hat die Möglichkeit, ein von ihm eingeführtes Fahrzeug für die CO2-Sanktionsberechnung einem anderen Grossimporteur abzutreten. Eine Abtretung muss dem Bundesamt für Energie (BFE) vor der ersten Immatrikulation des Fahrzeugs in der Schweiz gemeldet werden. Abtretungen nach der Erstzulassung in der Schweiz werden nicht anerkannt. Auch der Widerruf einer Abtretung ist unzulässig. Jedes Fahrzeug kann maximal einmal abgetreten werden.
Die Abtretungen sind dem BFE grundsätzlich mittels Services über das eGovernment Portal zu melden. Folgende Services stehen zur Verfügung:
- «Abtretungsmeldung»: Mit diesem Service können Abtretungen von einzelnen Lieferwagen und leichten Sattelschleppern gemeldet werden. Ein registrierter Grossimporteur kann mit diesem Service Abtretungen an einen anderen GI melden oder eine Übernahme einer Abtretung abwickeln. Zudem können Abtretungen von Kleinimporteuren übernommen werden oder eine Abtretung als Vermittler zwischen Grossimporteuren gemeldet werden. Dabei handelt es sich um eine Dienstleistung, die keine Rechtswirkung entfaltet.
- «Abtretungsmeldungen mittels Excel»: Mit diesem Service können Grossimporteure ihre Lieferwagen und leichte Sattelschlepper mittels Excel-Listen abtreten. Es muss dabei die Standardvorlage verwendet werden. Diese ist im Service auf dem eGovernment Portal verfügbar. Das Portal prüft die in der Excel-Liste eingetragenen Fahrzeuge und informiert darüber, ob die Abtretung vollzogen werden konnte. Dabei handelt es sich um eine Dienstleistung, die keine Rechtswirkung entfaltet.
- «Abtretungen auswerten»: Mit diesem Service können Sie eine Auswertung der Abtretungen ihrer Organisation vornehmen. Diese Abtretungen können dabei als Excel exportiert werden.
Bis Ende 2024 wurden die beiden massgebenden Ereignisse (Abtretungsmeldung und Schweizer Erstinverkehrsetzung) tagesscharf erfasst. Dadurch wurden Abtretungsmeldungen, die am gleichen Tag wie die Schweizer Erstinverkehrsetzung erfolgten generell berücksichtigt. Seit dem 1. Januar 2025 ist ein schärferer Abgleich möglich. Abtretungen, die am gleichen Tag wie die Schweizer Erstinverkehrsetzung gemeldet werden, werden nur noch dann berücksichtigt, wenn die Meldung zeitlich vor der Inverkehrsetzung erfolgt. Andernfalls ist die Abtretung ungültig.
Das eGovernment Portal kann gewisse Ausnahmefälle von Fahrzeugen in Verbindung mit einer Abtretung aktuell nicht verarbeiten. Dies betrifft unter anderem folgende Fälle:
- Fahrzeuge mit einer VIN die nicht 17-stellig ist
- Modifizierte Fahrzeuge, bei welchen vom CoC abweichende Daten geltend gemacht werden
- Lieferwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht bis max. 4.25 Tonnen (Bourgeois-Fahrzeuge).
Diese Sonderfälle sind bis auf weiteres mit einem eigens dafür erstellten Formular inkl. den im Formular genannten Beilagen, dem BFE zu melden.
Bei Fragen steht Ihnen der BFE Helpdesk unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: 058 464 54 40.
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Fahrzeuge, die zollbefreit in die Schweiz eingeführt werden und in der Schweiz zum Verkehr zugelassen werden, sind grundsätzlich dem Geltungsbereich der CO2-Emissionsvorschrften unterstellt. Für zollbefreite Fahrzeuge, wird die Frist analog zu den übrigen Fahrzeugen berechnet und entsprich dem Zeitraum zwischen der ersten Zulassung im Ausland und der Datum der Zollanmeldung in der Schweiz.