Basi legali
La legge sulla statistica federale (LStat) e l’ordinanza sulla statistica federale (OStatF) costituiscono la base legale per l’allestimento delle statistiche dell’energia. Le schede informative relative alle rispettive statistiche descrivono le singole rilevazioni e i prodotti della statistica dell’energia (art. 10 OStatF).
L’Ufficio federale dell’energia (UFE) fa parte del sistema della statistica pubblica della Svizzera. Con la firma della Carta della statistica pubblica svizzera, l’UFE si impegna a rispettare questi elevati standard di qualità nell’allestimento delle statistiche dell’energia.