Il Consiglio federale pone in vigore le revisioni di diverse ordinanze nel settore energetico

Berna, 04.06.2021 - Il 4 giugno 2021, il Consiglio federale ha adottato le revisioni di diverse ordinanze nel settore energetico, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2021. Il pacchetto di ordinanze include la revisione totale dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie, nonché le revisioni parziali dell'ordinanza sulle linee elettriche, dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione, dell'ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici e dell'ordinanza sull’efficienza energetica. La consultazione su questo pacchetto di revisioni è stata condotta dal 28 settembre 2020 all'11 gennaio 2021.

La revisione totale dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC) adegua il testo normativo allo stato della tecnica e alla prassi delle autorità di sorveglianza. Uno degli obiettivi è quello di migliorare la protezione delle persone e dell'ambiente. I perimetri di protezione devono quindi essere iscritti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP). Sono anche apportati adeguamenti per quanto concerne il controllo del tracciato, le prove di tenuta delle condotte per il trasporto di combustibili o carburanti liquidi, nonché il sistema che individua le rotture delle condotte per i gasdotti ad alta pressione.

Con la revisione totale dell'ordinanza sulle salvaguardie viene introdotto il concetto di «Safeguards by Design» nella progettazione di nuovi impianti (ad esempio un deposito in strati geologici profondi e i relativi impianti in superficie). Inoltre, il nuovo testo definisce i materiali e i luoghi assoggettati alle misure di salvaguardia, ottimizza l’applicazione di queste misure ai materiali fuori dagli impianti, introduce obblighi di dichiarazione e approvazione a carico del titolare della licenza e, infine, semplifica gli allegati dell'ordinanza.

La revisione parziale dell'ordinanza sulle linee elettriche (OLEl) precisa la disciplina del fattore dei costi aggiuntivi, stabilito nella legge sugli impianti elettrici attualmente in vigore. Il fattore dei costi aggiuntivi sancisce che una linea della rete di distribuzione (corrente generale) deve essere posata come cavo interrato (interramento), se i costi complessivi non superano di un determinato fattore (fattore dei costi aggiuntivi) i costi complessivi derivanti dalla realizzazione di una linea aerea. Nell’ordinanza si precisa che, come argomento inverso, un progetto deve essere eseguito in linea di principio come linea aerea quando viene superato il fattore dei costi aggiuntivi. Inoltre, viene precisata la disposizione secondo la quale è possibile eseguire una linea con cavi interrati anche quando, a causa del fattore dei costi aggiuntivi, si dovrebbe costruire una linea aerea. In tal caso, i costi aggiuntivi che superano il fattore dei costi aggiuntivi non devono essere coperti attraverso i corrispettivi per l’utilizzazione della rete, ma devono essere assunti da terzi. La prova che dimostra il finanziamento da parte di terzi deve essere fornita dal progettista già nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani.

La revisione parziale dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) modifica le condizioni di ammissione all'esame per l'ottenimento di un'autorizzazione d'installazione limitata per gli impianti elettrici speciali (ad es. impianti fotovoltaici). Per i professionisti del settore degli involucri edilizi e della copertura dei tetti sarà più facile ottenere un'autorizzazione d'installazione per simili impianti. Inoltre, i gestori di rete sono espressamente obbligati a notificare il completamento di tali impianti all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). L'ESTI, dal canto suo, potenzia i controlli saltuari degli impianti in questione.

Con la revisione parziale dell'ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) viene abrogato l'obbligo d’approvazione dei piani per gli impianti di produzione di energia collegati a una rete di distribuzione a bassa tensione. Questo riguarda ad esempio gli impianti fotovoltaici e i generatori d'emergenza. Tali impianti potranno pertanto essere realizzati in modo più facile, economico e rapido. Grazie al potenziamento dei controlli saltuari da parte dell'ESTI (cfr. revisione parziale OIBT), la sicurezza di tali impianti può essere garantita anche in assenza di una procedura d’approvazione dei piani.

La revisione parziale dell'ordinanza sull’efficienza energetica (OEEne) conferisce all'Ufficio federale dell'energia (UFE) la competenza di procedere a un'omologazione energetica di tutti gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie e dei loro componenti, anche senza previo controllo dei documenti tecnici. Ciò consentirà di controllare meglio e in modo più completo il rispetto dell'OEEne, che in futuro rimanderà anche alla legge sulla protezione dell’ambiente e a quella sui prodotti chimici.


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