Il Consiglio federale adotta un'ulteriore revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento
Berna, 08.10.2015 - Il Consiglio federale ha adottato un'ulteriore revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS). Tale revisione riguarda in particolare la modifica delle regole di governance. Il Consiglio federale aveva già posto in vigore il 1° gennaio 2015 una prima revisione dell'OFDS, che comprendeva l'adeguamento delle basi di calcolo per la fissazione dei contributi che gli esercenti degli impianti nucleari devono versare nei Fondi e l'introduzione di un supplemento di sicurezza del 30%. La nuova revisione dell'OFDS entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.
I lavori di revisione dell'OFDS sono in corso dalla fine del 2011. La prima revisione dell'OFDS è stata approvata dal Consiglio federale il 25 giugno 2014 (cfr. comunicato stampa del 25.06.2014) ed entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Quale ulteriore ambito tematico da sottoporre a revisione, il DATEC e l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha individuato diverse questioni legate alla governance. A questo riguardo, due modifiche sono già state introdotte nella citata revisione urgente dell'OFDS di cui sopra (indipendenza dei membri della Commissione e composizione di comitati e gruppi specializzati). Nell'ambito di questa seconda revisione dell'OFDS il Consiglio federale adegua ora altri punti rilevanti ai fini della governance, confermati anche nel rapporto del Controllo federale delle finanze (cfr. comunicato stampa CDF del 26.11.2014).
Nel quadro dell'indagine conoscitiva sulla seconda revisione dell'OFDS, che si è svolta da marzo a maggio 2015 (rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva, cfr. link) sono stati presentati 50 pareri. Gran parte dei partecipanti si è espressa a favore della prevista separazione fra autorità di vigilanza e organi dei Fondi. Molti però ritengono che il trasferimento di competenze dalla Commissione e dal Consiglio federale al DATEC sia in contraddizione con l'intenzione di scorporare le questioni operative dall'attività di vigilanza. I rappresentanti del settore elettrico e la maggior parte delle organizzazioni attive nell'ambito della politica energetica si sono espressi in linea di massima contro la revisione. Le organizzazioni ambientaliste, pur approvando le modifiche, hanno chiesto adeguamenti che andavano oltre l'oggetto della revisione.
Nonostante le differenze emerse dall'indagine conoscitiva, la maggioranza dei partecipanti ha confermato la necessità di procedere a una revisione dell'OFDS e, in particolare, a un rafforzamento della good governance. Per questo il Consiglio federale ha deciso di mantenere sostanzialmente invariato, a parte alcuni piccoli adeguamenti soprattutto di natura formale, il testo messo in consultazione. Ha inoltre deciso che per i membri della Commissione si applicano ora esplicitamente le disposizioni dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) in materia di durata del mandato e di limitazione della durata della funzione.
La nuova revisione dell'OFDS entrerà in vigore il 1° gennaio 2016. In questo modo si garantisce che le nuove regole possano essere applicate alla Commissione del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento a partire dalla prossima legislatura (2016 - 2019) e che le nuove disposizioni procedurali siano attuate già in occasione degli studi sui costi 2016.
Le principali modifiche
Eliminazione dell'intreccio, a livello di personale, fra l'autorità di vigilanza e gli organi dei Fondi: i collaboratori del DATEC, dell'UFE e dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) non possono ora più essere nominati membri della Commissione o dei comitati.
Rafforzamento della vigilanza sui Fondi: il Consiglio federale e il DATEC dispongono ora di strumenti di controllo più incisivi per correggere anomalie nella gestione e nell'amministrazione dei Fondi (per esempio, il regolamento dei Fondi deve essere definito dal DATEC).
Attribuzione delle competenze: il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, può ora modificare il reddito del capitale, il tasso di rincaro e il supplemento di sicurezza in caso di sostanziali cambiamenti delle condizioni quadro.
Norme per gli studi sui costi: la prassi finora adottata per l'allestimento degli studi sui costi da parte degli esercenti e per la loro successiva verifica è stata modificata ed è ora descritta in modo esplicito nell'ordinanza. Negli studi sui costi viene calcolato, ogni cinque anni, il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.
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