Il Consiglio federale adotta la modifica dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento

Berna, 25.06.2014 - Le risorse finanziarie per la disattivazione degli impianti nucleari e lo smaltimento delle scorie radioattive devono essere messe a disposizione per tempo e in misura sufficiente dagli esercenti degli impianti nucleari. Per assicurare ciò, il Consiglio federale ha oggi adottato una revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS), con la quale vengono modificate le basi per il calcolo dei contributi che gli esercenti devono versare annualmente nel Fondo di disattivazione e nel Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari. Inoltre, viene ora riscosso un supplemento di sicurezza pari al 30 per cento dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

Ai sensi della legge sull'energia nucleare, i costi della disattivazione degli impianti nucleari e dello smaltimento delle scorie radioattive dopo la messa fuori servizio degli impianti stessi sono a carico degli esercenti. Questi ultimi versano annualmente contributi nel Fondo di disattivazione e nel Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari. Il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento è calcolato ogni cinque anni; l'ultimo calcolo risale al 2011 (studio sui costi 2011).

Poiché negli ultimi 10 anni i costi sono aumentati più di quanto ipotizzato e non è stato possibile raggiungere il reddito del capitale auspicato, su entrambi i Fondi incombe la minaccia di una lacuna di finanziamento. Per la Confederazione vi è il rischio di dover coprire con le proprie risorse l'ammanco che si registrerebbe se gli esercenti non fossero in grado di mantenere integralmente i propri impegni. Con l'approvazione odierna della revisione dell'OFDS, il Consiglio federale intende ridurre questo rischio.

I cambiamenti introdotti con la revisione (introduzione di un supplemento di sicurezza sui costi calcolati, adeguamento del reddito del capitale e del tasso di rincaro e prolungamento dell'obbligo contributivo) sono stati accolti favorevolmente dalla maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione che si è svolta dal 21 agosto al 22 novembre 2013. Non vi è unanimità di giudizio, invece, soprattutto per quanto riguarda l'entità del supplemento di sicurezza. Alcuni vorrebbero rinunciarvi del tutto, altri lo ritengono troppo elevato o troppo basso. I risultati dettagliati della consultazione sono riportati in un rapporto separato (cfr link).

Modifiche essenziali: supplemento di sicurezza e maggiore durata dell'obbligo di contribuzione

Adeguamento del calcolo dei contributi e supplemento di sicurezza: gli studi sui costi degli anni 2001, 2006 e 2011 hanno evidenziato un notevole aumento dei costi delle operazioni di disattivazione e di smaltimento e non possono essere esclusi ulteriori aumenti nei prossimi anni. Alla luce di queste  incertezze, il Consiglio federale non intende rinunciare all'introduzione di un supplemento di sicurezza forfettario pari al 30% dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. Per tenere conto dell'attuale evoluzione del reddito dei due Fondi e del reddito atteso in futuro, il Consiglio federale fissa inoltre un tasso di rincaro dell'1,5% e un reddito nominale a lungo termine (reddito del capitale) del 3,5%. Questi tre parametri (supplemento di sicurezza, tasso di rincaro e reddito del capitale) saranno verificati e, se necessario, adeguati dopo la presentazione dei prossimi studi sui costi (il prossimo è previsto nel 2016).

Durata dell'obbligo di contribuire: per entrambi i Fondi, la durata dell'obbligo di contribuire termina ora al momento della conclusione delle operazioni di disattivazione dell'impianto nucleare in questione e quindi 15-20 anni dopo la messa fuori servizio definitiva.

Messa fuori servizio anticipata: nei mesi di luglio e settembre 2013 il Consiglio Nazionale e, rispettivamente, il Consiglio degli Stati hanno approvato la mozione CAPTE-N 13.3285 "Agevolare la disattivazione volontaria delle vecchie centrali nucleari". Il Consiglio federale attua le richieste di questa mozione nella revisione dell'OFDS. D'ora in poi, per quanto riguarda il calcolo dei contributi, l'esercente che mette fuori servizio definitivamente la sua centrale nucleare prima che sia raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni riceve lo stesso trattamento che avrebbe se mettesse fuori servizio l'impianto dopo 50 anni di esercizio.

Nuovi contributi annui dal 2015

Sulla base delle nuove disposizioni, a fine 2014 la Commissione dei due Fondi fisserà l'importo dei contributi che dovranno essere versati in futuro.

Il Fondo di disattivazione è stato istituito nel 1984 e ha lo scopo di coprire i costi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento degli impianti nucleari messi fuori servizio e dallo smaltimento delle scorie che ne derivano. Secondo lo studio sui costi 2011, i costi di disattivazione delle cinque centrali nucleari svizzere e dello ZWILAG ammontano a 2,974 miliardi di franchi. Alla fine del 2012, il capitale accumulato nel Fondo ammontava a 1,531 miliardi di franchi.

Il Fondo di smaltimento è stato istituito nel 2000 e ha lo scopo di coprire i costi derivanti dallo smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori servizio degli impianti nucleari. Secondo lo studio sui costi 2011, i costi di smaltimento ammontano a 15,970 miliardi di franchi. I costi di smaltimento che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari vengono pagati dagli esercenti direttamente. Fino al 2012 si trattava di circa 5,1 miliardi di franchi, che diventeranno 7,5 miliardi di franchi fino alla messa fuori servizio di tutte le centrali nucleari. Il Fondo di smaltimento copre i restanti 8,4 miliardi di franchi. Alla fine del 2012, il capitale accumulato nel Fondo ammontava a 3,220 miliardi di franchi.

Secondo il principio di causalità, i costi dello smaltimento sono inclusi nel prezzo dell'energia elettrica di origine nucleare. Per ogni chilowattora, la quota del prezzo destinata a coprire questi costi è mediamente compresa fra 0,8 e 0,9 centesimi (prezzi 2011).


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