Revisione dell’ordinanza sulla garanzia di origine

Berna, 22.10.2012 - L’ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell’origine dell’elettricità è attualmente in revisione. Le centrali elettriche esercitate al massimo per 50 ore l’anno (ad es. i gruppi elettrogeni di emergenza) saranno esonerate dall’obbligo di registrazione per le garanzia d’origine e dai relativi costi. L’ordinanza modificata entrerà in vigore il 1º gennaio 2013.

Dal 1º gennaio 2013, tutte le centrali elettriche con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA devono essere registrate nel sistema di garanzie di origine di Swissgrid. Le garanzie di origine dimostrano dove e con quale tecnologia viene prodotta l'energia elettrica e servono in particolare come base per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, per le esportazioni di corrente verde e anche per l'etichettatura dell'elettricità.

La presente revisione dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO, RS 730.010.1) esonera dall'obbligo di registrazione le centrali elettriche con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA ed esercitate al massimo per 50 ore l'anno. Un tipico esempio di tale tipo di impianti sono i gruppi elettrogeni di emergenza. Su domanda dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), anche le centrali elettriche disattivate definitivamente entro fine giugno 2014 possono essere esonerate dall'obbligo di registrazione, i cui costi risulterebbero sproporzionatamente elevati rispetto alle quantità di energia prodotte.


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Marianne Zünd, portavoce UFE, tel. 031 322 56 75



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