Quali agevolazioni si applicano dal 2025?
L’ordinanza sul CO2 prevede diverse agevolazioni per i grandi importatori, che permettono di ridurre le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi o le emissioni di singoli veicoli. Si tratta delle seguenti agevolazioni:
- Riduzione mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili: tutti gli importatori hanno la possibilità di ridurre le emissioni medie di CO2 del proprio parco veicoli nuovi attraverso il computo dei carburanti sintetici rinnovabili. Sono considerati carburanti sintetici rinnovabili i carburanti sintetici prodotti utilizzando fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa. Un grande importatore di veicoli che intenda chiedere una riduzione delle emissioni di CO2 grazie al ricorso a carburanti sintetici rinnovabili per un parco veicoli nuovi deve presentare la relativa domanda all’UFE entro il 31 gennaio successivo alla fine dell’anno per cui chiede la riduzione. I piccoli importatori devono presentare la domanda antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo.
- Quote di mercato target: i grandi importatori beneficiano per tre anni di un’agevolazione per il raggiungimento dei propri obiettivi. Questa agevolazione è correlata alla quota di automobili a emissioni zero e a basse emissioni del parco veicoli nuovi e intende pertanto fornire un ulteriore incentivo all’immatricolazione di più veicoli a basse emissioni di CO2: se la quota di veicoli a emissioni zero e a basse emissioni supera un certo valore soglia, le emissioni medie determinanti di CO2 di un parco veicoli nuovi vengono ridotte matematicamente di una percentuale corrispondente al superamento. Valgono tuttavia tassi di riduzione massimi. Per il periodo 2025–2027 sono stati fissati i valori soglia e i tassi di riduzione massimi seguenti:
| Anno |
Valore soglia |
Percentuale massima di riduzione |
| 2025 |
23 % |
7 % |
| 2026 |
24 % |
6 % |
| 2027 |
25 % |
5 % |
- Ecoinnovazioni: se le emissioni di CO2 di un veicolo vengono ridotte grazie all’impiego di tecnologie innovative (ecoinnovazioni), tale riduzione può essere fatta valere. Possono essere fatte valere soltanto le ecoinnovazioni riconosciute anche dalla Commissione europea secondo l’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631. Inoltre il loro computo è possibile solo parzialmente. La riduzione delle emissioni medie CO2 relativa a un parco veicoli nuovo di un grande importatore conseguita grazie all’impiego di tecnologie innovative è considerata solo fino a un massimo di 7 grammi di CO2/km (art. 26 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2).
Ultima modifica 01.01.2026