FAQ - Miglioramenti dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità
Domande generali
I fornitori di elettricità possono raggiungere il loro obiettivo riducendo le vendite di energia elettrica per l'anno successivo?
I fornitori di elettricità possono raggiungere il loro obiettivo solo implementando misure di efficienza e notificando queste misure all'UFE. Se la somma dei risparmi calcolati o misurati delle misure di efficienza notificate corrisponde all'ammontare dell'obiettivo, l'obiettivo per l'anno corrispondente è stato raggiunto.
Qualsiasi riduzione delle vendite di elettricità non contribuisce quindi in alcun modo al raggiungimento dell’obiettivo, tuttavia, implica un obiettivo più basso per l'anno successivo.
Qual è lo sforzo minimo richiesto ai fornitori di elettricità per far sì che una misura venga conteggiata nel loro obiettivo?
Per le misure di efficienza che sono state o saranno implementate dai fornitori di elettricità dall'entrata in vigore dei miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità (cioè dal 1° gennaio 2025), essi non devono generalmente dimostrare una partecipazione minima all'implementazione delle misure affinché queste siano conteggiate ai fini dei loro obiettivi.
Tuttavia, questa regola non si applica nel caso del riconoscimento delle misure già implementate prima dell’entrata in vigore della legge, cioè alle misure attuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024 (più informazione nella rubrica «Disposizioni transitorie per le misure antecedenti»)
Dati annuali
Anche i contratti a tempo determinato con proroga automatica del contratto stipulati prima del 1° gennaio 2024 rientrano nelle disposizioni transitorie?
I volumi di vendita di energia elettrica contenuti nei contratti di fornitura stipulati prima del 1° gennaio 2024 possono essere riportati come tali solo fino alla prima opzione di risoluzione (senza penali) e per un massimo dei primi tre anni in base alle disposizioni transitorie.
Come vengono gestiti i raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) o un raggruppamento ai fini del consumo proprio virtuale (RCP virtuale) nel contesto dei miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità?
RCP e RCP virtuali sono considerati consumatori finali e sono quindi presi in considerazione per la determinazione delle vendite di energia elettrica di riferimento.
Come può un fornitore di elettricità determinare quali dei suoi clienti sono consumatori finali a elevata intensità elettrica?
I fornitori di elettricità devono farsi confermare questo status dai loro clienti. Per identificare i consumatori finali ad a elevata intensità elettrica tra i loro clienti, i fornitori di elettricità possono utilizzare l'elenco dei consumatori finali ad alta intensità di elettricità, pubblicato annualmente sul sito web dell'UFE Rimborso del supplemento rete. Tuttavia, questo elenco comprende anche consumatori finali i cui costi di elettricità corrispondono a una percentuale compresa tra il 5 e il 20% del loro valore aggiunto lordo e che pertanto non sono considerati consumatori finali ad elevata intensità elettrica nel contesto dei miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità.
Gli esercizi finanziari delle aziende spesso non coincidono con l'anno solare. Come si verificano quindi i requisiti per le aziende ad elevata intensità elettrica?
A causa di questo frequente spostamento, per soddisfare questi requisiti si utilizza l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati di rimborso consolidati per il supplemento di rete. Questo corrisponde generalmente al penultimo anno solare. Quando si riportano i dati di vendita dell'elettricità, tuttavia, si riferisce sempre all'ultimo anno solare.
A quale fornitore di elettricità viene conteggiato il volume di vendita di energia elettrica in uno specifico punto di misura ai fini del volume di vendita di energia elettrica di riferimento se più fornitori di elettricità riforniscono tale punto di misura?
Il volume totale di vendita di energia elettrica in uno specifico punto di misura viene accreditato al fornitore di elettricità responsabile del rispettivo punto di misura per il volume di vendita di energia elettrica di riferimento.
Disposizioni transitorie per le misure antecedenti
Qual è lo sforzo minimo richiesto da un fornitore di elettricità per implementare una misura affinché questa possa essere registrata come «misura antecedente implementata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024»?
L'obiettivo dell'ammissibilità delle misure antecedenti, ossia delle misure attuate dai fornitori di elettricità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, è riconoscere gli sforzi compiuti in passato dai fornitori di elettricità. Questi sforzi possono, ad esempio, essere stati intrapresi attivamente sulla base di un mandato politico attraverso consultazioni o sussidi per misure di efficienza. Per essere riconosciuti, i fornitori di elettricità devono quindi essere in grado di dimostrare il loro contributo all'attuazione delle misure.
Quali documenti devono essere presentati per la notifica delle misure antecedenti, attuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024?
Le misure antecedenti, attuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, devono essere notificate entro il 30 aprile 2025 utilizzando il formulario di notifica elettronico.
Una linea guida spiega le informazioni e i documenti da notificare.
Qual è la procedura di rendicontazione delle misure antecedenti, attuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024 se mancano uno o più documenti da presentare?
Le misure antecedenti (ossia quelle attuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024) che soddisfano solo parzialmente i requisiti di prova possono essere notificate entro i termini previsti. Le discrepanze devono essere chiaramente indicate. L'UFE esaminerà quindi la computabilità parziale dei risparmi notificati.
Come si distinguono le misure antecedenti, attuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, da altri programmi di finanziamento (federali, cantonali o comunali)?
In linea di principio, le misure per la cui attuazione sono stati erogati contributi finanziari da parte della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni (ad esempio nell'ambito di ProKilowatt) non possono essere conteggiate nell'ambito dei miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità.
Le misure antecedenti (ovvero le misure attuate dai fornitori di elettricità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024) che hanno ricevuto un sostegno finanziario da parte del Cantone o di un Comune possono tuttavia essere notificate all'UFE. L'UFE verificherà inseguito la loro ammissibilità.
Le misure rilevate e successivamente attuate grazie a una consulenza energetica promossa dalla Confederazione, da un Cantone o da un Comune (ad esempio tramite un audit PEIK) sono computabili nell'ambito dei miglioramenti dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità.
Misure
In quale anno i risparmi derivanti dalle misure notificate vengono conteggiati ai fini dell'obiettivo di un fornitore di elettricità e a quanto ammontano questi risparmi?
I risparmi cumulati sulla totalità del periodo d’impatto della misura vengono accreditati all'obiettivo di un fornitore di elettricità nell'anno in cui esso li notifica all'UFE.
Esiste un importo minimo di risparmio che deve essere specificato nei protocolli per le misure notificate?
No, non esiste alcuna quantità minima.
I fornitori di elettricità possono attuare misure per raggiungere gli obiettivi solo presso i propri clienti?
I fornitori di elettricità possono attuare misure presso tutti i consumatori finali in Svizzera e farsi accreditare i relativi risparmi. Possono quindi implementare le misure di efficienza anche presso i consumatori finali che acquistano elettricità da altri fornitori di elettricità, sia nel mercato libero che nella fornitura di base.
Chi può beneficiare dei risparmi ottenuti grazie alle misure adottate?
I risparmi ottenuti grazie a una misura possono essere comunicati all'UFE e accreditati al rispettivo fornitore di elettricità solo una volta e solo da un fornitore di elettricità.
Il fornitore di elettricità è responsabile di garantire che tutti i risparmi derivanti dalle misure da lui notificati non vengano notificati all'UFE anche da un altro fornitore di elettricità. Di conseguenza, il fornitore di elettricità deve garantire che il consumatore finale presso il quale è stata attuata la misura non metta a disposizione di un secondo fornitore di elettricità i risparmi ottenuti.
L'aumento dell'autoconsumo e di conseguenza la riduzione della quantità di elettricità acquistata possono essere considerati come una misura?
Per essere conteggiati, i risparmi derivanti dalle misure devono essere ottenuti aumentando l'efficienza degli apparecchi o degli impianti che consumano elettricità. Non sono quindi ammissibili le misure che si limitano ad aumentare la produzione o l'autoconsumo di energia elettrica.
Le misure di efficienza adottate dal fornitore di elettricità stesso possono essere conteggiate per il raggiungimento degli obbiettivi?
Le misure di efficienza devono essere implementate presso i consumatori finali in Svizzera per essere conteggiate ai fini degli obiettivi. In linea di principio, i consumatori finali comprendono anche i punti di consumo dei fornitori di elettricità.
Tuttavia, le misure implementate sulla rete di distribuzione (ad esempio, cavi e trasformatori) non vengono conteggiate.
A quali condizioni sono ammissibili i risparmi derivanti da misure volte a innescare cambiamenti comportamentali?
I risparmi di energia elettrica ottenuti innescando cambiamenti comportamentali (ad esempio, formando i dipendenti a spegnere sistematicamente le luci) non possono essere conteggiati dai fornitori di elettricità ai fini dei miglioramenti dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità. Questo perché è difficile verificare la connessione tra l'attivazione del cambiamento comportamentale e il risparmio di elettricità ottenuto, nonché la persistenza e quindi la durata d’impatto del cambiamento comportamentale attivato. D'altra parte, i risparmi ottenuti attraverso le ottimizzazioni tecniche di funzionamento (ad esempio, l'installazione di sensori o controlli per ridurre i tempi di funzionamento) possono essere presi in considerazione, in quanto non si basano esclusivamente su cambiamenti comportamentali. Affinché i risparmi ottenuti attraverso le ottimizzazioni tecniche di funzionamento possano essere presi in considerazione, è necessario dimostrare che sono permanenti. Questo vale in particolare per le ottimizzazioni tecniche di funzionamento che possono essere ripristinate dagli utenti con poco sforzo.
Quando e come si possono presentare domande preliminari per le misure non standardizzate?
Le misure non standardizzate possono essere presentate per la verifica di ammissibilità a partire dal 30 aprile 2025.
Come si distinguono le misure da altri programmi di finanziamento (federali, cantonali o comunali)?
Le misure per la cui attuazione sono state erogate sovvenzioni da parte della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni (ad esempio nell'ambito di ProKilowatt) non possono essere conteggiate ai fini dei miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità.
Le misure rilevate e successivamente attuate grazie a una consulenza energetica promossa dalla Confederazione, da un Cantone o da un Comune (ad esempio tramite un audit PEIK) sono computabili nell'ambito dei miglioramenti dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità.
I fornitori di elettricità sono obbligati a fornire la prova della sostituzione o dell'esportazione del vecchio apparecchio?
I componenti rilevanti per il consumo degli apparecchi sostituiti nell'ambito delle misure di efficienza non possono continuare a essere utilizzati in Svizzera. Su richiesta dell'UFE, i fornitori di elettricità devono essere in grado di fornire una prova plausibile del corretto smaltimento o dell'esportazione in conformità alle norme. A seconda della situazione, i possibili documenti giustificativi includono, ad esempio, una conferma o un'autodichiarazione dell'utente finale presso il quale è stata attuata la misura, una conferma della persona che ha attuato la misura (ad esempio il consulente energetico o l'installatore), una conferma di un'azienda di riciclaggio certificata o documenti doganali in caso di esportazione.
I requisiti per le misure standardizzate sono definiti nei rispettivi protocolli.
Chi può implementare e notificare le misure?
Anche i non fornitori di energia elettrica (per esempio aziende di consulenza energetica) possono pianificare e implementare misure e, se necessario, completare e preparare i protocolli di risparmio e altre prove. Questo può essere fatto per conto di un fornitore di elettricità o con l'obiettivo di vendere questi risparmi ai fornitori di elettricità.
Tuttavia, per essere conteggiati ai fini degli obiettivi, i risparmi possono essere notificati all'UFE solo dai fornitori di elettricità tramite i protocolli di risparmio.
Esecuzione
In che misura l'UFE o l'ufficio da esso incaricato ha il diritto di effettuare controlli in loco presso i consumatori finali (economie domestiche o industriali) in cui sono state attuate misure? Indipendentemente dal fatto che il fornitore di elettricità che ha notificato questa misura l'abbia gestito la questione o meno in un contratto con il consumatore finale?
In linea di principio, l'UFE può verificare l'attuazione conforme delle misure in loco. Questi controlli vengono effettuati a campione o in caso di sospetto. Seguono inoltre un certo principio di proporzionalità. Nel caso in cui l'UFE o l'ufficio da esso incaricato non sia in grado di effettuare una verifica in loco o l'accesso sia negato, i risparmi dichiarati derivanti dalla misura ispezionata possono essere sottratti.
Come possono essere notificati i risparmi e si prevede uno strumento per la rendicontazione?
A partire dall’inizio 2026, le misure di efficienza attuate nel 2025 potranno essere notificate. La forma in cui i fornitori di elettricità devono effettuare la notifica sarà comunicata nel corso del 2025.
La Confederazione fornisce una piattaforma per lo scambio di misure di efficienza, risparmi o protocolli?
I protocolli di risparmio possono essere scambiati a condizione che non siano ancora stati notificati all'UFE da un fornitore di elettricità.
Non è prevista l'introduzione da parte della Confederazione di una piattaforma di scambio, di un registro o di un processo di certificazione. Tuttavia, gli attori privati sono liberi di creare e gestire un tale sistema di propria iniziativa.
I fornitori di elettricità devono ottenere il consenso dei clienti per poter trasmettere i dati dei clienti all'UFE, ad esempio in una lista di monitoraggio?
I dati dei clienti finali trasmessi all'UFE e riportati negli elenchi di monitoraggio o in altri documenti giustificativi saranno trattati in modo confidenziale dall'UFE e dall'ufficio amministrativo esterno. Inoltre, non saranno utilizzati per scopi ulteriori se non per la verifica della conformità delle misure da parte dell'UFE o dell'ufficio amministrativo incaricato. Ulteriori informazioni nell’articolo 51h dell’ordinanza sull’energia (OEn). La protezione dei dati è di conseguenza garantita. Si raccomanda ai fornitori di elettricità di ottenere comunque il consenso dei rispettivi clienti finali per la notifica delle misure e dei dati associati. La responsabilità di ciò spetta tuttavia esclusivamente ai fornitori di elettricità.
Trasferimento die costi
A chi ci si può rivolgere per domande relative al trasferimento dei costi?
Le domande relative al trasferimento dei costi vengono gestite direttamente dall'ElCom (info(at)elcom.admin.ch).