La manipolazione delle scorie radioattive e il loro immagazzinamento sono disciplinati in dettaglio nella legge sull'energia nucleare (LENu) e nell'ordinanza sull'energia nucleare (OENu), entrate ambedue in vigore il 1° febbraio 2005. La legge sull'energia nucleare (LENu) definisce i principi fondamentali:
- le scorie radioattive devono essere smaltite in modo tale che la protezione continua delle persone e dell'ambiente sia garantita;
- chi produce scorie radioattive è responsabile del loro smaltimento sicuro;
- in linea di massima le scorie prodotte in Svizzera devono essere smaltite in Svizzera;
- le scorie radioattive devono essere smaltite in depositi in strati geologici profondi;
- l'autorizzazione di massima per un deposito in strati geologici profondi è concessa dal Consiglio federale e approvata dal Parlamento. È soggetta al referendum facoltativo (a livello federale).
L'ordinanza sull'energia nucleare (OENu) precisa le disposizioni della LENu:
- la Confederazione fissa in un Piano settoriale gli obiettivi e i criteri dell'immagazzinamento. Tra questi, in particolare, la procedura per la selezione dei siti;
- sono elencati i principali requisiti di sicurezza posti a un deposito in strati geologici profondi, come, per esempio, l'estensione sufficiente della roccia ospitante idonea, la situazione idrogeologica favorevole o la stabilità geologica a lungo termine;
- la sorveglianza e la recuperabilità delle scorie sino alla chiusura del deposito devono essere garantite.